Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02025/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TRN35) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna -per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di diniego di attenuanti generiche e misura eccessiva della pena.

2. Il ricorso è inammissibile, anzitutto per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata.

In ogni caso, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato (ciò che la Corte d'appello ha fatto: v. ultimi due capoversi della motivazione).

Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nello specifico, la pena è stata fissata in misura prossima al minimo.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.

Così deciso, il 10 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 05TRN35) nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna -per il delitto di cui all'art. 385, cod. pen., deducendo vizi di motivazione in tema di diniego di attenuanti generiche e misura eccessiva della pena. 2. Il ricorso è inammissibile, anzitutto per l'assoluta genericità del motivo, risolvendosi nella mera enunciazione della doglianza, senza alcuna censura critica rispetto alle motivazioni poste a sostegno della sentenza impugnata. In ogni caso, in tema di trattamento sanzionatorio, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133, cod. pen., da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato (ciò che la Corte d'appello ha fatto: v. ultimi due capoversi della motivazione). Inoltre, per costante giurisprudenza di questa Corte, in punto di determinazione della pena, è necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando quella sia di gran lunga superiore al medio edittale, mentre, nello specifico, la pena è stata fissata in misura prossima al minimo. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Così deciso, il 10 dice
Sentenza Cassazione n. 02025/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris