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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 02491/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],IA il r_,[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/0 3./202"? della "13RTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Coniglie? [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 10 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ragusa il 26 aprile 2017, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 5, e 61, n. 5,.cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria.

Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità del fatto, sul comportamento processuale dell'imputato e sui precedenti penali dello stesso (ultima pag. della sentenza).

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 2 n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],IA il r_,[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/0 3./202"? della "13RTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Coniglie? [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Catania il 10 febbraio 2022, in parziale riforma della decisione, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Ragusa il 26 aprile 2017, all'esito del dibattimento, lo ha riconosciuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624 bis, commi 1 e 3, 625, comma 1, n. 5, e 61, n. 5,.cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorso, affidato ad un solo motivo con cui si deduce violazione di legge (artt. 62 bis e 133 cod. pen.) per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto assertivo, generico e non sorretto da concreta specificità e pertinenza censoria. Il ricorrente contesta in modo assai vago il complessivo trattamento sanzionatorio, che risulta sorretto da motivazione non sindacabile in sede di legittimità in quanto sufficiente, logica e congrua, incentrata sulle modalità del fatto, sul comportamento processuale dell'imputato e sui precedenti penali dello stesso (ultima pag. della sentenza). Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2 n
Sentenza Cassazione n. 02491/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris