CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 7 luglio 1965
Cassazione n. 03973/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 25/08/2025 del Tribunale del riesame di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Bologna, adito ex art. 310 cod. proc. pen, con ordinanza del 25.7.2024 (depositata in data 25.8.2025) ha rigettato l'appello proposto nell'intere5se di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitti di cui agli artt. 74 commi 7,22,221 .1. 1, 2,3 e 4, 61 bis e 416 bis.1 cod. pen. e per numerose ipotesi di detenzione e cessione di ingenti quantità di cocaina, avverso il provvedimento del GIP, emesso in data 17.06.2024, di rigetto dell'istanza di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere. In estrema sintesi, il Tribunale per il riesame, riteneva infondate le doglianze difensive che lamentavano l'inutilizzabilità delle prove documentate dalle chat SkyEcc ed acquisite tramite OIE in violazione dell'art. 31 della Direttiva 2014/41/UE. 2. Avverso la predetta ordinanza, [OSCURATO:PERSONA], tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per Cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione degli artt. 31 Direttiva 2014/41/UE, 6 CEDU, 24 e 111 Cost nonché degli artt. 266 ss, 270 e 191 cod. proc. pen, in relazione all'art. 606 lett. b) e c) per violazione ed erronea applicazione della disciplina in tema di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni SCYECC trasmessi mediante [OSCURATO:PERSONA] di Indagine. In particolare, la difesa ha dedotto: 1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 238 e 270 cod. proc. pen., in quanto il Tribunale del riesame ha erroneamente qualificato il compendio probatorio proveniente dalla piattaforma SckyECC come "dati freddi", mentre si trattava di un'attività di intercettazione in tempo reale di comunicazioni elettroniche, con relativo obbligo di previa notifica allo Stato interessato; 2) mancata conformazione all'interpretazione vincolante fornita dalla sentenza della Corte di Giustizia europea del 30 aprile 2024, causa C-670/22, dell'art. 31 della Direttiva cit., la cui violazione implica l'inutilizzabilità delle prove così acquisite; 3) ribaltamento sulla difesa dell'onere di allegazione degli atti dell'autorità giudiziaria estera ritenuti lesivi delle garanzie difensive, onere impossibile da assolvere posto che la Francia non consente l'accesso alle stringhe e ai dati tecnici originari; 4) erronea applicazione del principio di fiducia reciproca fra stati membri che non può pregiudicare, secondo la citata sentenza della Corte di Giustizia Europea (C-672/22, Encrochat) i diritti fondamentali dell'individuo; 5) erronea applicazione del principio di proporzionalità e della possibilità di porre in essere intercettazioni di massa nonchè improprio richiamo alla giurisprudenza europea; 6) erronea interpretazione del concetto di "caso interno analogo": (a) "caso interno" che non può essere limitato al semplice richiamo al titolo di reato ma all'intero quadro procedimentale di acquisizione dei mezzi di prova; (b) regime nazionale delle intercettazioni "subordinato alla sussistenza di indizi di reato in capo a soggetti determinati"; (c) interpretazione di "caso interno analogo" fondata sull'interpretazione fattane dalle due pronunce delle Sezioni Unite (n. 23755 e n. 23756 del 2024) superata dall'esegesi operata dalla CGUE del 30/04/2024; 7) mancanza di trasparenza tecnica e lesione del contraddittorio sugli algoritmi di decriptazione. La difesa sottolinea che il punto non è la correttezza intrinseca dell'algoritmo, ma l'impossibilità per la difesa di verificare in modo effettivo l'origine, l'integrità e la modalità di trattamento dei dati. Il Procuratore Generale con requisitoria ritualmente trasmessa ha chiesto l'inammissibilità del ricorso, perché la difesa non si confronta con i ripetuti interventi della Corte di Cassazione successive alla CGUE del 30/04/2024.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. In data 8.11.2024, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bologna, in sede di giudizio abbreviato, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni sedici di reclusione per gli stessi fatti per i quali si procede in questa sede (cfr. allegato n. 7 al ricorso per Cassazione). 2. Sul punto va richiamata la giurisprudenza costante di questa Corte secondo cui in tema di provvedimenti "de libertate", la decisione cautelare non può porsi in contrasto con il contenuto della sentenza, pur non irrevocabile, emessa in ordine ai medesimi fatti nei confronti dello stesso soggetto, stante la relazione di strumentalità esistente tra il procedimento incidentale e quello principale; pertanto la sopravvenienza di una sentenza di condanna fa venir meno l'interesse dell'indagato alla procedura di riesame con riferimento al profilo concernente la verifica dell'originaria sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, salvo che risultino dedotti elementi di prova nuovi (ipotesi non sussistente nel caso in esame), suscettibili di dare ingresso ad una possibile diversa lettura degli indizi al momento dell'adozione della misura cautelare (Sez. 5, n. 30346 del 24.7.2025; Sez. 1, n. 55459 del 15/06/2017, Gagliardi, Rv. 272398), precludendo al giudice dell'appello incidentale "de libertate" la rivalutazione della gravità indiziaria (cfr., Sez. 2, n. 5988 del 23/01/2014, Paolone, Rv. 258209; Sez. 1, n. 2350 del 22/12/2009, dep. 2010, Siclari, Rv. 246037; Sez. 1, n. 13040 del 23/1/2001, Avignone, Rv. 218582). 3. Sulla base dei principi richiamati, alcun tipo di doglianza può essere avanzata in ordine alla gravità indiziaria delle imputazioni a carico del ricorrente in ragione della pronunzia di condanna sia pure non irrevocabile, in primo grado. 4. Il ricorso deve in conclusione essere dichiarato inammissibile seguendo a tale esito la condanna del ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo elementi per ritenere che abbia proposto la presente impugnativa senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. 5. Poiché dalla presente decisione non discende la rimessione in libertà dell'interessato, deve disporsi la trasmissione di copia della sentenza al direttore dell'istituto penitenziario in cui le stesso è ristrette affinché provveda a quanto prescritto dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così è deciso,