CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 giugno 2022
Cassazione n. 17918/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 13 presso lo studio legale Verino, erappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (già [OSCURATO:PERSONA].a.s.), in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studiodell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], e rappresentata e difesa dall’avvocatoLUISA GRACILI;[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] 119, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Cicchiello, e rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), in persona delprocuratore speciale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata inNumero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]ata pubblicazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]PANARITI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocatoANTONIO MANUZZI;-controricorrenti-avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di FIRENZE n.2159/2019 depositata il 18/09/2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/05/2022 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA]:1. – Con ricorso affidato a tre motivi, la [OSCURATO:PERSONA].r.l. ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Firenze, resapubblica in data 18 settembre 2019, che ne rigettava il gravameavverso la decisione del Tribunale di Prato che, a sua volta, ne avevarespinto la domanda proposta contro la [OSCURATO:SOCIETA]., Piero BrunoBernocchi e la [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., per sentirli condannareal risarcimento dei danni, quantificati in euro 1.957.000,00.A tal riguardo, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. adduceva che iconvenuti avevano promosso, dinanzi al T.A.R. Toscana, azionegiudiziaria – poi rivelatasi infondata - per l’annullamento delpermesso di costruire prot. n. 22018/2005, rilasciato dal Comune diPrato in favore di essa società attrice, a seguito della quale azione ilmedesimo Comune aveva avviato un procedimento perl’annullamento di detto permesso, sospendendone l’esecutività in11 giugno 2008), cosicché, nelle more, il permesso era divenuto nonconforme alla normativa sopravvenuta, per poi perdere efficacia perscadenza termini, per cui essa attrice era stata costretta a richiedereuna nuova concessione edilizia il 31 marzo 2010, avendo però, nelfrattempo, subito ingenti danni anche in ragione del mutato valorecommerciale del progetto edilizio.2. – La Corte territoriale, a fondamento della decisione (perquanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a) non2 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022sussisteva il nesso causale tra la condotta illecita ascritta aiData pubblicazione 01/06/2022convenuti (giudizio promosso, con ricorso, e coltivato, con motiviaggiunti, dinanzi al T.A.R. Toscana) e il danno lamentato da partegiudizio non era stato «adottato alcun provvedimento di sospensionedel provvedimento di cui era stato chiesto l’annullamento, sì che lamancata edificazione non (poteva) dirsi “conseguenza” dell’azionegiudiziaria intrapresa davanti al giudice amministrativo»; a.2) lamancata edificazione, del resto, non poteva reputarsi “conseguenza”nemmeno del provvedimento di sospensione che il Comune di Pratoaveva adottato in via di autotutela, senza prendere “inconsiderazione” i vizi denunciati dinanzi al giudice amministrativo:tale iniziativa, infatti, era “circoscritta” al solo vizio relativo allo“standard di parcheggio” - “per di più non enunciato né denunciatonel ricorso” dinanzi al T.A.R. – che, una volta rimosso con il rilasciodella variante in corso d’opera (in data 8 marzo 2007), “non era piùdi ostacolo all’edificazione sì come assentita né all’esecuzionedell’opera nei termini previsti e anteriormente all’emanazione deld.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]”; a.3) la mancata edificazione era, quindi, daritenersi «conseguenza unicamente di una decisione, tutt’altro che“necessitata”, adottata di propria iniziativa» dalla società attrice, chedisponeva di un titolo valido efficace al quale avrebbe potuto dareesecuzione senza attendere la decisione del giudice amministrativo;b) inoltre, come ulteriormente rilevato dal primo giudice, «il “rischio”della futura ed ipotetica possibilità di annullamento delprovvedimento abilitativo all’esito del giudizio amministrativo non(era) un interesse protetto, ma una situazione di mero fatto, privadi giuridico rilievo, la cui lesione, peraltro insussistente, nondetermina(va) alcuna antigiuridicità del fatto rappresentatodall’azione promossa dinanzi al TAR dai convenuti»; c) ed ancora,fondandosi la domanda attorea “su un preteso abuso dell’iniziativagiudiziaria promossa … dinanzi al giudice amministrativo”, essa era3 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022da ascrivere alla fattispecie di cui all’art. 96 c.p.c., che “fissa unData pubblicazione 01/06/2022integrale completa disciplina della responsabilità processuale”,restando, quindi, preclusa la possibilità di azionare la responsabilitàper fatto illecito di cui all’art. 2043 c.c.; d) infine, l’azione ai sensidell’art. 96 c.p.c. avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudiceamministrativo, che, peraltro, nel compensare le spese di lite delgiudizio promosso dai convenuti, aveva escluso la sussistenza dellacolpa grave di cui al citato art. 96.3. – Resistono, con separati controricorsi, la UniCredit LeasingS.p.A. (già [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.).[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.hanno depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA]:1. – Con il primo mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o falsa applicazione degliartt. 24 Cost., 2043 c.c., 100 c.p.c. e 26 c.p.a., per aver la Corteterritoriale erroneamente affermato che l’azione risarcitoria ex art.96 c.p.c. esaurirebbe i rimedi esperibili contro l’uso strumentaledell’azione giudiziaria, inibendo la possibilità di ricorrere all’azionegenerale di danno ex art. 2043 c.c. anche nel caso – come quello inesame – in cui i danni (derivati dall’entrata in vigore del d.m.29/5/2008, che comportava gravi “limitazioni nell’uso di porzionidell’eventuale edificio da costruirsi con il progetto di variante del2007”) si manifestino dopo la sentenza di rigetto delle domandegiudiziarie strumentalmente proposte (nella specie, avendo il T.A.R.trattenuto in decisione la causa all’udienza pubblica del 31 gennaio2008).La società ricorrente, in subordine, là dove venga confermatal’interpretazione fornita dal giudice di merito, chiede che vengasollevata questione di legittimità costituzionale dell’art. 96 c.p.c. percontrasto con gli artt. 3 e 24 Cost.4 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/20222. – Con il secondo mezzo è dedotta, ai sensi dell’art. 360,Data pubblicazione 01/06/2022primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell’art.2043 c.c., per aver la Corte territoriale erroneamente escluso lasussistenza del nesso causale tra la perdita “(recte: riduzione)” deidiritti edificatori di essa società attrice e l’azione giudiziaria promossadinanzi al TAR Toscana, assumendo che «la scelta degliamministratori di [OSCURATO:PERSONA] di non edificare in pendenzadel giudizio sarebbe stata una “libera scelta imprenditoriale” nonaddebitabile agli odierni convenuti a titolo di responsabilitàextracontrattuale».La ricorrente sostiene che la mancata edificazione è seguitanon già ad una “mera scelta imprenditoriale”, bensì all’osservanza,da parte degli amministratori della società, “di quelle regole diprudenza connesse al dovere di diligenza proprio della loro funzione”,essendo il merito delle scelte di gestione comunque sindacabile neilimiti della ragionevolezza, secondo i parametri della diligenza delmandatario, alla luce dell’art. 2392 c.c.Pertanto, si argomenta ancora in ricorso, “la scelta degliAmministratori di non edificare in forza della variante rilasciata dalcomune il 9 Marzo 2007, in considerazione del ricorso per motiviaggiunti notificato agli odierni convenuti il 15.5.2007, si appalesaconforme alla legge, e non interrompe … il nesso causale tra lacondotta illecita e il danno”; quest’ultimo da ritenersi, invece,“conseguenza immediata e diretta della violazione della regola dicondotta di cui all’articolo 96 c.p.c.” da parte dei convenuti.3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c., violazione e/o errata applicazione dell’art.112 c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto erroneamenteassorbita l’istanza istruttoria, reiterata da essa società appellante, disostituzione del c.t.u., che si era “dichiarato incapace di rispondereal quesito”, postogli dal giudice di appello, «di dare un valore5 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022economico ai 200mq di “locali tecnici” che … si sarebbero dovutiData pubblicazione 01/06/2022realizzare per ogni piano del realizzando fabbricato».4. – Può essere scrutinato per primo, e in via assorbente, ilsecondo motivo di ricorso, che, in punto di an debeatur della pretesarisarcitoria azionata, intercetta una autonoma e distinta ratiodecidendi della sentenza impugnata – ossia la ratio decidendi relativaalla affermata insussistenza del nesso causale dell’illecito aquilianodedotto in giudizio –, idonea, di per sé, a sorreggerla sul piano logicoe giuridico.Il motivo in esame è in parte infondato e in parteinammissibile.Ne consegue, pertanto, che si rendono inammissibili, persopravvenuto difetto di interesse, anche le censure, veicolate con glialtri due motivi di ricorso, che investono le ulteriori distinte rationesdecidendi della sentenza di appello (il primo motivo sempre sull’andebeatur della pretesa risarcitoria, mentre il terzo motivo su profiloultime non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenutadefinitività della ragione giustificativa oggetto di impugnazione conil secondo motivo di ricorso, alla cassazione della decisione stessa(tra le altre, Cass., S.U., n. 7931/2013; Cass. n. 11493/2018).4.1. – Giova premettere, alla luce dell’orientamentoconsolidato di questa Corte (Cass. n. 4439/2014; Cass. n.13096/2017; Cass. n. 9985/2019), che la denuncia di violazione ofalsa applicazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., quanto all’accertamento della sussistenza delnesso di causalità tra fatto illecito ed evento, deve riguardare unpreteso errore del giudice del merito nell’individuare la disciplinagiuridica in base alla quale tale accertamento deve essere effettuato,mentre l’eventuale errore nell’individuazione delle conseguenze chesono derivate dall’illecito, alla luce della disciplina giuridica applicata,costituisce una valutazione di fatto, come tale denunciabile nei limiti6 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022del vizio di cui al vigente art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., ossiaData pubblicazione 01/06/2022di omesso esame di fatto, storico, decisivo e discusso tra le parti.Quanto, poi, ai principi giuridici implicati in tale accertamento- là dove riguardi, in particolare (per quanto interessa in questasede), il nesso di causalità materiale tra condotta ed evento -, essirinvengono la propria disciplina, seppure non esaustiva, nelle normedi cui agli artt. 40, 41 c.p. e 1227 c.c., dovendo il giudice, per farnecorretta applicazione (secondo quanto evidenziato dallagiurisprudenza di questa Corte: tra le molte, oltre alle decisioni giàrichiamate, cfr. Cass. n. 26997/2005, Cass. n. 21619/2007, Cass.,S.U., n. 576/2008, Cass. n. 15895/2009, Cass. n. 8885/2010, Cass.n. 15991/2011, Cass. n. 3390/2015, Cass. n. 13096/2017, Cass. n.18753/2017, Cass. n. 21530/2021, Cass. n. 3285/2022),individuare, tra le possibili concause, gli antecedenti in concretorilevanti per la verificazione del danno e ciò tramite un criterioselettivo che giunga ad identificare la c.d. “causa prossima di rilievo”quale causa di per sé sufficiente a produrre l’evento, secondo quantodispone l’art. 41, secondo comma, c.p.A tal fine, per determinare una causalità giuridicamenterilevante, occorre selezionare, tra le varie condizioni che possonoconcorrere nella causazione dell’evento dannoso, soltanto quelle chenon appaiano del tutto inverosimili.In tal senso, il principio di equivalenza delle cause (c.d. teoriacondizionalistica: art. 41, primo comma, c.p.) trova un duplicetemperamento. Il primo, fornito dalla teoria della c.d. regolarità oadeguatezza causale, per cui la responsabilità è esclusa per tutte leconseguenze assolutamente atipiche o imprevedibili al momentodella condotta; il secondo, dato dalla teoria della c.d. causalitàefficiente, per cui il novus actus superveniens (la nuova seriecausale) è tale da sterilizzare il principio dell’equivalenza delle causese la condotta sopravvenuta risulti tale da rendere irrilevanti le altrecause preesistenti, ponendosi al di fuori delle normali linee di7 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022sviluppo della serie causale già in atto, così da potersi ascrivereData pubblicazione 01/06/2022l’evento soltanto a quest’ultimo agente.Un siffatto accertamento deve compiersi, in ambito diresponsabilità civile, sulla scorta del criterio (o regola di funzione o,altrimenti detta, regola probatoria) del “più probabile che non”,conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, inmateria civile, non può essere ancorato alla determinazionequantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd.probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anchemancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone ilgrado di fondatezza all’ambito degli elementi di conferma (e, nelcontempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nelcaso concreto (cd. probabilità logica o baconiana).Alla luce, dunque, del criterio del “più probabile che non”,diventa necessaria una analisi specifica e puntuale di tutte lerisultanze probatorie del singolo processo, della singola vicenda didanno, della singola condotta causalmente efficiente alla produzionedell’evento, tutte a loro volta permeate di una non ripetibile unicità.L’ineludibile esigenza di ancorare l’accertamento del nessocausale alla concretezza della vicenda storica comporta unatraslazione della disciplina sostanziale in quella processuale, tale chela valorizzazione del caso concreto non risulti svalutazione dellalegge scientifica, soprattutto nella sua declinazione di leggestatistica, per dar corpo ad “ideali aneliti riparatori tout court” (cosìla citata Cass. n. 15991/2011), ma impone di calare il giudiziosull’accertamento del nesso causale all’interno del processo, così daverificare, secondo il prudente apprezzamento rimesso al giudice delmerito (art. 116 c.p.c.), la complessiva evidenza probatoria del casoconcreto e addivenire, all’esito di tale giudizio comparativo, alla piùcorretta delle soluzioni possibili.Di qui, la vitalità del criterio della c.d. evidenza del probabilenell’ambito del singolo processo e della singolare vicenda8 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022processuale, che, dunque, non si risolve nella preponderanzaData pubblicazione 01/06/2022dell’evidenza legata al criterio del “50% + 1” (tipico della culturagiuridica anglosassone), ma potrà giungere all’affermazione disussistenza del nesso di causalità materiale anche in situazioni diprobabilità minori (senza per ciò dar luogo ad ipotesi di “perdita dichance”), tenuto conto delle acquisizioni probatorie, sia in positivo,che in negativo, ossia come assenza di fattori alternativi plausibili.4.2. – Dei rammentati principi ha fatto buon governo la Corteterritoriale (cfr. sintesi al § del “Ritenuto che” e pp. 10-12 dellasentenza impugnata, cui si rinvia), correttamente applicando ladisciplina giuridiche sostanziale in materia di causalità materiale.Il giudice di appello ha, infatti, ritenuto insussistente il nessoeziologico tra la condotta illecita che la società attrice ha imputato aiconvenuti (proposizione del ricorso giudiziario, corredato da motiviaggiunti, dinanzi al giudice amministrativo per l’annullamento delpermesso a costruire ottenuto nel febbraio 2006 e poi della varianteottenuta nel marzo 2007) e il danno lamentato (mancatarealizzazione di fabbricato con destinazione commerciale/direzionalein base ai predetti titoli edificatori) individuando la causa prossima,da sola efficiente, dell’evento dannoso nell’inerzia della stessaCentrale [OSCURATO:SOCIETA]. a porre in essere l’attività di costruzionedel fabbricato “nei termini previsti e anteriormente all’emanazionedel d.m. [OSCURATO:DATA_NASCITA]”.E ciò reputando che, nonostante la proposizione del ricorsogiudiziario, il permesso edificatorio originario non era stato affattosospeso dal giudice amministrativo adito e la condotta omissiva siera perpetuata anche dopo la concessione della variante nel marzo2007 (non fatta anch’essa oggetto di sospensione, malgrado laproposizione di motivi aggiunti nel giudizio amministrativopendente), che, peraltro, seguiva ad una sospensione del permessoadottata in via di autotutela dal Comune di Prato e per un vizio “perdi più non enunciato né denunciato nel ricorso” dinanzi al T.A.R.9 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Tale accertamento è stato operato in forza della valutazioneNumero di raccolta generale 17918/2022complessiva delle risultanze istruttorie e in coerenza con Dlat a rpeubgbloicalazio ne 01/06/2022probatoria del “più probabile che non”, avendo escluso il giudice delmerito ipotesi