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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 06007/2023

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e vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi»), è evidente che l’essersi fatto leva da parte dell a ricorrent e sulla circostanza che, se fosse stata accolta anche l’ulteriore pretesa di cui ai primi cinque motivi, vi sarebbe stato accoglimento di tutte le domande proposte, è cosa che non può essere affermata, proprio per le menzionate ragioni di inammissibilità, che pregiudicano le censure riguardanti appunto quelle ulteriori pretese; nulla sulle spese, in quanto il MIUR è rimasto intimato.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per

e vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi»), è evidente che l’essersi fatto leva da parte dell a ricorrent e sulla circostanza che, se fosse stata accolta anche l’ulteriore pretesa di cui ai primi cinque motivi, vi sarebbe stato accoglimento di tutte le domande proposte, è cosa che non può essere affermata, proprio per le menzionate ragioni di inammissibilità, che pregiudicano le censure riguardanti appunto quelle ulteriori pretese; nulla sulle spese, in quanto il MIUR è rimasto intimato. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto, per
Sentenza Cassazione n. 06007/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris