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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 giugno 2026

Cassazione n. 18614/2026

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liazione telematica legale-ricorrente-controLa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeAngelis, domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1174/2023 depositatail 18/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano a undecreto ingiuntivo con cui veniva loro ingiunto di pagare, in favore delnotaio [OSCURATO:PERSONA], una somma quale rimborso di quanto daquest’ultima versato all’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registroaccedente a un atto, dalla stessa rogato, con cui il secondo dei deducentiaveva trasferito alla prima una proprietà immobiliare;gli opponenti assumevano che il notaio, avendo ricevuto l’avviso diliquidazione, mentre erano ancora pendenti i termini per l’impugnazionedello stesso, e nonostante che l’intesa tra professionista e clienti fossequella di ottenere chiarimenti e, in definitiva, l’annullamento dell’atto,aveva proceduto al pagamento del tributo per poi depositare il ricorsomonitorio al fine di ottenerne il rimborso, con ciò precludendo, agliingiunti, la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale per l’annullamentodell’atto pretensivo fiscale;il Tribunale accoglieva l’opposizione osservando che:- il pagamento, da parte del notaio, aveva cristallizzato la pretesaerariale nei rapporti con l’amministrazione;- la pacifica mancanza di consenso al pagamento aveva legittimatogli opponenti ad opporre in sede di regresso tutte le eccezioni cheavrebbero potuto opporre al creditore pubblico;- il trasferimento era esente dall’imposta, contrariamente a quantoritenuto dall’Agenzia delle Entrate, poiché era statodocumentalmente disposto in esecuzione di accordi diseparazione e non solo occasionalmente generato da quelli;la Corte di appello riformava la decisione osservando che:- poiché l’avviso di liquidazione era stato notificato anche aicoobbligati e, anzi, parti contraenti dell’atto e sostanziali delrapporto fiscale, avrebbe potuto e dovuto essere impugnato daglistessi;Numero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026- in mancanza di tanto, così come di un’impugnazione del silenziorifiuto opposto dall’amministrazione, in ipotesi, a un’istanza dirimborso, non potevano opporre le pretese eccezioni in sede diregresso;- il notaio aveva l’obbligo di pagare, essendo coobbligato ealtrimenti rimanendo esposto alle azioni di recuperodell’amministrazione, con maggiorazione per interessi e sanzioni;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] un motivo unico illustrato da memoria;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.57, 58, d.P.R. n. 131 del 1987, 1292, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che:- con il pagamento del notaio era stato definito il rapportotributario precludendo l’impugnazione;- il pagamento era pacificamente avvenuto, come senza censureaccertato dal Tribunale, in assenza di consenso delle particontraenti;- queste ultime erano quindi legittimate a opporre in sede diregresso le eccezioni che avrebbero potuto opporreall’amministrazione, le quali erano fondate stante il connotatoesecutivo degli accordi di separazione proprio del trasferimento,disposto per adempiere a titolo di datio in solutumall’obbligazione propria dell’assegno di mantenimento.Considerato chepreliminarmente deve osservarsi che il ricorso per cassazione non èstato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], né quest’ultimo risulta intimatonell’atto di gravame;Numero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026si tratta di uno dei due originari ingiunti a titolo di regresso, ecoobbligati in solido anche nei confronti del notaio e non solo nei confrontidell’amministrazione;ai sensi dell'art. 1306, cod. civ., la solidarietà passiva non determinauna situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in seded’impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fraloro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione delrapporto processuale, salvo che le cause siano tra loro dipendenti, ovveroquando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettivainterrelazione tale da configurare, perciò, una situazione d’inscindibilità dicause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario (v., ad esempio,Cass., 28/11/2022, n. 34899; cfr. Cass., 30/07/2025, n. 21924, cheravvisa quella obiettiva interrelazione nelle controversie volteall'accertamento della responsabilità solidale del preposto e delpreponente ex art. 2049, cod. civ., posto che «l'accertamento dellaresponsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello dellaresponsabilità dell'altro»);nella fattispecie, l’impugnazione di uno dei destinatari dell’azione diregresso non incide sulla possibile definizione diversa del rapporto tral’originario istante (notaio) e l’altro destinatario (parte contraente) cui ilprimo avrebbe potuto e potrebbe rivolgersi in via scindibile per l’intero,senza che sia ipotizzabile un contrasto tra giudicati stante la dirimenteaccettazione della statuizione di appello ad opera di uno di essi originariconvenuti;nel merito cassatorio, vale quanto segue;questa Corte ha chiarito che la notificadell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, effettuatadall'amministrazione finanziaria nei confronti del notaio cheha registrato l'atto, è