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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 marzo 2024

Cassazione n. 20609/2024

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19751/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa d all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo (PEC: gio- [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Cortedi cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:definizione age- volata –controricorrente – avversola sentenza della C ommissione Tributaria di secondo grado dellaProvincia autonoma di Bolzano n.1/2/20 18 depositata il 2 gen- naio2018, non notificata.

Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Provinciaautonoma di Bolzano è stato accolto l’appello dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria di primogrado di Bolzano n. 164 / 1 /20 16 che aveva accolto il ricorso introduttivo del la società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvis i di accerta- mento nn.

TBA03A101452/2015 e TBA03A100219/2015 relativi a ri- prese IVA e IRAP per gli anni di imposta 2009-11.

2. Le riprese hanno tratto origine dal procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per frode fiscale, nella specie illegittima somministrazione di manodo- pera, celata da contratti di appalto stipulati con le societàCisal S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e il consorzio Sagim per lo svolgimento della lavorazione delle carni presso lo stabilimento della contribuente.

3. Il giudice di prime cure nel merito ha ritenuto che l’Agenzia non avesse fornito la prova dell’intermediazione abusiva di manodopera, mentreil giudice d’appello ha confermato integralmente le riprese. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente,affidato a cinque motiv i, cui replica con controricorso l’Agenziadelle Entrate .

Daultimo, in data 24.3.2024 la società ha reso noto di aver proce- dutoalla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti exart.1 commi 186 - 202 della l. n.197/2022 e ha chiesto la declara- toriadell’estinzione del giudizio.Consideratoche:

5. Nella memoria depositata in data 24.3.2024 la società contri- buente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197.

Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato.

La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione.

6. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22.

7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d.

"doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244).

P.Q.M.

LaCorte: dichiaraestinto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 19751/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresen- tata e difesa d all’ Avv. [OSCURATO:PERSONA]Abruzzo (PEC: gio- [OSCURATO:EMAIL]), dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la Cancelleria della Cortedi cassazione; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; Oggetto:definizione age- volata –controricorrente – avversola sentenza della C ommissione Tributaria di secondo grado dellaProvincia autonoma di Bolzano n.1/2/20 18 depositata il 2 gen- naio2018, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 30 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della Commissione Tributaria di secondo grado della Provinciaautonoma di Bolzano è stato accolto l’appello dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria di primogrado di Bolzano n. 164 / 1 /20 16 che aveva accolto il ricorso introduttivo del la società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso gli avvis i di accerta- mento nn. TBA03A101452/2015 e TBA03A100219/2015 relativi a ri- prese IVA e IRAP per gli anni di imposta 2009-11. 2. Le riprese hanno tratto origine dal procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano per frode fiscale, nella specie illegittima somministrazione di manodo- pera, celata da contratti di appalto stipulati con le societàCisal S.r.l., [OSCURATO:SOCIETA]. e il consorzio Sagim per lo svolgimento della lavorazione delle carni presso lo stabilimento della contribuente. 3. Il giudice di prime cure nel merito ha ritenuto che l’Agenzia non avesse fornito la prova dell’intermediazione abusiva di manodopera, mentreil giudice d’appello ha confermato integralmente le riprese. 4.Avverso la sentenza d’appello propone ricorso per cassazione la contribuente,affidato a cinque motiv i, cui replica con controricorso l’Agenziadelle Entrate . Daultimo, in data 24.3.2024 la società ha reso noto di aver proce- dutoalla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti exart.1 commi 186 - 202 della l. n.197/2022 e ha chiesto la declara- toriadell’estinzione del giudizio.Consideratoche: 5. Nella memoria depositata in data 24.3.2024 la società contri- buente rende noto di essersi avvalsa delle disposizioni in materia di definizione agevolata delle controversie tributarie di cui all’art. 1 commi186 e ss. della legge 29/12/22 n. 197. Il comma 194 dell’art. 1 citato, come modificato dal d.l. 34/23, di- spone che la definizione della controversia si perfeziona con la pre- sentazione della domanda e con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 30 settembre 2023, fatto salvo l’eventuale diniego della definizione da notificarsi entro il 30 settembre 2024 ai sensi del comma 200 dell’art. 1 citato. La contribuente ha anche depositato le quietanze di pagamento e non risulta, allo stato, notificato alcun diniego della definizione. 6. Alla luce di quanto precede, dev’essere senz’altro dichiarata l’estinzione del processo.Le spese del processo restano pertanto a caricodella parte che le ha anticipate , ai sensi dell’art. 1 comma 198 legge197/22. 7. Stantel’estinzione del processo a seguito dell'adesione alla defi- nizioneagevolata, si dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del c.d. "doppio contributo unificato"di cui all'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002n. 115 (Cass., Sez. 5, 7 dicembre 2018, n. 31732; Cass., Sez. 5, 27 aprile 2020, n. 8184; Cass., Sez. 5, 10 dicembre 2021, n. 39284;Cass., Sez. 5, 15 settembre 2022, n. 27244). P.Q.M. LaCorte: dichiaraestinto
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