Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1024/2024
ECLI:EU:T:2024:358
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0191_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 5 giugno 2024 –
[OSCURATO:PERSONA] générale / BCE
(causa T-191/22) (
1
)
«Politica economica e monetaria – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Compiti specifici di vigilanza attribuiti alla BCE – Fissazione dei requisiti prudenziali – Impegni di pagamento irrevocabili – Autorità di cosa giudicata – Eccesso di potere – Errore manifesto di valutazione – Principio di buona amministrazione – Proporzionalità»
1.
Ricorso di annullamento – Sentenza di annullamento – Portata – Autorità assoluta di cosa giudicata – Portata – Considerazione tanto della motivazione quanto del dispositivo – Obbligo di rispettare i termini della sentenza in future decisioni simili a quella annullata
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 27-29, 32)
2.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Portata del controllo e della valutazione effettuati dalla Banca centrale europea (BCE) – Obbligo di procedere ad un esame prudenziale individuale – Inclusione
[Regolamento del Consiglio n. 1024/2013, artt. 4, § 1, f), 16, § 1, c), e § 2, d)]
(v. punti 34, 38-42)
3.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Esame individuale condotto dalla Banca centrale europea (BCE) – Identificazione di un rischio sulla base di un ragionamento applicabile anche ad altri enti – Violazione del principio di buona amministrazione – Assenza
(v. punti 71, 81)
4.
Politica economica e monetaria – Politica economica – Vigilanza sul settore finanziario dell’Unione – Meccanismo di vigilanza unico – Vigilanza prudenziale sugli enti creditizi – Requisiti in materia di fondi propri – Esame individuale condotto dalla Banca centrale europea (BCE) – Trattamento contabile e prudenziale degli impegni di pagamento irrevocabili (IPI) – Rischio prudenziale di sopravvalutazione dei fondi propri di base (CET 1) – Misura correttiva della BCE di detrazione degli IPI dai CET 1 – Compromissione dell’effetto utile degli IPI – Assenza
(Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575/2013 e n. 806/2014, art. 70, § 3; regolamento del Consiglio n. 1024/2013; direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 2014/49, art. 10, § 3, e 2014/59, art. 103, § 3)
(v. punti 91, 92, 94, 97, 105)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] générale è condannata alle spese.
(
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)
GU C 213 del 30.5.2022
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