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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 ottobre 1983

Cassazione n. 26422/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Con l'unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla pena finale inflitta.

Il motivo è inammissibile per genericità e per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha esplicitamente risposto ai motivi di appello ed ha argomentato il trattamento sanzionatorio in base agli elementi ex art 133 cod. pen. quali la gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto, e la personalità dell'imputata, valutata per i precedenti penali (cfr. pagg. 6-8 della sentenza di appello).

Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 aprile 202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1983 avverso la sentenza del 04/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; • Con l'unico motivo di ricorso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di violazione di legge con riferimento alla pena finale inflitta. Il motivo è inammissibile per genericità e per la mancanza del requisito della specificità estrinseca, poiché non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che ha esplicitamente risposto ai motivi di appello ed ha argomentato il trattamento sanzionatorio in base agli elementi ex art 133 cod. pen. quali la gravità del reato, desunta dalle modalità del fatto, e la personalità dell'imputata, valutata per i precedenti penali (cfr. pagg. 6-8 della sentenza di appello). Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 aprile 202
Sentenza Cassazione n. 26422/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris