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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 48863/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1973 avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2375 del 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta/sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rescissione della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per dare nuovo corso al giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA]

1. I difensori e procuratori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen avverso l'ordinanza della settima sezione Corte di cassazione n. 7304 del 15 aprile 2022 con la quale è stata dichiarata inammissibile, senza formalità, l'impugnazione di legittimità proposta dal predetto avverso la sentenza della Corte di appello di appello di Salerno del 24 giugno 2021 che, ferma la responsabilità del predetto per i fatti di reato allo stesso ascritti ritenuta in primo grado, ha ridotto il trattamento sanzionatorio in origine irrogato in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva.

2. Si rimarca, con il ricorso straordinario, che la decisione di legittimità è stata assunta senza avvisare il difensore dell'udienza all'uopo fissata; e che tanto darebbe corpo a un error in procedendo utile ad integrare gli estremi legittimanti il rimedio azionato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il ricorso, depositato ritualmente e tempestivamente, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il provvedimento gravato dall'odierno rimedio straordinario sarebbe stato reso senza avvisare preventivamente le parti e dunque senza consentire il contraddittorio.

Vizio questo destinato ad inficiare la decisione gravata, legittimando il rimedio di cui all'art 625-bis cod. proc. pen. 2.11 rilievo è fondato.

L'ordinanza impugnata ha definito senza formalità ai sensi dell'art 610 comma 5 bis cod. proc. pen. i ricorsi autonomamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 24 giugno 2021.

Senonchè, mentre il primo dei due ricorrenti aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (per aver rinunziato agli altri motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio), sì che per lo stesso l'adozione del rito de-formalizzato non poteva che ritenersi coerente, altro e' a dirsi per l'altro imputato, l'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come messo in evidenza nel ricorso di legittimità definito dall'ordinanza ora gravata nonché dalla stessa sentenza impugnata, non aveva provveduto a concordare la pena e a rinunziare agli altri motivi di appello; piuttosto si era limitato a rendere dichiarazione confessoria, mentre la rinunzia che riguardava la sua posizione era stata resa limitatamente al gravame interposto da uno solo dei suoi difensori (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ferma la mantenuta attualità del gravame interposto dall'altro (avvocato [OSCURATO:PERSONA]).

Venendo meno il comune presupposto processuale di riferimento (la definizione dell'appello anche per [OSCURATO:PERSONA] previo concordato ex art 599-bis cod. proc. pen.), la Corte di cassazione, scrutinando i due ricorsi dei predetti imputati proposti avverso la medesima sentenza, avrebbe dovuto distinguere i relativi percorsi processuali, trattando autonomamente le relative posizioni e garantendo all'odierno ricorrente l'instaurazione quantomeno del contraddittorio cartolare previsto dall'art 610, comma 1, cod. proc. pen.

Da qui la fondatezza del rilievo posto a fondamento del rimedio straordinario in oggetto, cui consegue l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti per la conseguente trattazione del giudizio di legittimità nei termini di cui al dispositivo che segue.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza n. 7034 emessa il 15 aprile 2022 dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione e trasmette gli atti alla cancelleria della s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 28 dicembre 1973 avverso l'ordinanza della Corte di Cassazione n. 2375 del 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta/sentita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persone del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la rescissione della sentenza impugnata con trasmissione degli atti per dare nuovo corso al giudizio di legittimità [OSCURATO:PERSONA] 1. I difensori e procuratori di [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso ex art. 625- bis cod. proc. pen avverso l'ordinanza della settima sezione Corte di cassazione n. 7304 del 15 aprile 2022 con la quale è stata dichiarata inammissibile, senza formalità, l'impugnazione di legittimità proposta dal predetto avverso la sentenza della Corte di appello di appello di Salerno del 24 giugno 2021 che, ferma la responsabilità del predetto per i fatti di reato allo stesso ascritti ritenuta in primo grado, ha ridotto il trattamento sanzionatorio in origine irrogato in ragione del riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti ed alla contestata recidiva. 2. Si rimarca, con il ricorso straordinario, che la decisione di legittimità è stata assunta senza avvisare il difensore dell'udienza all'uopo fissata; e che tanto darebbe corpo a un error in procedendo utile ad integrare gli estremi legittimanti il rimedio azionato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il ricorso, depositato ritualmente e tempestivamente, la difesa di [OSCURATO:PERSONA] lamenta che il provvedimento gravato dall'odierno rimedio straordinario sarebbe stato reso senza avvisare preventivamente le parti e dunque senza consentire il contraddittorio. Vizio questo destinato ad inficiare la decisione gravata, legittimando il rimedio di cui all'art 625-bis cod. proc. pen. 2.11 rilievo è fondato. L'ordinanza impugnata ha definito senza formalità ai sensi dell'art 610 comma 5 bis cod. proc. pen. i ricorsi autonomamente proposti da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 24 giugno 2021. Senonchè, mentre il primo dei due ricorrenti aveva concordato la pena ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. (per aver rinunziato agli altri motivi di appello diversi da quelli inerenti al trattamento sanzionatorio), sì che per lo stesso l'adozione del rito de-formalizzato non poteva che ritenersi coerente, altro e' a dirsi per l'altro imputato, l'odierno ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], infatti, come messo in evidenza nel ricorso di legittimità definito dall'ordinanza ora gravata nonché dalla stessa sentenza impugnata, non aveva provveduto a concordare la pena e a rinunziare agli altri motivi di appello; piuttosto si era limitato a rendere dichiarazione confessoria, mentre la rinunzia che riguardava la sua posizione era stata resa limitatamente al gravame interposto da uno solo dei suoi difensori (l'avvocato [OSCURATO:PERSONA]), ferma la mantenuta attualità del gravame interposto dall'altro (avvocato [OSCURATO:PERSONA]). Venendo meno il comune presupposto processuale di riferimento (la definizione dell'appello anche per [OSCURATO:PERSONA] previo concordato ex art 599-bis cod. proc. pen.), la Corte di cassazione, scrutinando i due ricorsi dei predetti imputati proposti avverso la medesima sentenza, avrebbe dovuto distinguere i relativi percorsi processuali, trattando autonomamente le relative posizioni e garantendo all'odierno ricorrente l'instaurazione quantomeno del contraddittorio cartolare previsto dall'art 610, comma 1, cod. proc. pen. Da qui la fondatezza del rilievo posto a fondamento del rimedio straordinario in oggetto, cui consegue l'annullamento del provvedimento impugnato e la trasmissione degli atti per la conseguente trattazione del giudizio di legittimità nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Annulla l'ordinanza n. 7034 emessa il 15 aprile 2022 dalla settima sezione penale della Corte di Cassazione e trasmette gli atti alla cancelleria della s