CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 17514/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG Paola MASTROBERARDINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 24, comma 6-septies, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176, il Tribunale di sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile il ricorso per cassazione proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del 28 gennaio 2021, con il quale lo stesso Tribunale aveva ammesso l'interessato alla misura alternativa della detenzione domiciliare, rigettandone l'istanza volta ad ottenere quella, più ampia, dell'affidamento in prova al servizio sociale. A ragione della decisione, rilevava il Collegio che il difensore del condannato aveva proposto ricorso per cassazione, in violazione del comma 6-sexies del citato art. 24, mediante invio di atto non sottoscritto digitalmente e trasmesso ad indirizzo di posta elettronica diverso da quello indicato nel provvedimento emesso il 9 novembre 2020 dal Direttore generale dei Servizi informativi e automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto "reclamo" indirizzato al "Magistrato di sorveglianza di Bari", poi qualificato ricorso per cassazione, l'interessato, a mezzo del difensore, denunciando, anzitutto, l'erroneità del primo motivo di rigetto, atteso che l'originario ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa il 28 gennaio 2021 dal Tribunale dì sorveglianza di Bari sarebbe stato regolarmente sottoscritto dal difensore in modalità PADES in data 17 febbraio 2021 alle ore 21.26.54 mediante firma digitale 'Aruba'. Sì deduce anche l'erroneità parziale del 'secondo motivo di rigetto', posto che, pur essendo stato eseguito in data 19 febbraio 2021 un primo invio all'indirizzo PEC tribsorv.bari@giustiziacertit, nella data successiva del 17 marzo 2021, ossia precedentemente alla notifica dell'ordinanza ora impugnata, eseguita in data 18 marzo 2021, si era provveduto nuovamente ad inoltrare il suddetto ricorso per cassazione all'indirizzo corretto, come comprovato dalle allegate ricevute. Riporta, quindi, il difensore un ampio brano della sentenza n. 487/2021 di questa Corte, a proposito della inammissibilità del ricorso per cassazione proposto a mezzo PEC, per poi, conclusivamente, sottolineare il carattere inderogabile delle disposizioni di cui agli artt. 582 e 583 cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, nella sua requisitoria scritta, ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 4. Tanto premesso, il ricorso va dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza dì interesse. Risulta, infatti, dal certificato dello stato di esecuzione in data 11 febbraio 2022, acquisito ex officio dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, che il CANTATORE ha terminato di espiare la pena in corso di esecuzione il 7 settembre 2021, giorno in cui è stata disposta la sua scarcerazione.5. La sopravvenuta inammissibilità non comporta, tuttavia, provvedimenti accessori di condanna, in adesione alla costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui, qualora il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sopraggiunga alla sua proposizione, alla dichiarazione di inammissibilità indipendente dalle cause previste dagli artt. 591, comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen. non consegue la condanna del ricorrente né alle spese del procedimento, né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. U, n. 20 del 9/10/1996, Vitale, Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/6/1997, Chiappetta, Rv. 208166; Sez. 6, n. 22747 del 6/3/2003, Caterino, Rv. 226009; Sez. 2, n. 30669 del 17/5/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 234859). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2022 Il Consigliere