CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 02934/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in relazione al primo grado del giudizio, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, che ha indicato recapito PEC, avendo il contribuente eletto domicilio, nel conferire detta procura, presso lo studio del difensore, alla via Mentana n. 4 in Como; -ricorrente - contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa, ex lege , dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1186, pronunciata dalla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia il [OSCURATO:DATA_NASCITA], e pubblicata il 23.3.2021; ascoltata, nella camera di consiglio non partecipata del 15.12.2022, la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva: Fatti di causa Oggetto: Giudizio di cassazione - Difetto della procura speciale del difensore -Conseguenze. 1. [OSCURATO:PERSONA], esercente l’attività di commerciante in autovetture, in riferimento all’anno 2012 non aveva presentato la dichiarazione dei redditi. In conseguenza di elementi di sospetto ingenerati da accertamenti in corso nei confronti di altri contribuenti, la locale articolazione della Guardia di Finanza, acquisite le dovute autorizzazioni, sottoponeva a controllo le movimentazioni bancarie del contribuente. Emergevano versamenti e prelevamenti per complessivi 129.678,76 Euro e, dedotti i costi ritenuti accertati, nell’atto impositivo si contestavano ricavi non dichiarati nella misura di Euro 101.553,00 (sent. CTR, p. 1), da sottoporre ad imposizione proporzionale ai fini Irpef ed Iva. 2. [OSCURATO:PERSONA] impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Como, che però lo rigettava, ritenendo che l’Amministrazione finanziaria avesse proceduto all’accertamento, sul fondamento della documentazione bancaria legittimamente acquisita, nel rispetto di ogni prescrizione di legge. 3. Il contribuente spiegava appello avverso la decisione sfavorevole conseguita dalla CTP, innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia, che rigettava l’impugnativa, confermando la decisione di primo grado. 4. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidandosi ad un motivo di impugnazione. L’Ente impositore resiste mediante controricorso. Ragioni della decisione 1. Con il suo strumento di impugnazione il ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione dell’art. 41 del Dpr n. 600 del 1973, in materia di accertamento induttivo del reddito, perché “l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi non legittima l’ufficio a presumere immotivatamente l’esistenza di un reddito, dovendosi necessariamente riferire a tutti i dati e a tutte le notizie disponibili” (ric., p. 3). 2. A seguito di attento esame dei documenti presenti nel fascicolo processuale, rettificandosi l’originaria proposta del relatore, occorre rilevare che non sussistono le condizioni perché si proceda all’analisi nel merito del motivo di ricorso. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA],infatti, l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Como, ha dichiarato in ricorso di essere dotato di procura conferita dal cliente “a margine del ricorso di primo grado” (ric., p. 1). Questa procura non è evidentemente idonea ad abilitare il legale a difendere il contribuente innanzi alla Suprema Corte, essendo richiesta una procura speciale, peraltro conferita dopo la pronuncia del provvedimento impugnato, che nella specie non risulta prodotta. 2.1. In proposito questa Corte regolatrice ha recentemente avuto modo di ribadire che “in materia di processo civile, è inammissibile, per difetto della prescritta procura speciale, il ricorso per cassazione proposto sulla base della procura rilasciata dal ricorrente al proprio difensore nell'atto d'appello, essendo quest'ultima inidonea allo scopo perché conferita con atto separato in data anteriore alla sentenza da impugnare in sede di legittimità e, pertanto, in contrasto con l'obbligo di rilasciare la procura successivamente alla pubblicazione del provvedimento impugnato e con specifico riferimento al giudizio di legittimità”, Cass. sez. VI-III, 1.7.2020, n. 13263; essendosi già in precedenza statuito che “l'inammissibilità del ricorso per cassazione per avere il difensore agito senza valida procura comporta che, non riverberando l'attività dello stesso alcun effetto sulla parte, lo stesso difensore sia parte nel processo in ordine alla questione d'inammissibilità del ricorso per difetto della procura speciale a ricorrere per cassazione. Pertanto, nel caso in cui la Suprema Corte non ritenga che sussistano giusti motivi di compensazione, la condanna alle spese va pronunciata a carico del difensore stesso, quale unica controparte del controricorrente nel giudizio di legittimità”, Cass. sez. VI-I, 10.10.2019, n. 25435; e non si è mancato di specificare che “in caso di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile per difetto di una valida procura rilasciata al difensore, deve provvedersi alla dichiarazione di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come novellato dalla l. n. 228 del 2012, sicché, trattandosi di attività processuale della quale il legale assume esclusivamente la responsabilità, su di lui e non sulla parte grava la pronuncia relativa alle spese del giudizio, compreso il raddoppio dell'importo dovuto a titolo di contributo unificato”, Cass. VI-I, 9.12.2019, n. 32008. 3. Il ricorso introdotto in nome di [OSCURATO:PERSONA] deve pertanto essere dichiarato inammissibile. 4. Le spese di lite, calcolate in considerazione delle ragioni della decisionee del valore della causa, devono essere poste a carico del difensore di [OSCURATO:PERSONA] (cfr. Cass. n. 25435 del 2019). 4.1. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore del ricorrente, del c.d. doppio contributo (cfr. Cass. n. 32008 del 2019). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore dell ’ Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 2.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato