CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02881/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.12776/2016 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] per procura speciale in calce al l’atto di costituzione di nuovo difensore del 3.2.2023; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici a Roma, via dei Portoghesi n.12 è domiciliata; -controricorrente- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n.10416 de l 2015 depositata i l 20 novembre 2015 , non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’ottogennaio 2026 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall’impugnazione da parte del contribuente [OSCURATO:PERSONA] della cartella n. 01220110016956013, notificata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], per il pagamento della somma di euro 126.618,52 relativa a Irpef, Ilor, contributiSSN, interessi e sanzioni, dovuti per l’anno di imposta 1993 a seguito dell’avviso di accertamento divenuto definitivo, il 1 luglio 2009, per la mancata riassunzione da parte del contribuente, ai sensi dell’art. 63 d. lgs. 546 del 1992, del relativo giudizio di impugnazione dopo lacassazione con rinvio, su ricorso dell’Ufficio, della sentenza a lui favorevole, con ordinanza del 16.5.2008. 2. La CTP di Avellino aveva accolto il ricorso del contribuente e annullato la cartella per intervenuta decadenza dell’amministrazione finanziaria dalla potestà di riscossione maturata, ai sensi dell’art. 25 d. P.R. n. 602 del 1973, il 31.12.2011, rilevando d’ufficio anche la prescrizione del credito fiscale. 3. L’Agenzia delle Entrate aveva proposto appello principale avverso la sentenza della CTP lamentando la violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1992 ed Equitalia sud s.p.a. aveva proposto appello incidentale tardivo lamentando l’ultrapetizione con riferimento al rilievo d’ufficio della prescrizione,mai eccepita dal contribuente. 4. LaCTR della Campania aveva accolto entrambi i gravami. 5. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a quattro motivi, l’Agenzia delle Entratesi è difesa depositando controricorso edEquitalia Sud è rimasta intimata. 6.Successivamente, in data 7 gennaio 2016, il ricorrente ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere in ragione dello sgravio totale della cartella impugnatada parte dell’ente impositore,nel frattempo intervenuto. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.,la violazione o falsa applicazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973 e dell’art. 43 d.P.R. n. 600del 1973 oltre che dell’art. 63 d. lgs. n. 546 del 1992 per aver la CTR erroneamente confusola decadenza dal potere accertativo, prevista dall’art. 43 d.P.R. n. 60 0 del 1973 , con la decadenza dal potere di riscossione, previst a dall’art. 25 d.P.R. n. 602 del 1973ed eccepita dal contribuente . 2. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c.,la violazione e falsa applicazione degli articoli 100 e 329 c.p.c. e degli art. 53 e 56 d. lgs. 546 del 1992 per aver la CTR disatteso l’eccezione diinammissibilità per carenza di interesse dell’appello principale proposto dall’Agenzia delle Entrate che aveva impugnato solo la statuizione sulladecadenza così consentendo il passaggio in giudicato della statuizione sullaprescrizione. 3. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 112, 327,333 e 334 c.p.c. e dell’art. 56 d. lgs. 546 del 1992 per l’omesso rilievo da parte della CTR,in ragione dell’inammissibilità dell’appello principale di cui al secondo motivo, dell’inammissibilità anche dell’appello incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al profilo della prescrizione. 4. Con il quadro motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 327 e 334 comma 2 c.p.c. avendo la CTR trascurato di rilevare l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo perché relativo adun profilo di impugnazione autonomo e diverso da quello svolto dall’Agenzia delle Entratecon l’appello principale e, quindi, da proporsi nei termini dell’art. 327 c.p.c. 5. Preliminarmente deve essere esaminata l’istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere del giudizio formulata dal contribuente in ragione del sopravvenuto sgravio della cartella esattoriale impugnata. 5.1. Dalla documentazione dell’interrogazione alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate e Riscossione allegata all’istanza risulta essere intervenuto lo sgravio integrale della cartella impugnata per effetto dell’ordine dell’ente impositore di annullamento del debito iscritto a ruolo con il conseguente venir meno dell’interesse delle parti alla pronuncia sull’impugnazione dell’atto. 5.2.Deve, pertanto , dichiararsi l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contenderecon integrale compensazione fra le parti delle spese di lite come richiesto dal ricorrente. 6. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 , trattandosi di misura di natura eccezionale, perché lato sensusanzionatoria, che impedisce ogni estensione interpretativa oltre i casi tipici del rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione (Cass. sez. V 9.3.2021 n. 6400). P.Q.M dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia