CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 novembre 2025
Cassazione n. 31388/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26874/2021R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatoe difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] resistente avverso la sentenza n. 831/2021 della Corte d’ a ppello di Ancona , depositata il20- 7- 2021, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26 - 11-2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] con atto di citazione notificato in data 1-12-2011ha convenuto in giudizio la sorella Mari s a [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avere concluso unitamente a l ei contratto di mutuo con la [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro per ottenere l’importo di Euro 279.000,00 necessario alla ristrutturazione di immobile di proprietà comune sito a Matelica e di avere pagato l’intera somma in qualità di OGGETTO: novazione RG.26874/2021 C.C.26-11-2025 debitore in solido; perciò ha chie sto ex art. 1299 cod. civ. la restituzione di Euro 139.500,00. Si è costituita la convenuta [OSCURATO:PERSONA], dichiarando di avere soddisfatto il credito del fratello mediante la stipula in data 21-2-2009 di contratto preliminare di vendita, con il quale si era obbligata a vendere la propria quota di comproprietà descritta nel contratto al prezzo di Euro 100.000,00, a fronte di un suo valore commerciale pari a oltre Euro 250.000,00,così che i rispettivi crediti sarebbero stati compensati. A talecausa è stata riunita altra causa pendente tra le medesime parti avanti il Tribunale di Macerata , con la quale Mari s a [OSCURATO:PERSONA] atto di citazione notificato il 19 - 9 - 2013 ha chiesto nei confronti del fratello l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare del 21 - 2 - 2009 , nel quale era stato previsto anche che il fratello promissario acquirente versasse, a titolo di anticipazione del prezzo, la somma mensile di Euro 1.000,00 da marzo 2009 fino alla data di stipula del definitivo fissata per il 30-6-2009. In questa causa il convenuto [OSCURATO:PERSONA] ha ribadito di avere pagato l’intero debito nei confronti della banca e di avere perciò diritto alla ripetizione della quota della sorella; ha altresì chiesto il rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ., in quanto la sorella il 20 - 7 - 2009 aveva arbitrariamente revocato la procura a vendere rilasciata a favore del fratelloil 18-2-2009 e prevista nel contratto preliminare quale implicita condizione necessaria per l’efficacia dello stesso. Con sentenza n. 5/20016 depositata il 27-1-2016 il Tribunale di Macerata ha rigettato sia la domanda di [OSCURATO:PERSONA] ch e la domanda di [OSCURATO:PERSONA] e ha confermato l’ordinanza ex art. 186-ter cod. proc. civ. con la quale era stato ingiunto al fratello di pagare alla sorella Euro 12.000,00, oltre interessi, relativamente alle dodici mensilità insolute dovute in forza del contratto preliminare. La sentenza ha dichiarato che la fattispecie configuravanegozio novativo, con il quale le parti avevano sostituito la precedente obbligazione in capo alla sorella, avente a oggetto la restitu zione al fratello di Euro 139.500,00,con l’obbligazione di trasferire al fratello la propria quota di proprietà dell’immobile oggetto del preliminare ad un prezzo inferiore di circa 150.000,00 rispetto al valore effettivo, al fine di estinguere la precedente obbligazione; ha escluso che il comportamento della sorella consistito nella revoca della procura configurasse inadempimento al contratto preliminare, in quanto la procura a vendere rilasciata con atto separato appariva una facoltà ulteriore concessa al promissario acquirente, di reperireun acquirente prima della stipula del contratto definitivo ed evitare così un doppio trasferimento della proprietà . Q uindi ha rigettato la domanda del fratello volta a ottenere la restituzione della somma,perché il contratto preliminare era ancora efficace tra le parti; ha rigettatola domanda ex art. 2932 cod. civ. della sorella, perché non era stato allegato il certificato di destinazione urbanistica dell’immobile. 2.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte d’appello di Ancona ha integralmente rigettato con sentenza n. 831/2021 depositata il 20-7-2021. La sentenza ha dichiarato che le parti avevano posto in essere un negozio novativo, che il giudice poteva rilevare d’ufficio, ove ritualmente introdotto nel processo; ha aggiunto che appariva inverosimile la coesistenza delle due obbligazioni e che il prezzo della vendita era stato fissato nella minore somma di Euro 100.000,00, seppure il valore del complesso fosse ben maggiore e pari a Euro 469.870,00 secondo la valutazione prodotta. Ha dichiarato che con l’accordo novativo le parti avevano voluto regolarei loro rapporti con estinzione dell’originaria obbligazione e la costituzione di una nuova obbligazione e in tal senso deponevanole dichiarazioni del teste Casoni e il prezzo convenuto inferiore al valore di mercato, per cui erano provati sia l’animus novandi sia l’aliquid novi. La sentenza ha altresì dichiarato che nessun effetto poteva avere il fatto che la sorella avesse revocato la procura a vendere a favore del fratello sottoscritta prima del preliminare, in quanto il fratello non aveva chiesto in giudizio la risoluzione del preliminare per inadempimento della sorella, ma solo il rigetto della domanda ex art.2932 cod. civ. 3.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura speciale al difensore con istanza di sollecita definizione. In prossimità dell’adunanza in camera di consiglio il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. All’esito della camera di consiglio del 26-11-2025 la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo, intitolato“art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 101 comma 2 c.p.c. – mancata attivazione del contraddittorio a fronte del rilievo ufficioso di terza via in tema di sussistenza di un accordo di novazione ai sensi dell’art. 1230 c.c.”, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata abbiarigettato il suo motivo di appello riferito al fatto che la sentenza di primo grado aveva rilevato d’ufficio la questione della natura novativa della transazione conclusa tra le parti, accertando l’esistenza dell’animus novandi e dell’aliquid novi e perciò rigettando la richiesta di restituzione di Euro 139.500,00 proposta dal ricorrente; sostiene che sia irrilevante quanto dedotto dalla sentenza impugnata in ordine al fatto che la novazione non forma oggetto di eccezione in senso proprio, perché deve essere comunque rispettato l’art. 101 co. 2 cod. proc. civ., in quanto il rilievo sull’esistenza della novazione ha innovato il thema decidendum, con la conseguenza che la decisione di primo grado era stata della terza via; evidenzia che la questione dell’esistenza della novazione avrebbe dovuto essere sottoposta alle parti, così da porle nella condizione di esercitare i loro diritti di difesa, richiedendo l’assunzione di mezzi di prova e depositando documenti. 1.1.Il motivo è infondato. L’obbligo del giudice di stimolare il contraddittorio sulle questioni rilevate d’ufficio posto dall’art. 101 co. 2 cod. proc. civ., secondo la perimetrazione della portata applicativa della disposizione data dal diritto vivente, si riferisce soltanto alla rilevazione d’ufficio di circostanze modificative del quadro fattuale che non sono state valutate dalle parti;quindi non riguarda le questioni di solo diritto ma le circostanze di fatto o miste di fatto e di diritto, che richiedono non una diversa valutazione del materiale probatorio, bensì prove di contenuto diverso rispetto da quelle richieste dalle parti o una attività assertiva in punto di fatto e non solo mere difese (Cass. Sez. 3 11-3- 2025 n. 6483 Rv. 674227-01, Cass. Sez. 3 9-1-2024 n. 822 Rv. 670057-01, Cass. Sez. 2 19-1-2022 n. 1617 Rv. 663636-01, Cass. Sez. 3 5-5-2021 n. 11724 Rv. 661322-03). Nella fattispecie si è totalmente al di fuori dell’ambito di applicazione dell’art. 101 co. 2 cod. proc. civ., in quanto era stata la stessa convenuta che aveva sostenuto di non essere obbligata al pagamento della somma richiesta in restituzione dell’attore, per il fatto che le parti avevano concluso il contratto preliminare con il quale avevano regolamentato i loro rapporti. Quindi, il giudice di primo grado e poi quello di secondo grado, nel dichiarare che vi era stata novazione dell’obbligazione, hanno soltanto accolto la tesi della convenuta, inserendo i fatti nell’istituto giuridico che hanno ritenuto pertinente , senza rilievo di alcuna circostanza modificativa del quadro fattualeche richiedesse la previa instaurazione del contraddittorio tra le parti. 2.Con il secondo motivo, “art. 360 n. 3 c.p.c., violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1320 c.c. – violazione di legge in tema di individuazione e/o sussunzione dei requisiti normativamente imposti dalla legge per la realizzazione dell’istituto del negozio novativo”, il ricorrente lamenta che la sentenza abbia accertato la natura novativa dell’accordo di cui alla scrittura privata del 21-2-2009 in violazione dell’art. 1230 cod. civ.; ciò perché non sono stati accertati nél’animus novandi né l’aliquid novi e la scrittura costituiva un ulteriore patto tra i fratelli privo dei requisiti della novazione. 2.1.Il motivo è fondato. La sentenza ha dichiarato l’esistenza della novazione dell’obbligazione esclusivamente sulla base dell’assunto che apparisse improbabile la coesistenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata e delle obbligazioni derivanti dal contratto preliminare; ciò, sulla base del dato che il prezzo concordato nel contratto preliminare di compravendita era assai inferiore rispetto al valore del bene oggetto del contratto e in tal senso erano le dichiarazioni del teste Casoni. In questo modo, la sentenza non ha consideratoche la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà di fare sorgere un nuovo rapporto obbligatorio in sostituzione di quello precedente con nuove e autonome situazioni giuridiche, caratterizzato dall’animus novandi consistente nella inequivoca intenzione delle parti di estinguere l’originaria obbligazione sostituendola con una nuova, e dall’aliquid novi, inteso come mutamento sostanziale dell’oggetto della prestazione o del titolo del rapporto, dovendosi invece escludere che la semplice regolazione pattizia delle modalità della preesistente prestazione produca novazione (Cass. Sez. 2 14-9-2022 n. 27028 Rv. 665873-01). Affinché sia configurabile l’ animus novandi, è necessario che siano espressamente previste, o comunque siano desumibili in modo inequivocabile, la volontà e l’effetto di estinzione dell’obbligazione pregressa, in ragione della sostituzione con una obbligazione nuova e incompatibile (Cass. Sez. 2 5-4-2023 n. 9347 Rv. 667523-01, Cass. Sez. 2 12-9-2000 n. 12039 Rv. 540123-01). Come evidenziato da Cass. Sez. U 21-6-2005 n. 13294 (Rv. 582103-01), in motivazione pag. 13, la necessità di una volontà diretta in modo non equivoco alla novazione oggettiva dell’obbligazione, stante il principio generale di conservazione degli effetti del negozio, sta a significare che l’intento estintivo-sostitutivo deve essere certo, senza peraltro che siano richieste espresse dichiarazioni di volontà, essendo sufficiente anche un comportamento concludente o una manifestazione tacita, ravvisabile nelle ipotesi di incompatibilità oggettiva tra l’obbligazione pregressa e quella successiva. Nella fattispecie la sentenza non ha dichiarato che vi fosse stata una espressa manifestazione di volontà delle parti nel senso di estinguere l’obbligazione di restituzione della somma mutuata con l’assunzione dell’obbligazione di trasferimento della proprietà al prezzo concordato nel contratto preliminare; non ha neppureesposto gli elementi dai quali risultasse inequivocabilmente ex art. 1230 co. 2 cod. civ. la volontà di estinguere la precedente obbligazione. La sentenza non ha neanche individuato l’esistenza di una situazione di oggettiva incompatibilità tra le due obbligazioni, tale da fare emergere in modo inequivocabile l’animus novandi: in astratto, può essere sia che le parti, nel concludere il contratto preliminare, non abbiano voluto incidere in alcun modo sulla precedente obbligazione restitutoria, oppure può essere che le parti abbiano voluto che l’estinzione della precedente obbligazione restitutoria conseguisse solo all’adempimento delle obbligazioni previste con il contratto preliminare, oppureche abbiano voluto immediatamente estinguere la precedente obbligazione restitutoria sostituendola con quella pattuita nel contratto preliminare. La sentenza ha optato per la terza ipotesi senza individuare l’animus novandi nel rispetto dei principi sopraesposti e perciò incorrendo nella falsa applicazione dell’art. 1230 cod. civ. denunciata con il motivo. 3.Con il terzo motivo, “art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. –mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato relativamente al secondo motivo di appello promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”, il ricorrente lamenta che non sia stato esaminato il suo secondo motivo di appello; rileva che la sentenza, dichiarando che il fratello non aveva chiesto la risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento della sorella, non ha considerato che egli aveva sollevato eccezione di inadempimento, in relazione alla revoca della procura a vendere da parte della sorella e quindi aveva sollevato specifica eccezione di carattere estintivo al fine di ottenere il rigetto della domanda ex art. 2932 cod. civ. 4.Con il quarto motivo, “art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. –mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato relativamente al terzo motivo di appello promosso dal sig. [OSCURATO:PERSONA]”, il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non abbia esaminato il suo terzo motivo di appello, con il quale aveva sostenuto la compensazione dei rispettivi rapporti di debito e credito tra i fratelli, in forza della quale residuava un credito a favore del fratello diEuro 45.000,00. 5.Con il quinto motivo,intitolato “art. 360 n. 4 c.p.c., nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. – mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato relativamente alla richiesta di accertamento della cessata materia del contendere per fatti sopravvenuti nel corso del giudizio di secondo grado”, il ricorrente evidenzia che in comparsa conclusionale, stante la sopravvenienza dei fatti dopo l’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva fatto presente che la sorella aveva inviato ai comproprietari raccomandata di avvenuta instaurazione del procedimento di negoziazione assistita al fine di procedere alla divisione dell’immobile nel quale era compresa l’unità immobiliare oggetto di causa, che i comproprietari avevano aderito e ciò comportava cessazione della materia del contendere in relazione alla domanda proposta dalla sorella. 6.I motivi dal terzo al quinto sono assorbiti in ragione dell’accoglimento del secondo motivo di ricorso, in quanto pongono questioni che non hanno valenza decisoria autonoma e attuale , ma potranno essere riproposte edesaminate nel giudizio di rinvio, all’esito e sulla base dei risultati del nuovo accertamento sui rapporti tra le obbligazioniintercorse tra le parti. 7.All’accoglimento del secondo motivo di ricorso consegue la cassazione della sentenza impugnata, affinché il giudice del rinvio faccia applicazione dei principi enunciatie si attenga a quanto sopra esposto, statuendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, assorbiti i motivi dal terzo al quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la cau