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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 18 marzo 2026

Cassazione n. 06399/2026

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PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32445/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1767/2019 depositata il 21/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 32445/2019 Numero sezionale 620/2026 Numero di raccolta generale 6399/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 16/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32445/2019 Numero sezionale 620/2026 Numero di raccolta generale 6399/2026 Data pubblicazione 18/03/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAIl Consigliere [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 32445/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale Dello Stato -resistente- avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] LAZIOn.1767/2019 depositata il 21/03/2019 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 32445/2019 Numero sezionale 620/2026 Numero di raccolta generale 6399/2026 Data pubblicazione 18/03/2026 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 4.400,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma, il 16/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] registro generale 32445/2019 Numero sezionale 620/2026 Numero di raccolta generale 6399/2026 Data pubblicazione 18/03/2026
Decreto Cassazione n. 06399/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris