CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1965
Cassazione n. 30767/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 6 luglio 2021, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Catanzaro del 25 settembre 2017 resa in sede di rito abbreviato, aveva rideterminato in anni 1, mesi 8 di reclusione ed euro 4.800 di multa la pena irrogata in primo grado a [OSCURATO:PERSONA], ritenuto colpevole dei reati di coltivazione e detenzione illecita di marjuana e hashish; fatti accertati in Sersale il 20 luglio 2017. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la conferma del giudizio di responsabilità penale dell'imputato, è manifestamente infondato, atteso che la tesi difensiva della destinazione all'uso esclusivamente personale della droga da parte dell'imputato è stata già efficacemente superata dalla Corte territoriale che, in modo non illogico, ha valorizzato gli accertamenti investigativi compiuti dai Carabinieri del Norm di [OSCURATO:PERSONA], da cui è emerso che Berlingò coltivava, avvalendosi di un adeguato impianto di irrigazione, ben 140 piante di marjuana in avanzato stato di crescita, con altezza compresa tra i 60 cm. e i 2 metri, detenendo altresì 240 grammi di marjuana e 2,5 grammi di hashish. Da tali elementi è scaturita la coerente conclusione della destinazione allo spaccio della droga sequestrata, oggettivamente sproporzionata, nella quantità e nella qualità (lo stesso imputato ha riferito di poter ricavare 30 grammi da ogni pianta), nell'ottica di un uso personale, di cui peraltro non è stata acquisita alcuna prova. Osservato, pertanto, che il ricorso, privo di un adeguato confronto con la motivazione non irrazionale della sentenza impugnata, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2