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CassazionedecretoSezione LDecisione del 11 marzo 2021

Cassazione n. 34970/2023

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guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13261/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- - controricorrente al ricorso incidentale – contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in L'[OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.211/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali; Ritenuto che la soccombenza si radichi in capo alla parte ricorrente, in quanto il ricorso incidentale è stato proposto solo in via condizionata rispetto al caso – verificatosi - di accoglimento del ricorso principale; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 25 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente DECRETO sul ricorso iscritto al n.13261/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- - controricorrente al ricorso incidentale – contro A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA, elettivamente domiciliata in L'[OSCURATO:PERSONA] n. 2, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente - -ricorrente incidentale- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di L'AQUILAn.211/2021depositata il 11/03/2021 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali; Ritenuto che la soccombenza si radichi in capo alla parte ricorrente, in quanto il ricorso incidentale è stato proposto solo in via condizionata rispetto al caso – verificatosi - di accoglimento del ricorso principale; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore della A.S.L. - AVEZZANO - SULMONA - L'AQUILA , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 1 . 25 0,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge
Decreto Cassazione n. 34970/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris