CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 41329/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
8 ORDINANZA sul ricorso 6224/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]dC [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] / congiuntamente e disqiuntamente, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questrultimo, in Roma, via Asiago n° 9 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] G.Pisanelli 4 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA],che la rappresenta e (•fteride unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente avverso l'ordinanza della CORTE D'APPELLO di MILANO n° 4867/2017 , depositata il 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del ,21710/2021 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre, affidandosi ad un unico motivo illustrato anche da memoria, per la cassazione dell'ordinanza della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile, ex art. 348b1s c.p.c., l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale che aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti ed a favore del [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:PERSONA], da ora BPM ) in ragione della fideiussione da lui rilasciata (insieme ad altro soggetto, estraneo ai presente giudizio) in favore della [OSCURATO:PERSONA] srl, a garanzia di un conto corrente ipotecario acceso presso 3endenza di Cambiago dell'allora [OSCURATO:PERSONA]. „ Leone aveva eccepito, in primo grado, la natura specifica della fideiussione cata e l'utilizzo abusivo che la Banca opposta ne aveva fatto, anche a garanzia di somme estranee a quelle coperte dalla fideiussione. li Tribunale aveva rigettato l'opposizione disattendendo tutte le contestazioni relative alla non riferibilità della garanzia specifica al debito oggetto di lnaiunzione, in quanto doveva ritenersi assorbente la circostanza che esso consistesse nell'intero saldo di conto corrente coperto dalla fideiussione; ed aveva osservato che risultava infondato il rilievo secondo cui la somma oggetto -tura di credito era stata erogata in due tranche e che la Banca aveva fatto irre la fideiussione subito dopo l'erogazione della prima, in.quanto essa era da un conto corrente assistito da equivalente garanzia, resa sempre dallo iitesso opponente. 2.. La BPM intimata ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] ,Con unico motivo, il ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n° 3 c.p.c., !a violazione e falsa applicazione degli artt. 1956 c.c., anche in combinato disposto deqH artt. 2 Cost, 1175 e 1375 c.c nonché agli artt. 115 e 116 c.p.c. i. Assume che la Corte territoriale aveva valutato erroneamente la fideiussione fica alla stregua di una fideiussione generica, non considerando che la prin-1(.7i era legata non già al saldo debitorio evidenziato nel conto corrente all'uopo dedicato, bensì all'utilizzo che delle somme erogate avrebbe dovuto fare la parte debitrice, senza considerare il distoglimento della fideiussione da parte della stnssa banca per uno scopo totalmente diverso e funzionale all'estinzione di un prcprc credito pregresso: lamenta, al riguardo, che la motivazione )rdinanza, resa ex art. 348b1s c.p.c., era esorbitante rispetto a quella contenuta nella sentenza del Tribunale, contenendo argomentazioni dei tutto \hr:Tse e che la fideiussione era collegata alle somme necessarie per la ristyutturazione di un fabbricato da parte della società garantita, mentre la Banca l'aveva utilizzata per estinguere un precedente debito di importo simile, relativo ad un distinto, rapporto di conto corrente acceso dalla stessa società. 1.2. Deduce, in buona sostanza, che la Corte territoriale, così come il Tribunale, vevu ignorato che per fideiussione specifica si intende esclusivamente il •:-..tratto con cui un fideiussore garantisce in via solidale con il debitore pagamento dei debiti da parte dell'obbligato stesso nei confronti 1-)an.:a in relazione ad un'operazione specifica di affidamento. 2. cve preliminarmente esaminarsi il problema relativo all'ammissibilità del r:c. so, prospettato in prevenzione dallo stesso ricorrente, in relazione ail'avvenuta impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello e non della sen(:::nza del Tribunale, come predicato, nelle ipotesi di cui all'art. 348bis c.p.c., claiVart. 348ter co. 3 c.p.c.. 2..1. Deve premettersi che questa Corte ha affermato il principio, ormai cen,:zo iato, secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione, con il quale asti un error in ludicando, contro l'ordinanza ex artt. 348 bis e ter c.p.c., con la formulazione del giudizio prognostico di manifesta infondatezza dell ppeilo nel merito, per il sol fatto che essa, pur condividendo le ragioni della .'sione appellata, contenga anche proprie argomentazioni, diverse da quelle prese n considerazione dal giudice di primo grado, perché tale possibilità è consentita dall'art. 348 ter, comma 4, c.p.c., che permette, in tal caso, -npuonazione della sentenza di primo grado per vizio di motivazione, facoltà e7,cHsa qualora le ragioni delle decisioni di primo e secondo grado siano identiche quanto al giudizio di fatto." (cfr. Cass. 13835/2019; Cass. 23334/2019; Cass.26915/2020). 2,2. Si osserva, al riguardo, che, nel caso di specie, la motivazione resa dalla Corte territoriale con l'ordinanza che ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione per mancanza di una ragionevole probabilità di essere accolta ha condiviso l'impianto argomentativo del primo giudice, apportando valutazioni i teorative rispetto ad esso: risulta, infatti, infondata l'allegazione prospettata corrente secondo cui i giudici d'appello sarebbero entrati nel merito dei aizio, deragliando dai binari dell'art. 348bis c.p.c. con integrale sostituzione dee ragioni della decisione. 2.3. A; riguardo, vale la pena rilevare che la Corte territoriale, dopo aver sintetizzato la censura proposta e cioè, in thesi, l'erronea valutazione della f:de.iussione specifica rilasciata il 19.11.2009 come garanzia generica, ha implicitamente condiviso l'impianto motivazionale già articolato dal Tribunale (cfr. pag. 8 della sentenza di primo grado), ribadendo che dalla documentazione prodotta doveva desumersi che la garanzia rilasciata era "tutto quanto dovuto ..-elitore per capitale, interessi ed accessori" e che, conseguentemente, da li)2,r-e, la specificità era collegata agli importi garantiti nel conto corrente; e, risultava inidonea la dichiarazione della mutuataria relativa alla stinazione del finanziamento (per la ristrutturazione dell'immobile) ad incidere .a natura della fideiussione "convenuta separatamente con un negozio distinto e, soprattutto, privo di uno specifico riferimento a vincoli di destinazione della somma mutuata e garantita" (cfr. pag. 2, terz'ultimo cpv, dell'ordinanza anuonata). Tali argomentazioni sono meramente integrative rispetto alla motivazione cl,alia sentenza di primo grado fondata sul medesima percorso interpretativo: con -,.:,nsr‘guenza che deve applicarsi, al caso in esame, il principio di diritto sopra omato al quale si accompagna anche la considerazione che in tali casi -dinanza ex art. 348 bis c.p.c. ha l'effetto di stabilizzare la sentenza di primo grado (idonea a passare in giudicato in mancanza di impugnazione) attraverso una prognosi sull'inaccoglibilità del gravarne. La prognosi non cessa di essere l e --- e il provvedimento che ne dà conto non si colloca, per ciò solo, al di fuori • roodeìlo normativo suo proprio — ove si basi su argomentazioni estranee alla nnencia dei giudice dì prima istanza: una estensione in tale direzione dell'apparato motivazionale dell'ordinanza sarà anzi del tutto naturale ove il gravarne si fondi su deduzioni, non specificamente esaminate dal giudice di prima istanza, ma articolate dall'appellante, che il giudice di secondo grado reputi manifestamente infondate (atte, cioè, ad escludere che l'impugnazione pf esenti, anche con riguardo ad esse, «una raaionevole probabilità di essere 2,5. Tale esito è coerente col sistema: infatti il quarto comma dell'art. 348 ter cao.c. preclude possa farsi valere il motivo di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. con ardo all'ipotesi in cui l'ordinanza di inammssibilità si fondi sulle stesse ra on i, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata, sicché è lo stesso legislatore a riconoscere, implicitamente, che l'ordinanza oronunciata dal giudice di appello possa non basarsi, puramente e semplicemente, sugli esiti coincidenti, in primo e in secondo grado, della risoluzione della medesima quaestio facti: in quest'ultima ipotesi è, infatti, precluso dedurre col ricorso per cassazione l'omesso esame di un fatto decisivo er giudizio, oggetto di discussione tra le parti; nelle altre — tra cui è da „comprendere il caso in cui la motivazione del giudice di appello non investa quea questione, ma altri terni — la censura in discorso è ammessa (sempre che caatroverta, come è ovvio, dell'omesso esame di cui al cit. n. 5). La possibilità la pronuncia dì secondo grado possa basare il giudizio prognostico su -:aagioni» diverse da quelle prese in considerazione dal giudice di prima istanza è, ín altri termini, presupposta dall'art. 348 ter cpc (che regolamenta diversamente i casi in cui, con riferimento al giudizio di fatto, quelle «ragioni» siano o meno identiche) ( cfr. Cass. 13835/2019 in motivazione). 2J6. In definitiva, va disattesa la tesi del ricorrente, secondo la quale il giudice appello non potrebbe mai, per rimanere nell'ambito della fattispecie disegnata da riforma del 2012, confermare la decisione di prime cure, dovendosi limitare .1,utare - se essa abbia o meno una ragionevole probabilità di essere accolta: -send3 evidente invece che, proprio al fine di esprimere tale valutazione ostica, sia dì certo consentito esaminare le ragioni esposte e verificarne la t tenuta alla stregua degli argomenti della dispiegata impugnazione, di cui deve saggiarsi l'idoneità a scalzare l'impianto modvazionale del provvedimento • appeiléAo. - 3, pertanto, non è impugnabile per cassazione l'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 .ter — !a quale si attesti sulla formulazione del giudizio meramente prognostico circa rigetto nel merito dell'appello — per il sol fatto che essa contenga proprie argomentazioni, estranee alla pronuncia di primo grado (cfr. in termini anche • Cass. 26915/20; Cass. 23334/2019), dovendo, in tali casi, essere impugnata la sentenza di primo grado conseguentemente, il ricorso è inammissibile. • 4. Le spese seguono la soccombenza. 5. Ai sensi dell'art. 13 co.. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da p3rte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso .:,.proposto, a norma del comma ibis dello stesso art. 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in 7.900,00 per compensi ed C 200,00 per esborsi, oltre IVA, C.P.A. e rimborso forfettario ;;. spese generali nella misura di legge. sensi dell'art. 13 co. 1 quater dpr 115/2002 da atto della sussistenza dei Presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente ldell'ulteriore l'illPorto a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso roposto, a norma del comma lbis d