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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2018

Cassazione n. 24433/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 29154-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 234 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5734/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 211//2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 29154/2018 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva, a sua volta, rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. volte ad ottenere, in via principale, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal novembre 1989 e fino al luglio 2007 con la qualifica di quadro ed il livello di direttore sanitario del c.c.n.l. e la condanna al pagamento della somma di C 292.505,84 oltre accessori di legge.

In via subordinata, l'accertamento dell'esistenza tra le parti nel medesimo periodo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa retribuito con il 2% netto sul fatturato lordo della società con condanna al pagamento della somma di C 289.237,80 oltre accessori di legge.

2. Il giudice di appello ha ritenuto che sulla questione della prescrizione delle somme maturate prima del 22.3.2003 si fosse formato il giudicato.

Ha escluso che fosse stata offerta la prova dell'esistenza di un accordo sui compensi variabili e che, perciò, al Labate spettasse alcunché a tale titolo.

Inoltre, ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e che le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente - che si trattava di un volontariato gratuito - non erano state in alcun modo smentite.

3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991, dell'art. 1362 cod.civ. oltre che degli artt. 113 e 115 cod.proc.civ..

4.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai criteri elaborati dalla Caissazione per individuare un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che invece, come ritenuto, un volontariato.

Rammenta che già la circostanza, incontroversa, r.g. n. 29154/2018 dell'erogazione al [abate di ingenti somme quanto meno fino al 2001 deponeva contro la qualificazione del rapporto come "volontariato".

Deduce che nel corso del libero interrogatorio erano state chiarite le ragioni che lo avevano determinato a sottoscrivere le dichiarazioni con le quali si dava atto dell'esistenza di un rapporto di volontariato gratuito.

Osserva che si trattava di dichiarazioni di comodo e che la società non aveva né assicurato il volontario né gli aveva richiesto la certificazione medica annuale di idoneità.

Sostiene che la loro acquisizione non precludeva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, l'esigenza di dar corso ad ulteriore attività istruttoria ed aggiunge che comunque il giudice di appello avrebbe trascurato di prendere in esame gli ulteriori indici rivelatori della subordinazione.

Rileva che i testi escussi avevano affermato che il Labate svolgeva le funzioni di direttore sanitario e ne deduce che quindi era da considerare lavoratore dipendente.

Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione rammenta che il rapporto tra le parti si sarebbe protratto per un periodo consistente, diciotto anni, con un orario settimanale definito (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 17) e fino al 2001 sarebbe stato retribuito con le somme erogate.

Sostiene che la sentenza non avrebbe chiarito da quali elementi aveva tratto il suo convincimento e che dunque la motivazione sul punto era sostanzialmente apparente.

Si duole dell'errata interpretazione data dalla Corte di merito alle dichiarazioni pretese dalla società dell'esistenza di un rapporto di volontariato ed insiste nel ritenere che ponendo a fondamento della sua decisione tali prove la Corte di merito sarebbe incorsa, altresì, nella violazione dell'art. 115 cod.proc.civ..

5. Il motivo non può essere accolto.

5.1. Occorre premettere che, in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l'individuazione del parametro normativo.

Costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 r.g. n. 29154/2018 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999 e recentemente Cass. n. 35675 del 2021).

5.2. Con riguardo allo schema normativo dell'art. 2094 cod. civ. è stato precisato che elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non soltanto al suo risultato (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500).

Si è rammentato che tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare ma piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze.

Ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass.

S.U., n. 379 del 1999).

Si tratta di elementi che non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto ma costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass., n. 9108 del 2012; Cass.

S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 4171 del 2006; Cass. n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., SU., n. 379 del 1999).

5.3. Con riguardo alle prestazioni di natura intellettuale, che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con r.g. n. 29154/2018 accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, senza che il nomen juns utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (v.

Cass. n. 5886 del 2012; n. 4770 del 2003).

5.4. Tanto premesso rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha argomentato l'inesistenza di un vincolo di subordinazione in base ai dati probatori raccolti da cui era emerso che non vi era alcuna prova dell'eterodirezione dell'attività svolta dal Labate tenuto conto del fatto che era rimasta sfornita di prova la circostanza allegata dal ricorrente di dover rispettare orari definiti e giustificare ritardi e assenze.

Inoltre la Corte ha posto in rilievo la lacunosità ed insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e l'ambiguità della difesa svolta dal Labate che, amministratore di altra società, aveva dichiarato di aver ricevuto compensi per l'attività di direttore sanitario svolta presso la convenuta (per la quale peraltro la Corte accertava che questi non era in possesso della necessaria qualifica professionale v. pag. 5 penultimo capoverso) con emissione di fatture di cui però egli stesso non teneva conto nel formulare le sue richieste di condanna.

5.5. In sostanza, le censure di parte ricorrente, se pure formulate come violazione dell'art. 2094 cod. civ. e delle norme sul volontariato, non investono la individuazione dei parametri normativi sopra delineati, ma si appuntano esclusivamente sulla selezione e valutazione degli indici di subordinazione (attraverso riferimenti all'esistenza ed entità di una retribuzione, alla determinazione dei tempi della prestazione) ed all'interpretazione del contratto di volontariato e delle dichiarazioni sottoscritte dal Labate - che neppure trascrive restandone sul punto generica la censura -- di tal che le critiche restano confinate sull'accertamento in fatto che non è censurabile davanti al giudice di legittimità.

7. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale il Labate denuncia in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ. l'omessa utilizzazione di documenti rappresentanti prova scritta per la soluzione del caso concreto e la violazione degli artt. 2730 e 2733 cod.civ. e dell'art.115 cod.proc.civ. - deve essere dichiarato inammissibile.r.g. n. 29154/2018

7.1. La censura - con la quale ci si duole della mancata valorizzazione della documentazione prodotta in giudizio e relativa ad altra controversia tra la stessa società ed un suo terapista nell'ambito della quale il Labate, sentito come teste, aveva dichiarato di essere il coordinatore sanitario del centro e nello stesso senso erano state le dichiarazioni rese in quel giudizio dal teste Visconti - e si sostiene che il giudice di appello ne avrebbe dovuto tenere conto nel valutare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche in relazione al contenuto della prestazione resa si appunta sulla motivazione della sentenza che per tale aspetto ha confermato la sentenza di primo grado è inammissibile per un duplice ordine di ragioni.

7.2. Orbene le dichiarazioni rese da testi in altro giudizio sono elementi di prova che, ove ritualmente allegati, sono liberamente apprezzabili da parte del giudice che, senza esserne vincolato, può trarre da essi elementi di giudizio in un senso o nell'altro ove ne ritenga sussistente una rilevanza ed a condizione che ne dia conto e che esamini le censure proposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20719 del 2018).

7.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato atto della novità della documentazione depositata solo in appello e tale affermazione non risulta specificatamente qui contestata (il mezzo istruttorio deve essere stato ritualmente allegato dalle parti processuali cfr. Cass. n. 26593 del 2021).

Peraltro, va rilevato che la Corte le ha valutate ritenendole inconferenti con apprezzamento di fatto qui non censurabile.

8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 11.5 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.,, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 6.000,00 per compensi professionali, C 200,00 r.g. n. 29154/2018 ' per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 29154-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA] & C., in 2022 persona del legale rappresentante pro tempore, 234 elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5734/2017 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 06/04/2018 R.G.N. 211//2013; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 29154/2018 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva, a sua volta, rigettato le domande avanzate da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. volte ad ottenere, in via principale, il riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato a decorrere dal novembre 1989 e fino al luglio 2007 con la qualifica di quadro ed il livello di direttore sanitario del c.c.n.l. e la condanna al pagamento della somma di C 292.505,84 oltre accessori di legge. In via subordinata, l'accertamento dell'esistenza tra le parti nel medesimo periodo di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa retribuito con il 2% netto sul fatturato lordo della società con condanna al pagamento della somma di C 289.237,80 oltre accessori di legge. 2. Il giudice di appello ha ritenuto che sulla questione della prescrizione delle somme maturate prima del 22.3.2003 si fosse formato il giudicato. Ha escluso che fosse stata offerta la prova dell'esistenza di un accordo sui compensi variabili e che, perciò, al Labate spettasse alcunché a tale titolo. Inoltre, ha ritenuto che non fosse stata offerta la prova dell'esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato e che le dichiarazioni rese dallo stesso ricorrente - che si trattava di un volontariato gratuito - non erano state in alcun modo smentite. 3. Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 cod.civ., dell'art. 2 della legge n. 266 del 1991, dell'art. 1362 cod.civ. oltre che degli artt. 113 e 115 cod.proc.civ.. 4.1. Ad avviso del ricorrente la Corte territoriale non si sarebbe attenuta ai criteri elaborati dalla Caissazione per individuare un rapporto di lavoro subordinato piuttosto che invece, come ritenuto, un volontariato. Rammenta che già la circostanza, incontroversa, r.g. n. 29154/2018 dell'erogazione al [abate di ingenti somme quanto meno fino al 2001 deponeva contro la qualificazione del rapporto come "volontariato". Deduce che nel corso del libero interrogatorio erano state chiarite le ragioni che lo avevano determinato a sottoscrivere le dichiarazioni con le quali si dava atto dell'esistenza di un rapporto di volontariato gratuito. Osserva che si trattava di dichiarazioni di comodo e che la società non aveva né assicurato il volontario né gli aveva richiesto la certificazione medica annuale di idoneità. Sostiene che la loro acquisizione non precludeva, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte, l'esigenza di dar corso ad ulteriore attività istruttoria ed aggiunge che comunque il giudice di appello avrebbe trascurato di prendere in esame gli ulteriori indici rivelatori della subordinazione. Rileva che i testi escussi avevano affermato che il Labate svolgeva le funzioni di direttore sanitario e ne deduce che quindi era da considerare lavoratore dipendente. Ad ulteriore conferma di tale ricostruzione rammenta che il rapporto tra le parti si sarebbe protratto per un periodo consistente, diciotto anni, con un orario settimanale definito (dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 11 e dalle 15 alle 17) e fino al 2001 sarebbe stato retribuito con le somme erogate. Sostiene che la sentenza non avrebbe chiarito da quali elementi aveva tratto il suo convincimento e che dunque la motivazione sul punto era sostanzialmente apparente. Si duole dell'errata interpretazione data dalla Corte di merito alle dichiarazioni pretese dalla società dell'esistenza di un rapporto di volontariato ed insiste nel ritenere che ponendo a fondamento della sua decisione tali prove la Corte di merito sarebbe incorsa, altresì, nella violazione dell'art. 115 cod.proc.civ.. 5. Il motivo non può essere accolto. 5.1. Occorre premettere che, in relazione alla qualificazione del rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, è censurabile in sede di legittimità soltanto la determinazione dei criteri generali e astratti da applicare al caso concreto, cioè l'individuazione del parametro normativo. Costituisce accertamento di fatto, come tale incensurabile in detta sede se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi logici e giuridici, la valutazione delle risultanze processuali al fine della verifica di integrazione del parametro normativo, (cfr. Cass., n. 17009 r.g. n. 29154/2018 del 2017; Cass., n. 9808 del 2011; Cass., n. 13448 del 2003; Cass., n. 8254 del 2002; Cass., n. 14664 del 2001; Cass., n. 5960 del 1999 e recentemente Cass. n. 35675 del 2021). 5.2. Con riguardo allo schema normativo dell'art. 2094 cod. civ. è stato precisato che elemento essenziale, e come tale indefettibile, del rapporto di lavoro subordinato, criterio discretivo rispetto a quello di lavoro autonomo, è la soggezione personale del prestatore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro, che inerisce alle intrinseche modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non soltanto al suo risultato (cfr. Cass., 27.2.2007 n. 4500). Si è rammentato che tale assoggettamento non costituisce un dato di fatto elementare ma piuttosto una modalità di essere del rapporto potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze. Ove esso non sia agevolmente apprezzabile, è possibile fare riferimento, ai fini qualificatori, ad altri elementi (come, ad esempio, la continuità della prestazione, il rispetto di un orario predeterminato, la percezione a cadenze fisse di un compenso prestabilito, l'assenza in capo al lavoratore di rischio e di una seppur minima struttura imprenditoriale), che hanno carattere sussidiario e funzione meramente indiziaria (cfr. Cass., n. 4500 del 2007; Cass., n. 13935 del 2006; Cass., n. 9623 del 2002; Cass. S.U., n. 379 del 1999). Si tratta di elementi che non assumono valore decisivo ai fini della qualificazione giuridica del rapporto ma costituiscono indizi idonei ad integrare una prova presuntiva della subordinazione, a condizione che essi siano fatti oggetto di una valutazione complessiva e globale (Cass., n. 9108 del 2012; Cass. S.U., n. 584 del 2008; Cass. n. 722 del 2007; Cass., n. 4171 del 2006; Cass. n. 19894 del 2005; Cass., n. 13819 del 2003; Cass., SU., n. 379 del 1999). 5.3. Con riguardo alle prestazioni di natura intellettuale, che mal si adattano ad essere eseguite sotto la direzione del datore di lavoro e con una continuità regolare, anche negli orari, il primario parametro distintivo della subordinazione, intesa come assoggettamento del lavoratore al potere organizzativo del datore di lavoro, deve essere necessariamente accertato o escluso mediante il ricorso ad elementi sussidiari, che il giudice deve individuare in concreto - con r.g. n. 29154/2018 accertamento di fatto incensurabile in cassazione se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato - dando prevalenza ai dati fattuali emergenti dall'effettivo svolgimento del rapporto, senza che il nomen juns utilizzato dalle parti possa assumere carattere assorbente (v. Cass. n. 5886 del 2012; n. 4770 del 2003). 5.4. Tanto premesso rileva il Collegio che la sentenza impugnata ha argomentato l'inesistenza di un vincolo di subordinazione in base ai dati probatori raccolti da cui era emerso che non vi era alcuna prova dell'eterodirezione dell'attività svolta dal Labate tenuto conto del fatto che era rimasta sfornita di prova la circostanza allegata dal ricorrente di dover rispettare orari definiti e giustificare ritardi e assenze. Inoltre la Corte ha posto in rilievo la lacunosità ed insufficienza delle dichiarazioni testimoniali e l'ambiguità della difesa svolta dal Labate che, amministratore di altra società, aveva dichiarato di aver ricevuto compensi per l'attività di direttore sanitario svolta presso la convenuta (per la quale peraltro la Corte accertava che questi non era in possesso della necessaria qualifica professionale v. pag. 5 penultimo capoverso) con emissione di fatture di cui però egli stesso non teneva conto nel formulare le sue richieste di condanna. 5.5. In sostanza, le censure di parte ricorrente, se pure formulate come violazione dell'art. 2094 cod. civ. e delle norme sul volontariato, non investono la individuazione dei parametri normativi sopra delineati, ma si appuntano esclusivamente sulla selezione e valutazione degli indici di subordinazione (attraverso riferimenti all'esistenza ed entità di una retribuzione, alla determinazione dei tempi della prestazione) ed all'interpretazione del contratto di volontariato e delle dichiarazioni sottoscritte dal Labate - che neppure trascrive restandone sul punto generica la censura -- di tal che le critiche restano confinate sull'accertamento in fatto che non è censurabile davanti al giudice di legittimità. 7. Anche il secondo motivo di ricorso - con il quale il Labate denuncia in relazione all'art. 360 primo comma n. 4 cod.proc.civ. l'omessa utilizzazione di documenti rappresentanti prova scritta per la soluzione del caso concreto e la violazione degli artt. 2730 e 2733 cod.civ. e dell'art.115 cod.proc.civ. - deve essere dichiarato inammissibile.r.g. n. 29154/2018 7.1. La censura - con la quale ci si duole della mancata valorizzazione della documentazione prodotta in giudizio e relativa ad altra controversia tra la stessa società ed un suo terapista nell'ambito della quale il Labate, sentito come teste, aveva dichiarato di essere il coordinatore sanitario del centro e nello stesso senso erano state le dichiarazioni rese in quel giudizio dal teste Visconti - e si sostiene che il giudice di appello ne avrebbe dovuto tenere conto nel valutare l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato anche in relazione al contenuto della prestazione resa si appunta sulla motivazione della sentenza che per tale aspetto ha confermato la sentenza di primo grado è inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 7.2. Orbene le dichiarazioni rese da testi in altro giudizio sono elementi di prova che, ove ritualmente allegati, sono liberamente apprezzabili da parte del giudice che, senza esserne vincolato, può trarre da essi elementi di giudizio in un senso o nell'altro ove ne ritenga sussistente una rilevanza ed a condizione che ne dia conto e che esamini le censure proposte dalle parti (cfr. Cass. n. 20719 del 2018). 7.3. Nel caso in esame la Corte territoriale ha dato atto della novità della documentazione depositata solo in appello e tale affermazione non risulta specificatamente qui contestata (il mezzo istruttorio deve essere stato ritualmente allegato dalle parti processuali cfr. Cass. n. 26593 del 2021). Peraltro, va rilevato che la Corte le ha valutate ritenendole inconferenti con apprezzamento di fatto qui non censurabile. 8. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 11.5 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R.,, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in C 6.000,00 per compensi professionali, C 200,00 r.g. n. 29154/2018 ' per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribu
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