Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2020
ECLI:EU:T:2020:541
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0257_INF
Ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 17 novembre 2020 – [OSCURATO:PERSONA] / CRU
(causa T‑257/20)
«Ricorso di annullamento – Politica economica e monetaria – Meccanismo di risoluzione unico degli enti creditizi e di talune imprese di investimento (MRU) – Decisione che rifiuta di accordare una compensazione finanziaria agli azionisti e ai creditori interessati – Inosservanza dei requisiti di forma – Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura – Irricevibilità manifesta»
1.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione sommaria dei motivi dedotti – Insussistenza – Irricevibilità
[Art. 263 TFUE; statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punti 9-11, 15, 16)
2.
Procedimento giurisdizionale – Atto introduttivo del giudizio – Requisiti di forma – Esposizione chiara e precisa dei motivi invocati – Diritti fondamentali – Diritti della difesa
[Art. 263 TFUE; statuto della Corte di giustizia, artt. 21, comma 1, e 53, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 76, d)]
(v. punto 17)
[OSCURATO:PERSONA] basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione SRB/EES/2020/52 del Comitato di risoluzione unico (CRU), del 17 marzo 2020, sulla necessità di concedere un indennizzo agli azionisti e ai creditori nei cui confronti è stata avviata l’azione di risoluzione del [OSCURATO:PERSONA], SA.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.
2)
Non occorre più statuire sulla domanda di intervento del Regno di Spagna.
3)
I sig.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dal Comitato di risoluzione unico (CRU), ad eccezione di quelle relative alla domanda di intervento del Regno di Spagna.
4)
I sig.ri [OSCURATO:PERSONA], il CRU e il Regno di Spagna sopporteranno, ciascuno, le proprie spese relative alla domanda di intervento del Regno di Spagna.