CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 40600/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/09/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bologna ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il riconoscimento della recidiva reiterata specifica e infraquiquennale, è manifestamente infondato, poiché la Corte di appello non si è arrestata alle risultanze del casellario giudiziale ma ha messo in rapporto ai numerosissimi precedenti penali dell'imputato (31) anche per delitti contro il patrimonio con il nuovo episodio delittuoso, di identica natura, al fine di ricavarne il requisito sostanziale della maggiore pericolosità sociale; Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è generico, poiché non indica quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto condurre a una mitigazione del trattamento sanzionatorio; Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il