alternative di serie causali efficienti nelladeterminazione dell’evento dannoso, essendo tale unicamente ladecisione, non “necessitata”, della società attrice di non determinarsia costruire, pur in assenza di impedimenti giuridici e di fatto(secondo la sequenza degli accadimenti innanzi ricordati).Né è concludente la doglianza di parte ricorrente che evoca unaerronea applicazione, da parte del giudice di appello, dei principi,propri dell’azione di responsabilità sociale (art. 2392 c.c.),sull’insindacabilità delle scelte di gestione (cd. business judgementrule) nei limiti della irragionevolezza e arbitrarietà delle stesse (trale altre: Cass. n. 12108/2020; Cass. n. 28718/2020), adducendoche la decisione di non costruire era, per l’appunto, “prudenziale”(così anche la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., p. 11) e, quindi,relativa al dovere di diligenza degli amministratori.L’argomento difensivo introduce, in riferimentoall’accertamento del nesso di causalità materiale che soltanto rilevanella presente controversia, una quaestio facti, relativaall’individuazione della condotta integrante la causa efficiente nellaproduzione dell’evento dannoso, riservata (come ogni altraquestione di fatto “a valle” della corretta individuazione eapplicazione della disciplina giuridica di struttura sul nesso causale)all’apprezzamento del giudice di merito e, come detto, sindacabile inquesta sede nei limiti dell’omesso esame di fatto storico decisivo ediscusso tra le parti, ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c.Dunque, la censura dedotta, di violazione di norma di dirittoex art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è inammissibile, né,tantomeno, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto un motivo aisensi del citato n. 5 dell’art. 360 c.p.c., che non è dato cogliereneppure nella sostanza delle argomentazioni svolte con il ricorso10 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022Numero di raccolta generale 17918/2022(non potendo, comunque, la successiva memoria, in quanto soloData pubblicazione 01/06/2022illustrativa, integrare o emendare le originarie doglianze), che - pergiurisprudenza consolidata (tra le tante, Cass., S.U., n. 8053/2014)- avrebbero dovuto indicare, specificamente, il “fatto storico”, il cuiesame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cuiesso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia statooggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”,fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori nonintegra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivoqualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque presoin considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia datoconto di tutte le risultanze probatorie.Peraltro, pur rimanendo assorbente ai fini della decisionequanto appena rilevato, va comunque osservato che è la stessaprospettazione di parte ricorrente a privare di consistenza, in radice,l’anzidetta censura, giacché, adducendosi la temerarietà della liteintrodotta dai convenuti, secondo il paradigma dell’art. 96, primocomma, c.p.c. (p. 13, 14 e 17 del ricorso; con la memoria - p. 11 –si insiste sulla natura “palesemente infondata ed emulativa”dell’azione dinanzi al giudice amministrativo), viene, in definitiva,evidenziato – in termini speculari al ragionamento operato dallaCorte territoriale – che la decisione di costruire non sarebbe statairragionevole e arbitraria, poiché non affatto ostacolata da unaazione giudiziaria seria.5. – Il ricorso va, dunque, rigettato e la società ricorrentecondannata al pagamento, in favore delle parti controricorrenti, dellespese del giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamentodelle spese del giudizio di legittimità, che liquida: in euro 7.800 percompensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in11 di 12Numero registro generale 36256/2019Numero sezionale 948/2022favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; in euro 6.500 perNumero di raccolta generale 17918/2022compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 pDearta cpuebnblitcoaz,io ne 01/06/2022agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, infavore di [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della TerzaSezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 maggio 2022.Il PresidenteGiacomo Travaglino12 di 12