legittima, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57,d.P.R. n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con iNumero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, el'amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi,senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri: consegue,dunque, all'azione dell'amministrazione la definizione del rapportotributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possonochiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che gli stessi sianostati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnarel'avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, se del caso, a far valere leloro ragioni opponendosi all'azione di regresso del coobbligato adempiente(Cass., 07/11/2024, n. 28684, e successivamente Cass., 13/02/2025, n.3707);la legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta,quale parte sostanziale, a pretenderne il rimborso «può sussistere, difatti,in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabiled’imposta, ma non…in presenza di un pagamento che sia conseguito ad ununo dei coobbligati, «o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con ladefinitiva chiusura del rapporto tributario nei confrontidell’amministrazione tributaria» (Cass., n. 28684 del 2024, cit., pag. 5);ciò posto, a maggior ragione non risultando il consenso altrimentipresunto al pagamento, come accertato dal Tribunale secondo quantoriportato in ricorso (pag. 16), senza specifica riforma in appello, ilcoobbligato in sede di regresso poteva comunque opporre all’istante leragioni che avrebbe potuto opporre all’amministrazione, nei cui confronti ilpagamento di quest’ultimo, senza sua opposizione, definiscestrutturalmente, come detto, il rapporto tributario con il soggetto pubblicoche ha già recuperato definitivamente il credito, come possibile, neiconfronti di uno dei condebitori in solido, residuando, pertanto, solo ladefinizione del rapporto tra i suddetti obbligati solidali;Numero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026nulla sposta, quindi, il fatto che i coobbligati parti contraenti esostanziali del rapporto tributario avrebbero potuto impugnare, poiché perl’amministrazione sarebbe restata comunque ferma la definizione conadempimento del rogante pure coobbligato, in ciò traducendosi quellatutela del credito pubblico;ne deriva quanto anticipato;spese al giudice del rinvio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di appello di Bari perché, in diversa composizione, si pronunci anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liazione telematica legale-ricorrente-controLa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] DeAngelis, domiciliazione telematica legale-controricorrente-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Bari n. 1174/2023 depositatail 18/07/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Rilevato cheNumero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026Maria [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si opponevano a undecreto ingiuntivo con cui veniva loro ingiunto di pagare, in favore delnotaio [OSCURATO:PERSONA], una somma quale rimborso di quanto daquest’ultima versato all’Agenzia delle Entrate per l’imposta di registroaccedente a un atto, dalla stessa rogato, con cui il secondo dei deducentiaveva trasferito alla prima una proprietà immobiliare;gli opponenti assumevano che il notaio, avendo ricevuto l’avviso diliquidazione, mentre erano ancora pendenti i termini per l’impugnazionedello stesso, e nonostante che l’intesa tra professionista e clienti fossequella di ottenere chiarimenti e, in definitiva, l’annullamento dell’atto,aveva proceduto al pagamento del tributo per poi depositare il ricorsomonitorio al fine di ottenerne il rimborso, con ciò precludendo, agliingiunti, la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale per l’annullamentodell’atto pretensivo fiscale;il Tribunale accoglieva l’opposizione osservando che:- il pagamento, da parte del notaio, aveva cristallizzato la pretesaerariale nei rapporti con l’amministrazione;- la pacifica mancanza di consenso al pagamento aveva legittimatogli opponenti ad opporre in sede di regresso tutte le eccezioni cheavrebbero potuto opporre al creditore pubblico;- il trasferimento era esente dall’imposta, contrariamente a quantoritenuto dall’Agenzia delle Entrate, poiché era statodocumentalmente disposto in esecuzione di accordi diseparazione e non solo occasionalmente generato da quelli;la Corte di appello riformava la decisione osservando che:- poiché l’avviso di liquidazione era stato notificato anche aicoobbligati e, anzi, parti contraenti dell’atto e sostanziali delrapporto fiscale, avrebbe potuto e dovuto essere impugnato daglistessi;Numero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026- in mancanza di tanto, così come di un’impugnazione del silenziorifiuto opposto dall’amministrazione, in ipotesi, a un’istanza dirimborso, non potevano opporre le pretese eccezioni in sede diregresso;- il notaio aveva l’obbligo di pagare, essendo coobbligato ealtrimenti rimanendo esposto alle azioni di recuperodell’amministrazione, con maggiorazione per interessi e sanzioni;avverso questa decisione ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] un motivo unico illustrato da memoria;resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].Rilevato checon il motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt.57, 58, d.P.R. n. 131 del 1987, 1292, cod. civ., poiché la Corte di appelloavrebbe errato mancando di considerare che:- con il pagamento del notaio era stato definito il rapportotributario precludendo l’impugnazione;- il pagamento era pacificamente avvenuto, come senza censureaccertato dal Tribunale, in assenza di consenso delle particontraenti;- queste ultime erano quindi legittimate a opporre in sede diregresso le eccezioni che avrebbero potuto opporreall’amministrazione, le quali erano fondate stante il connotatoesecutivo degli accordi di separazione proprio del trasferimento,disposto per adempiere a titolo di datio in solutumall’obbligazione propria dell’assegno di mantenimento.Considerato chepreliminarmente deve osservarsi che il ricorso per cassazione non èstato notificato ad [OSCURATO:PERSONA], né quest’ultimo risulta intimatonell’atto di gravame;Numero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026si tratta di uno dei due originari ingiunti a titolo di regresso, ecoobbligati in solido anche nei confronti del notaio e non solo nei confrontidell’amministrazione;ai sensi dell'art. 1306, cod. civ., la solidarietà passiva non determinauna situazione di litisconsorzio necessario, nemmeno in seded’impugnazione, in quanto i rapporti giuridici restano distinti, anche se fraloro connessi, rimanendo perciò sempre possibile la scissione delrapporto processuale, salvo che le cause siano tra loro dipendenti, ovveroquando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettivainterrelazione tale da configurare, perciò, una situazione d’inscindibilità dicause e, quindi, di litisconsorzio processuale necessario (v., ad esempio,Cass., 28/11/2022, n. 34899; cfr. Cass., 30/07/2025, n. 21924, cheravvisa quella obiettiva interrelazione nelle controversie volteall'accertamento della responsabilità solidale del preposto e delpreponente ex art. 2049, cod. civ., posto che «l'accertamento dellaresponsabilità dell'uno presuppone necessariamente quello dellaresponsabilità dell'altro»);nella fattispecie, l’impugnazione di uno dei destinatari dell’azione diregresso non incide sulla possibile definizione diversa del rapporto tral’originario istante (notaio) e l’altro destinatario (parte contraente) cui ilprimo avrebbe potuto e potrebbe rivolgersi in via scindibile per l’intero,senza che sia ipotizzabile un contrasto tra giudicati stante la dirimenteaccettazione della statuizione di appello ad opera di uno di essi originariconvenuti;nel merito cassatorio, vale quanto segue;questa Corte ha chiarito che la notificadell'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, effettuatadall'amministrazione finanziaria nei confronti del notaio cheha registrato l'atto, è legittima, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57,d.P.R. n. 131 del 1986, è obbligato al relativo pagamento in solido con iNumero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, el'amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi,senza essere tenuta a notificare l'avviso anche agli altri: consegue,dunque, all'azione dell'amministrazione la definizione del rapportotributario anche nei confronti dei predetti coobbligati, i quali non possonochiedere il rimborso dell'imposta, dovendosi presumere che gli stessi sianostati informati della notifica e abbiano deciso di non impugnarel'avviso di liquidazione, pur essendo ammessi, se del caso, a far valere leloro ragioni opponendosi all'azione di regresso del coobbligato adempiente(Cass., 07/11/2024, n. 28684, e successivamente Cass., 13/02/2025, n.3707);la legittimazione del contribuente, soggetto passivo dell’imposta,quale parte sostanziale, a pretenderne il rimborso «può sussistere, difatti,in presenza di un pagamento spontaneo da parte del responsabiled’imposta, ma non…in presenza di un pagamento che sia conseguito ad ununo dei coobbligati, «o che sia coperto, ormai, da un giudicato, con ladefinitiva chiusura del rapporto tributario nei confrontidell’amministrazione tributaria» (Cass., n. 28684 del 2024, cit., pag. 5);ciò posto, a maggior ragione non risultando il consenso altrimentipresunto al pagamento, come accertato dal Tribunale secondo quantoriportato in ricorso (pag. 16), senza specifica riforma in appello, ilcoobbligato in sede di regresso poteva comunque opporre all’istante leragioni che avrebbe potuto opporre all’amministrazione, nei cui confronti ilpagamento di quest’ultimo, senza sua opposizione, definiscestrutturalmente, come detto, il rapporto tributario con il soggetto pubblicoche ha già recuperato definitivamente il credito, come possibile, neiconfronti di uno dei condebitori in solido, residuando, pertanto, solo ladefinizione del rapporto tra i suddetti obbligati solidali;Numero registro generale 21575/2023Numero sezionale 1839/2026Numero di raccolta generale 18614/2026Data pubblicazione 08/06/2026nulla sposta, quindi, il fatto che i coobbligati parti contraenti esostanziali del rapporto tributario avrebbero potuto impugnare, poiché perl’amministrazione sarebbe restata comunque ferma la definizione conadempimento del rogante pure coobbligato, in ciò traducendosi quellatutela del credito pubblico;ne deriva quanto anticipato;spese al giudice del rinvio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e rinvia allaCorte di appello di Bari perché, in diversa composizione, si pronunci anchesulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21/05/2026.Il PresidenteEmilio Iannello
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