CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 aprile 2023
Cassazione n. 15916/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20405/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- e sul ricorso incidentale proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente incidentale- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]' LOVISON, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente al ricorso incidentale- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di VENEZIA n. 5066/2019 depositata il 15/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 5066/2019 della Corte d'Appello di Venezia, resa pubblica il 15/11/2019, formulando un motivo, articolato in piùcensure ; resiste con controricorsoe propone ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], formulandoun solo motivo; ad esso resiste con controricorso Oscar JoséLovison; il ricorrente principale rappresenta nella descrizione del fatto di avere agito nei confronti d [OSCURATO:PERSONA] per chiederne la condanna al pagamento della somma di euro 54.900,00 a titolo di regresso per avere estinto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] l’intero debito della società J.OP.Immobiliare che aveva garantito in solido con la convenuta; a tal fine specifica di essere stato socio accomandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. di OscarJosé Lovison C , cancellata dal registro delle imprese in data 12 aprile 2011, di avere garantito con fideiussione, insieme con [OSCURATO:PERSONA], socia accomandante, il mutuo chirografario dell’importo di euro 200.000,00 della [OSCURATO:SOCIETA], contratto con [OSCURATO:PERSONA], di avere, con denaro personale, utilizzando anche somme prelevate dal conto corrente della [OSCURATO:PERSONA], di cui era esclusivo titolare, saldato l’importo residuo del mutuo, pari ad euro 109.800,00, di avere ottenuto da [OSCURATO:PERSONA] la liberazione dalle obbligazioni fideiussorie in data 26 aprile 2010; la convenuta, costituitasi, eccepiva che i pagamenti a favore di [OSCURATO:PERSONA] erano stati operati dalla [OSCURATO:SOCIETA]; il Tribunale di Vicenza, con sentenza n. 989/2018, accoglieva la domanda di regresso e condannava la convenuta a pagare a Oscar JoséLovison l’importo di euro 54.900,00; la Corte d'Appello di Venezia, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha accolto parzialmente l’appello, ha riformato la sentenza del Tribunale ed ha condannato l’appellante al pagamento del minore importo di euro 16.650,00, ritenendo provato il pagamento da parte di Oscar JoséLovison solo della somma di euro 33.000,00 ; segnatamente, la Corte territoriale ha ritenuto possibile che il fideiussore estingua il debito fideiussorio indirettamente, cioè mediante accredito della somma sul conto dell’obbligata affinché il creditore garantito se ne giovi, ha considerato il possesso da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle contabili di versamento insufficiente a farlo ritenere l’autore dei versamenti, essendo accomandatario e legale rappresentante della società sul cui conto corrente erano state accreditate le somme e quindi potendo avere il possesso delle suddette contabili non per avere effettuato i versamenti, bensì per tali qualità soggettive, a nulla rilevando le annotazioni fatte a mano; pertanto, anche in considerazione del fatto che [OSCURATO:PERSONA] non aveva chiesto di provare per testi che i versamenti furono da lui effettuati e con proprio denaro personale, ha ritenuto raggiunta la prova del versamento di tre dei tredici versamenti prodotti, per l’importo di euro 33.000,00: i soli per i quali la banca aveva attestato che il versamento era avvenuto a fronte di un contestuale prelevamento delle somme dal conto corrente della ditta individuale Lovison, dovendosi presumere - salvo prova che vi fossero altre ragioni perché [OSCURATO:PERSONA] effettuasse quei pagamenti o di una diversa provenienza della provvista che spettava a [OSCURATO:PERSONA] fornire -il collegamento funzionale tra i versamenti e i pagamenti delle rate di mutuo, anche considerandoche il conto della società debitrice non era risultato interessato da altri movimenti e che la stessa, nel periodo in cui erano stati effettuati i versamenti , era stata inattiva; la trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 1) con il primo motivo il ricorrente in via principale Lovison deduce, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5cod.proc.civ., l’ omesso esame di fatti che avrebbero asseritamente indotto la Corte d’appello a giungere alla conclusione che i versamenti effettuati sul conto corrente della società debitrice erano stati eseguiti nella veste di fideiussore, e non in quella di socio; e in particolare: I) le contabili dei versamenti operati sul conto corrente sociale, dalle quali emerge che i versamenti in contanti sono stati effettuati da lui personalmente, atteso che il cassiere della banca rilascia la distinta di versamento solo a chi effettua il versamento,contabili di cui nessuno degli altri soggetti aventi delega di cassa e di firma, compresa [OSCURATO:PERSONA],erano in possesso; II) l’incapienza del patrimonio sociale della società debitrice principale, protrattosi per più di tre anni; fatto deponente per l’effettuazione dei versamenti, con suo denaro personale , ai fini dell’estinzione del mutuo; III) l’inesistenza di debiti della società nei confronti dei soci che potessero giustificarei versame nti effettuati; il ricorrente aggiunge che anche i capitoli di prova articolati nella seconda memoria istruttoria erano volti a dimostrare la causa dei versamenti sul conto corrente sociale, sicché erroneamente la Corte territoriale ha ritenuto che questi fossero volti a dimostrare che i versamenti erano stattida lui effettua ti , con suo denar o personale ; il motivo, in tutte le sue articolazioni,è inammissibile; tutte lesuindicate circostanze risultano essere state invero prese in considerazione dalla Corte d'Appello, che le ha ravvisate equivoche e pertanto inidonee a provare che l’odierno ricorrente abbiaeffettuato tutti i tredici versamenti nell a vest e di cofideiussore ; emerge evidente, a tale stregua, come il ricorrente ri chied a in realtà a questa Corte un inammissibile nuovo esame delle circostanze indicate, al fine di ottenerne una valutazione diversa operata dai giudici di merito, confacente ai suoi desiderata; 4)all’inammissibilità del ricorso principale consegue l’inefficacia del ricorso incidentale tardivo proposto dalla Giacomuzzo; 4) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale , inefficace l’incidentaletardivo ; condanna il ricorrente principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 5.400,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente [OSCURATO:PERSONA]. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 -bisd ello s