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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 gennaio 1990

Cassazione n. 07024/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06DMZ9K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 23/01/1990 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (..c.".)\n [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento emesso dal Tribunale di Cremona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, che veniva revocata.

Ad avviso del Tribunale di Brescia la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. non era avvenuta nel termine perentorio di legge.

2. Ha proposto ricorso avverso il descritto provvedimento il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cremona, lamentando la violazione della legge processuale.

Ad avviso del ricorrente il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. decorreva dal 14 giugno 2022 ma il computo deve avere inizio dal 15 giugno 2022; il termine scadeva il 19 giugno 2022 ma, in quanto festivo, si è determinata la proroga ex lege al successivo giorno non festivo; ovvero il 20 giugno 2022, data in cui gli atti pervenivano al Tribunale di Brescia (la sola rilevante, non essendolo quella in cui la cancelleria ha apposto il visto 'depositato').

Peraltro, si aggiunge, secondo un orientamento rileva la data di invio degli atti e non quella di pervenimento.

Inoltre, nell'ordinanza impugnata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Rv. 252472).

Dalla documentazione allegata al ricorso, che questa Corte può consultare in ragione della natura processuale della censura, emerge che il 14 giugno 2022 - stesso giorno della presentazione della richiesta di riesame - il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, richiese al Tribunale di Cremona gli atti del proc. pen. n. 819/22 R.G.; che il giorno seguente fu disposto l'invio degli atti per posta, con plico recante il numero di serie 00853615094-2; preso in carico da [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2022 e consegnato al Tribunale di Brescia il 20 giugno 2022 alle ore 10,57.

Ovvero ultimo giorno utile ad evitare l'inefficacia della misura ai sensi del comma 10 dell'art. 309, in ragione della regola della proroga al primo giorno feriale successivo al termine che scade in giorno festivo (cfr. Cass. Sez. 6, n. 4301 dell'11.1.2013, Musumeci).

2. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo.

P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI BRESCIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 06DMZ9K) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il 23/01/1990 avverso l'ordinanza del 21/06/2022 del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/se e le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] (..c.".)\n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento emesso dal Tribunale di Cremona nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con il quale era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, che veniva revocata. Ad avviso del Tribunale di Brescia la trasmissione degli atti ai sensi dell'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. non era avvenuta nel termine perentorio di legge. 2. Ha proposto ricorso avverso il descritto provvedimento il Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cremona, lamentando la violazione della legge processuale. Ad avviso del ricorrente il termine di cinque giorni di cui all'art. 309, comma 5 cod. proc. pen. decorreva dal 14 giugno 2022 ma il computo deve avere inizio dal 15 giugno 2022; il termine scadeva il 19 giugno 2022 ma, in quanto festivo, si è determinata la proroga ex lege al successivo giorno non festivo; ovvero il 20 giugno 2022, data in cui gli atti pervenivano al Tribunale di Brescia (la sola rilevante, non essendolo quella in cui la cancelleria ha apposto il visto 'depositato'). Peraltro, si aggiunge, secondo un orientamento rileva la data di invio degli atti e non quella di pervenimento. Inoltre, nell'ordinanza impugnata dall'indagato [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di procedimento di riesame, il calcolo del termine perentorio di cinque giorni entro il quale l'Autorità procedente deve trasmettere gli atti al Tribunale del riesame, ai sensi dell'art. 309, comma quinto, cod. proc. pen., segue la regola generale stabilita dall'art. 172, comma quarto, cod. proc. pen., per il quale "dies a quo non computatur" in termine, con la conseguenza che il giorno di presentazione della richiesta di riesame, che è quello iniziale, non si computa (Sez. 2, n. 10505 del 25/01/2012, Rv. 252472). Dalla documentazione allegata al ricorso, che questa Corte può consultare in ragione della natura processuale della censura, emerge che il 14 giugno 2022 - stesso giorno della presentazione della richiesta di riesame - il Tribunale di Brescia, sezione per il riesame, richiese al Tribunale di Cremona gli atti del proc. pen. n. 819/22 R.G.; che il giorno seguente fu disposto l'invio degli atti per posta, con plico recante il numero di serie 00853615094-2; preso in carico da [OSCURATO:PERSONA] il 17 giugno 2022 e consegnato al Tribunale di Brescia il 20 giugno 2022 alle ore 10,57. Ovvero ultimo giorno utile ad evitare l'inefficacia della misura ai sensi del comma 10 dell'art. 309, in ragione della regola della proroga al primo giorno feriale successivo al termine che scade in giorno festivo (cfr. Cass. Sez. 6, n. 4301 dell'11.1.2013, Musumeci). 2. Ne discende l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo. P.Q.M. annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Brescia per il prosieguo. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'8/11/202
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