CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09659/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi presentati, con un unico atto, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'attribuzione al [OSCURATO:PERSONA] della circostanza aggravante dell'avere commesso il fatto di riciclaggio nell'esercizio di un'attività professionale, a norma del terzo comma dell'art. 648- bis cod. pen., e il terzo motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di manifesta illogicità della motivazione con riguardo al mancato riconoscimento allo [OSCURATO:PERSONA] della circostanza attenuante del contributo di minima importanza, a norma dell'art. 114 cod. pen., non sono consentiti perché meramente reiterativi di doglianze già dedotte in appello (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01) e ivi puntualmente disattese con argomentazioni esenti da vizi censurabili in questa sede; che la Corte d'appello, infatti: a) quanto al primo motivo, ha fatto corretta applicazione del principio, affermato dalla Corte di cassazione, secondo cui, in tema di riciclaggio, l'aggravante del fatto commesso nell'esercizio di un'attività professionale, per la sua natura oggettiva, si estende a tutti i concorrenti del reato (Sez. 2, n. 43534 del 24/02/2012, Lubiana, Rv. 253796-01); b) quanto al terzo motivo, ha non illogicamente motivato che, poiché anche lo [OSCURATO:PERSONA] stava attivamente partecipando al complessivo lavoro di "cannibalizzazione" dell'autovettura (trasferendo dal luogo dello smontaggio di essa una portiera), il suo contributo non si poteva ritenere di minima importanza; ritenuto che il secondo motivo, con il quale si sostiene che il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti (generiche) riconosciute al [OSCURATO:PERSONA], di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen., sarebbe stato ritenuto in assenza del relativo presupposto della recidiva reiterata, in quanto questa sarebbe stata contestata erroneamente, giacché [OSCURATO:PERSONA], per due delle precedenti condanne, aveva estinto ogni effetto penale per l'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, è manifestamente infondato; che, infatti, diversamente da quanto è sostenuto dal ricorrente, al momento della consumazione del reato, egli era gravato non da una ma da due sentenze definitive per reati precedentemente commessi per le quali non era stato estinto ogni effetto penale - segnatamente, le sentenze della Corte d'appello di Bari: del 31/01/2012, di cui al punto 4) del certificato del casellario giudiziale; del 03/10/2024, di cui al punto 5) del certificato del casellario giudiziale -, con la conseguenza che, dovendosi ritenere sussistenti i presupposti per l'applicazione della recidiva reiterata (Sez. U, n. 32318 del 30/03/2023, Sabbatini, Rv. 284878- 01), correttamente la Corte d'appello ha ritenuto operante il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti che è previsto dall'art. 69, quarto comma, cod. pen.; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso