CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 ottobre 2019
Cassazione n. 46914/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04WGI30), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 gennaio 1993; avverso la sentenza del 14 giugno 2023 della Corte d'appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che la Corte d'appello di Milano, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha irrogato ad [OSCURATO:PERSONA], imputato dei delitti di cui agli artt. 385, 337, 582-585 cod. pen., previa rinuncia a tutti i residui motivi di appello, la pena concordata con il Procuratore generale; - che avverso detta sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del suo difensore, articolando un unico motivo d'impugnazione, con il quale si censura l'omessa motivazione in ordine alla ritenuta recidiva; - che il motivo non è deducibile atteso che ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. può essere proposto solo quando deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e ai vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170; Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 [OSCURATO:PERSONA] liere estenso