CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 26773/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 22 febbraio 2022 della Corte d'appello di Firenze, che, salvo ridurre la pena inflitta all'imputato, ne ha confermato la penale responsabilità per i reati ascrittigli. 2. Il ricorso è inammissibile per tardività ed è stato trattato de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., in relazione al caso di cui all'art. 591, comma 1, lett. c), nella parte in cui richiama l'art. 585 cod. proc. pen. Infatti, il termine di quarantacinque giorni che la Corte d'appello si era assegnata, ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., era destinato a scadere in data 8 aprile 2022. Posto che la sentenza è stata depositata in data 5 aprile 2002, dal giorno 8 aprile 2022 ha preso a decorrere, ai sensi dell'art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito, il termine di quarantacinque giorni di cui al medesimo art. 585, comma 1, lett. c). Il termine è scaduto il 23 maggio 2022, mentre l'atto di impugnazione è stato trasmesso in via telematica in data 25 maggio 2022. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così decis