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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 16 luglio 2024

Cassazione n. 02852/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cile) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato come in atti, ricorre avverso il decreto di giudizio immediato emesso il 16 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, dott. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del predetto deducendo i seguenti motivi.

1.1. Con il primo questione di legittimità costituzionale dell'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost., 6 Cedu.

Assume il ricorrente che dopo il rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari, dott. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 20 giugno 2024 della istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., a seguito di valutazioni sul merito della responsabilità, il predetto Giudice si asteneva dal prosieguo della trattazione, essendo il procedimento assegnato ad altro Giudice, il dott. [OSCURATO:PERSONA] che alla udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava la nuova istanza di applicazione della pena in quanto nella precedente udienza del 20.06.2024 i difensori - a mente dell'ad. 458-bis cod. proc. pen. non avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato nella medesima udienza dopo il rigetto della precedente istanza di applicazione della pena concordata.

Il thema decidedum vede sulla assoluta disparità di trattamento tra l'imputato che nell'ipotesi di giudizio immediato eserciti la facoltà di cui all'ad. 458, comma 1 e 2, cod. proc. pen. rispetto al medesimo imputato che percorre la scelta di cui all'ad. 458-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

Rileva la disparità di trattamento tra il caso in cui venga avanzata richiesta di rito alternativo ai sensi dell'art. 458-bis cod. proc. pen., ove, nel caso in cui il giudice rigetti la richiesta di patteggiamento, non può che astenersi e quindi di fatto viene a mancare un ulteriore giudice dell'udienza preliminare dinanzi al quale proporre l'istanza per altro rito alternativo, e l'ipotesi disciplinata dall'ad. 458, comma 2 bis, cod. proc. pen., in cui, ove il giudice rigetti la richiesta di abbreviato condizionato, non sussiste alcuna incompatibilità del decidente a delibare ulteriori richieste di uno degli altri riti alternativi menzionati dalla stessa norma.

La questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata nel caso specifico, poiché la diversità di diritti esercitabili nell'uno caso e nell'altro comprometterebbe il diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo della negazione alla scelta del rito alternativo migliore e comunque per l'impossibilità per l'imputato di avere in quella stessa udienza un giudice, inteso anche quale persona fisica, al quale avanzare richiesta di rito alternativo, atteso che la dichiarazione di astensione "spoglia" immediatamente il giudice della cognizione della causa.

Il ricorrente propone, quale interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, di ritenere ammissibile la riproposizione dell'istanza di rito alternativo dinanzi al diverso giudice individuato dal Presidente del Tribunale che ha autorizzato l'astensione del primo giudice.

1.2. Con il secondo motivo abnormità funzionale del provvedimento impugnato, posto che l'unica possibilità che l'imputato aveva era quella di avanzare istanza di definizione del procedimento con rito alternativo innanzi al Giudice della udienza del 16 luglio 2024, dott. [OSCURATO:PERSONA] che - ove avesse rigettato l'istanza di applicazione della pena - avrebbe dovuto permettere l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen.

Pertanto, il provvedimento impugnato ha impedito il proseguimento del processo in modo conforme a legge, sull'errato rilievo che la istanza di giudizio abbreviato doveva essere proposta dinanzi al giudice che si era astenuto.

Cosicché, il decreto impugnato deve essere rimosso con la sostanziale rimessione in termine dell'imputato per avanzare uno dei riti alterativi di cui all'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. innanzi al Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile secondo il condivisibile orientamento per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un provvedimento che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile (Sez. 3, n. 40673 del 05/05/2016 Rv. 267897), essendo precisato in motivazione che la questione della rituale instaurazione del rito speciale può essere proposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, per ottenere la restituzione del provvedimento emesso dal G.U.P., ovvero costituire motivo di impugnazione ordinaria avverso l'eventuale sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento illegittimamente instaurato.

2. La inammissibilità della impugnazione designa l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro mille in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Cile) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/07/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], imputato come in atti, ricorre avverso il decreto di giudizio immediato emesso il 16 luglio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Arezzo, dott. [OSCURATO:PERSONA], nei confronti del predetto deducendo i seguenti motivi. 1.1. Con il primo questione di legittimità costituzionale dell'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 25, 11, 117 Cost., 6 Cedu. Assume il ricorrente che dopo il rigetto da parte del Giudice per le indagini preliminari, dott. [OSCURATO:PERSONA], all'udienza del 20 giugno 2024 della istanza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., a seguito di valutazioni sul merito della responsabilità, il predetto Giudice si asteneva dal prosieguo della trattazione, essendo il procedimento assegnato ad altro Giudice, il dott. [OSCURATO:PERSONA] che alla udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] rigettava la nuova istanza di applicazione della pena in quanto nella precedente udienza del 20.06.2024 i difensori - a mente dell'ad. 458-bis cod. proc. pen. non avevano formulato richiesta di giudizio abbreviato nella medesima udienza dopo il rigetto della precedente istanza di applicazione della pena concordata. Il thema decidedum vede sulla assoluta disparità di trattamento tra l'imputato che nell'ipotesi di giudizio immediato eserciti la facoltà di cui all'ad. 458, comma 1 e 2, cod. proc. pen. rispetto al medesimo imputato che percorre la scelta di cui all'ad. 458-bis, commi 1 e 2, cod. proc. pen. Rileva la disparità di trattamento tra il caso in cui venga avanzata richiesta di rito alternativo ai sensi dell'art. 458-bis cod. proc. pen., ove, nel caso in cui il giudice rigetti la richiesta di patteggiamento, non può che astenersi e quindi di fatto viene a mancare un ulteriore giudice dell'udienza preliminare dinanzi al quale proporre l'istanza per altro rito alternativo, e l'ipotesi disciplinata dall'ad. 458, comma 2 bis, cod. proc. pen., in cui, ove il giudice rigetti la richiesta di abbreviato condizionato, non sussiste alcuna incompatibilità del decidente a delibare ulteriori richieste di uno degli altri riti alternativi menzionati dalla stessa norma. La questione sarebbe rilevante e non manifestamente infondata nel caso specifico, poiché la diversità di diritti esercitabili nell'uno caso e nell'altro comprometterebbe il diritto di difesa dell'imputato, sotto il profilo della negazione alla scelta del rito alternativo migliore e comunque per l'impossibilità per l'imputato di avere in quella stessa udienza un giudice, inteso anche quale persona fisica, al quale avanzare richiesta di rito alternativo, atteso che la dichiarazione di astensione "spoglia" immediatamente il giudice della cognizione della causa. Il ricorrente propone, quale interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, di ritenere ammissibile la riproposizione dell'istanza di rito alternativo dinanzi al diverso giudice individuato dal Presidente del Tribunale che ha autorizzato l'astensione del primo giudice. 1.2. Con il secondo motivo abnormità funzionale del provvedimento impugnato, posto che l'unica possibilità che l'imputato aveva era quella di avanzare istanza di definizione del procedimento con rito alternativo innanzi al Giudice della udienza del 16 luglio 2024, dott. [OSCURATO:PERSONA] che - ove avesse rigettato l'istanza di applicazione della pena - avrebbe dovuto permettere l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. Pertanto, il provvedimento impugnato ha impedito il proseguimento del processo in modo conforme a legge, sull'errato rilievo che la istanza di giudizio abbreviato doveva essere proposta dinanzi al giudice che si era astenuto. Cosicché, il decreto impugnato deve essere rimosso con la sostanziale rimessione in termine dell'imputato per avanzare uno dei riti alterativi di cui all'art. 458-bis, comma 2, cod. proc. pen. innanzi al Giudice per le indagini preliminari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile secondo il condivisibile orientamento per il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto che dispone il giudizio immediato trattandosi di un provvedimento che, in mancanza di una espressa previsione normativa, non è impugnabile (Sez. 3, n. 40673 del 05/05/2016 Rv. 267897), essendo precisato in motivazione che la questione della rituale instaurazione del rito speciale può essere proposta nella fase degli atti introduttivi al dibattimento, per ottenere la restituzione del provvedimento emesso dal G.U.P., ovvero costituire motivo di impugnazione ordinaria avverso l'eventuale sentenza di condanna resa all'esito del dibattimento illegittimamente instaurato. 2. La inammissibilità della impugnazione designa l'irrilevanza della questione di legittimità costituzionale proposta con il primo motivo. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si stima equo determinare in euro mille in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in
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