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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13323/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4806-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA](d.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5288/12/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che:

1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione per conto della [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI - CSEA, notificata alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a mezzo posta elettronica certificata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica della cartella di pagamento escludendo la necessità dell'attestazione di conformità dell'atto trasmesso a mezzo PEC.

2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la sola Agenzia delle entrate - Riscossione, restando intimata la CSEA.

4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

Considerato che:

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, comma 3, 23 bis, 1, lett. i-ter e i-quinquies, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 65 del r.d. n. 12 del 1941, in combinato disposto dagli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 156 e 160 cod. proc. civ., 1 d.lgs. n. 546 del 1992„ 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ.

1.1. Sostiene la ricorrente che„ a differenza dell'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC di un documento informatico in formato p7m, che sia duplicato informatico dell'atto originario (c.d. atto nativo digitale), nell'ipotesi di allegazione al messaggio di posta elettronica certificata di una copia del documento in originale cartaceo ed in formato pdf, è necessario che il mittente (nella specie l'Agenzia delle entrate - Riscossione) attesti la conformità del documento, allegato al messaggio, al suo originale; attestazione nella specie mancante nonostante l'operato disconoscimento.

2. Il motivo di ricorso è infondato e va rigettato.

3. Questa Corte ha affermato, nell'ordinanza n. 30948 del 2019 che «l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 2 di 6 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione.

Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile».

A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati».

La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario».

Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d.

"atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d.

"copia informatica")».

Nel caso esaminato dalla Corte nella predetta ordinanza il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta».

La Corte, sulla base della predetta normativa ha escluso la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico».4.

Non è quindi necessaria alcuna attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico. 5.

Al riguardo deve poi osservarsi che nel caso di specie non è neppure provato che la società contribuente abbia efficacemente disconosciuto la conformità del documento notificatole a quello originale, essendo sul punto il ricorso privo di autosufficienza sulle modalità del dedotto disconoscimento, che, com'è noto, «va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 2009; conf.

Cass. n. 14416 del 2013, n. 7105 del 2016, n. 12730 del 2016), con la precisazione che una tale contestazione «è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c. c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (cfr., in motivazione, Cass. n. 7775 del 2014).

6. L'accertata regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata rende superflua ogni considerazione sull'operatività sub specie anche della sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6417 del 2019) operante in ipotesi di invalidità della notifica, atteso che, a tutto voler concedere, non potrebbe parlarsi di inesistenza ma eventualmente di nullità della notificazione ed essendo incontestabile la tempestività dell'impugnazione della cartella.

7. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce un vizio logico di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso l'esame del fatto concernente la mancanza dell'attestazione di conformità del documento, allegato al messaggio PEC, al suo originale, è assorbito ed in ogni caso è inammissibile ex art. 348-ter cod. proc. civ. e, comunque, manifestamente infondato, avendo la CTR preso in considerazione il predetto fatto ed escluso la necessità di quell'attestazione.

8. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte costituita.

P.Q.

M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 10.200,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4806-2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura speciale a margine del ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI - [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - e contro [OSCURATO:PERSONA](d.F. 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5288/12/2019 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, Sezione staccata di SALERNO, depositata in data 13/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 08/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] che: 1. In controversia avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate - Riscossione per conto della [OSCURATO:PERSONA] E AMBIENTALI - CSEA, notificata alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a mezzo posta elettronica certificata, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR rigettava l'appello proposto dalla società contribuente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado rilevando la regolarità della notifica della cartella di pagamento escludendo la necessità dell'attestazione di conformità dell'atto trasmesso a mezzo PEC. 2. Avverso tale statuizione la società contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso la sola Agenzia delle entrate - Riscossione, restando intimata la CSEA. 4. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22, comma 3, 23 bis, 1, lett. i-ter e i-quinquies, del CAD (d.lgs. n. 82 del 2005), 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 65 del r.d. n. 12 del 1941, in combinato disposto dagli artt. 118 disp. att. cod. proc. civ., 156 e 160 cod. proc. civ., 1 d.lgs. n. 546 del 1992„ 2697 cod. civ. e 115 cod. proc. civ. 1.1. Sostiene la ricorrente che„ a differenza dell'ipotesi di trasmissione a mezzo PEC di un documento informatico in formato p7m, che sia duplicato informatico dell'atto originario (c.d. atto nativo digitale), nell'ipotesi di allegazione al messaggio di posta elettronica certificata di una copia del documento in originale cartaceo ed in formato pdf, è necessario che il mittente (nella specie l'Agenzia delle entrate - Riscossione) attesti la conformità del documento, allegato al messaggio, al suo originale; attestazione nella specie mancante nonostante l'operato disconoscimento. 2. Il motivo di ricorso è infondato e va rigettato. 3. Questa Corte ha affermato, nell'ordinanza n. 30948 del 2019 che «l'art. 26, comma secondo, del d.p.r. n. 602 del 1973 come aggiunto dall'art. 38, comma 4, lettera b), del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel testo applicabile ratione temporis, prevede che la notifica della cartella di pagamento «può essere eseguita, con le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, 2 di 6 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge. Tali elenchi sono consultabili, anche in via telematica, dagli agenti della riscossione. Non si applica l'articolo 149-bis del codice di procedura civile». A sua volta l'art. 1, lett. f), del d.p.r. n. 68 del 2005, definisce il messaggio di posta elettronica certificata, come «un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati». La lett. i-ter), dell'art. 1 del CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, poi, definisce «copia per immagine su supporto informatico di documento analogico» come «il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico», mentre la lett. lett. i-quinquies), dell'art. 1 del medesimo CAD - inserita dall'art. 1, comma 1, lett. c), del d.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 -, nel definire il «duplicato informatico» parla di «documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario». Dunque, alla luce della disciplina surriferita, la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio PEC un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. "atto nativo digitale"), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. "copia informatica")». Nel caso esaminato dalla Corte nella predetta ordinanza il concessionario della riscossione aveva «provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento informatico in formato PDF (portable document format) - cioè il noto formato di file usato per creare e trasmettere documenti, attraverso un software comunemente diffuso tra gli utenti telematici -, realizzato in precedenza mediante la copia per immagini di una cartella di pagamento composta in origine su carta». La Corte, sulla base della predetta normativa ha escluso la denunciata illegittimità della notifica della cartella di pagamento eseguita a mezzo posta elettronica certificata, «per la decisiva ragione che era nella sicura facoltà del notificante allegare, al messaggio trasmesso alla contribuente via PEC, un documento informatico realizzato in forma di copia per immagini di un documento in origine analogico».4. Non è quindi necessaria alcuna attestazione di conformità del documento informatico a quello analogico. 5. Al riguardo deve poi osservarsi che nel caso di specie non è neppure provato che la società contribuente abbia efficacemente disconosciuto la conformità del documento notificatole a quello originale, essendo sul punto il ricorso privo di autosufficienza sulle modalità del dedotto disconoscimento, che, com'è noto, «va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28096 del 2009; conf. Cass. n. 14416 del 2013, n. 7105 del 2016, n. 12730 del 2016), con la precisazione che una tale contestazione «è validamente compiuta ai sensi dell'art. 2719 c. c. quando si indichi espressamente in cosa la copia differisca dall'originale, ovvero quando si neghi l'esistenza stessa d'un originale» (cfr., in motivazione, Cass. n. 7775 del 2014). 6. L'accertata regolarità della notifica della cartella di pagamento impugnata rende superflua ogni considerazione sull'operatività sub specie anche della sanatoria ex art. 156 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 6417 del 2019) operante in ipotesi di invalidità della notifica, atteso che, a tutto voler concedere, non potrebbe parlarsi di inesistenza ma eventualmente di nullità della notificazione ed essendo incontestabile la tempestività dell'impugnazione della cartella. 7. Il secondo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce un vizio logico di motivazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. per avere la CTR omesso l'esame del fatto concernente la mancanza dell'attestazione di conformità del documento, allegato al messaggio PEC, al suo originale, è assorbito ed in ogni caso è inammissibile ex art. 348-ter cod. proc. civ. e, comunque, manifestamente infondato, avendo la CTR preso in considerazione il predetto fatto ed escluso la necessità di quell'attestazione. 8. In estrema sintesi, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata, in applicazione del principio della soccombenza, al pagamento delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo a favore della parte costituita. P.Q. M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell'Agenzia delle entrate - Riscossione, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 10.200,00 per compensi oltre al rimborso delle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. C
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