Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1024/2024

ECLI:EU:T:2024:358
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0191_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 5 giugno 2024 – [OSCURATO:PERSONA] générale / BCE (causa T-191/22) ( 1 ) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Fissazione dei requisiti prudenziali – Impegni di pagamento irrevocabili – Autorità di cosa giudicata – Eccesso di potere – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità»

1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo – Obbligo di rispettare i termini della sentenza in future decisioni simili a quella annullata (Art. 266 TFUE) (v. punti 27-29, 32)

2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione effettuati dalla Banca centrale europea (BCE) – Obbligo di procedere ad un esame prudenziale individuale – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, f), 16, § 1, c), e § 2, d)] (v. punti 34, 38-42)

3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Esame individuale condotto dalla Banca centrale europea (BCE) – Identificazione di un rischio sulla base di un ragionamento applicabile anche ad altri enti – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza (v. punti 71, 81)

4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Esame individuale condotto dalla Banca centrale europea (BCE) – Trattamento contabile e prudenziale degli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) – Rischio prudenziale di sopravvalutazione dei fondi propri di base (CET 1) – Misura correttiva della BCE di detrazione degli IPI dai CET 1 – Compromissione dell’effetto utile degli IPI – Assenza (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013 e n. 806/2014, art. 70, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/49, art. 10, § 3, e 2014/59, art. 103, § 3) (v. punti 91, 92, 94, 97, 105) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] générale è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 213 del 30.5.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0191_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 5 giugno 2024 – [OSCURATO:PERSONA] générale / BCE (causa T-191/22) ( 1 ) «Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Fissazione dei requisiti prudenziali – Impegni di pagamento irrevocabili – Autorità di cosa giudicata – Eccesso di potere – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità» 1. Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo – Obbligo di rispettare i termini della sentenza in future decisioni simili a quella annullata (Art. 266 TFUE) (v. punti 27-29, 32) 2. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione effettuati dalla Banca centrale europea (BCE) – Obbligo di procedere ad un esame prudenziale individuale – Inclusione [Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, f), 16, § 1, c), e § 2, d)] (v. punti 34, 38-42) 3. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Esame individuale condotto dalla Banca centrale europea (BCE) – Identificazione di un rischio sulla base di un ragionamento applicabile anche ad altri enti – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza (v. punti 71, 81) 4. Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Esame individuale condotto dalla Banca centrale europea (BCE) – Trattamento contabile e prudenziale degli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) – Rischio prudenziale di sopravvalutazione dei fondi propri di base (CET 1) – Misura correttiva della BCE di detrazione degli IPI dai CET 1 – Compromissione dell’effetto utile degli IPI – Assenza (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013 e n. 806/2014, art. 70, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/49, art. 10, § 3, e 2014/59, art. 103, § 3) (v. punti 91, 92, 94, 97, 105) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] générale è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 213 del 30.5.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1024/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris