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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 49599/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 6 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Messina del 22 giugno 2021, che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre 19 maggio 2008 - 18 novembre 2008.

In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché, in periodo successivo al semestre in questione, e più precisamente tra il 2010 ed il 2013, il condannato ha commesso ulteriori reati (truffa, ricettazione, calunnia, furto, lesioni personali, minaccia continuata), fatti per cui è stato successivamente condannato.

Il i Tribunale ha evidenziato che i reati sono stati commessi in data successiva al semestre in valutazione e, quindi, dimostrano la mancata adesione all'opera di rieducazione.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che, con unico motivo, lamenta che è mancata una valutazione complessiva del suo comportamento e che non sono state considerate le positive relazioni esistenti in atti sul semestre oggetto di istanza.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conclusionale tardiva (fatta pervenire il pomeriggio del giorno precedente alla camera di consiglio), in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è infondato.

La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata.

A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare".

La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova").

Nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata per i semestri oggetto di questo giudizio come conseguenza della mancata partecipazione all'opera di rieducazione desunta da alcuni reati commessi dopo il semestre in valutazione.

La valutazione di tali comportamenti nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione di merito, ed il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza, ma soltanto di verificare che lo stesso abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Nel caso in esame, i reati commessi sono un indice molto forte della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, difficilmente superabile, sul piano della valutazione della corretta applicazione della discrezionalità, da altri elementi di segno contrario, come le relazioni positive sul comportamento intramurario, che resta una condotta per certi versi obbligata dalle circostanze e che non indica necessariamente una convinta adesione del condannato al progetto di risocializzazione.

Quanto alla questione, invece, della incidenza di reati commessi successivamente sulla decisione di concedere o meno la liberazione anticipata per i semestri precedenti alla commissione degli stessi, va osservato che una trasgressione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto incide negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti al momento in cui è stata commessa se si tratta di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01: In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto; Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01: in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto).

Nel caso in esame, la ripetuta commissione di reati dopo il semestre in questione (reati contro la persona: lesioni personali e minaccia; reati contro il patrimonio: furto, truffa, ricettazione) è idonea ad essere considerata quale espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto cui consegue correttamente sul piano logico il giudizio più generale di mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione formulato dal Tribunale di sorveglianza.

2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MESSINAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 6 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di Messina ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Messina del 22 giugno 2021, che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato con riferimento al semestre 19 maggio 2008 - 18 novembre 2008. In particolare, il Tribunale ha respinto il reclamo perché, in periodo successivo al semestre in questione, e più precisamente tra il 2010 ed il 2013, il condannato ha commesso ulteriori reati (truffa, ricettazione, calunnia, furto, lesioni personali, minaccia continuata), fatti per cui è stato successivamente condannato. Il i Tribunale ha evidenziato che i reati sono stati commessi in data successiva al semestre in valutazione e, quindi, dimostrano la mancata adesione all'opera di rieducazione. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che, con unico motivo, lamenta che è mancata una valutazione complessiva del suo comportamento e che non sono state considerate le positive relazioni esistenti in atti sul semestre oggetto di istanza. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], ha depositato memoria conclusionale tardiva (fatta pervenire il pomeriggio del giorno precedente alla camera di consiglio), in cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. La norma attributiva del potere esercitato dal Tribunale di sorveglianza nel caso in esame è l'art. 54, comma 1, della legge 354 del 1975, che dispone che "al condannato a pena detentiva che ha dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare". La liberazione anticipata può essere concessa, pertanto, soltanto in presenza di un presupposto positivo (la "partecipazione all'opera di rieducazione") che non può essere presunto, ma deve risultare dagli atti ("ha dato prova"). Nel caso in esame, la liberazione anticipata è stata negata per i semestri oggetto di questo giudizio come conseguenza della mancata partecipazione all'opera di rieducazione desunta da alcuni reati commessi dopo il semestre in valutazione. La valutazione di tali comportamenti nel giudizio complessivo circa la partecipazione del condannato all'opera di rieducazione è questione di merito, ed il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dal Tribunale di sorveglianza, ma soltanto di verificare che lo stesso abbia esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.Nel caso in esame, i reati commessi sono un indice molto forte della mancata partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, difficilmente superabile, sul piano della valutazione della corretta applicazione della discrezionalità, da altri elementi di segno contrario, come le relazioni positive sul comportamento intramurario, che resta una condotta per certi versi obbligata dalle circostanze e che non indica necessariamente una convinta adesione del condannato al progetto di risocializzazione. Quanto alla questione, invece, della incidenza di reati commessi successivamente sulla decisione di concedere o meno la liberazione anticipata per i semestri precedenti alla commissione degli stessi, va osservato che una trasgressione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto incide negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti al momento in cui è stata commessa se si tratta di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Tabet, Rv. 280522 - 01: In tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti la mancata adesione all'opera di rieducazione e l'espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto; Sez. 1, Sentenza n. 24449 del 12/01/2016, Bastone, Rv. 267245 - 01: in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato ai fini della concessione del beneficio non esclude che una trasgressione possa riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o su quelli successivi, purché si tratti di una violazione che manifesti l'assenza di effetti positivi dell'opera di rieducazione sul detenuto). Nel caso in esame, la ripetuta commissione di reati dopo il semestre in questione (reati contro la persona: lesioni personali e minaccia; reati contro il patrimonio: furto, truffa, ricettazione) è idonea ad essere considerata quale espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto cui consegue correttamente sul piano logico il giudizio più generale di mancata adesione dello stesso all'opera di rieducazione formulato dal Tribunale di sorveglianza. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese p
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