CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 15859/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TREVISOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/z~ le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso Ritenuto in fatto 1.Con ordinanza resa il 29 luglio 2021 il Tribunale di Treviso, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA], diretta ad ottenere l'accertamento della nullità della consegna del medesimo allo Stato italiano da parte del Regno di Spagna in esecuzione del m.a.e., emesso per l'esecuzione della sentenza della Corte di Assise di Bologna del 29 luglio 2014, irrevocabile 1111 maggio 2016. A fondamento della decisione rilevava che il m.a.e. esecutivo attivo era stato emesso in forza del provvedimento di unificazione di pene concorrenti del Procuratore della Repubblica di Bologna del 16 maggio 2016, comprensivo anche della sentenza e della relativa pena, indicate dal condannato, oggetto di discussione davanti all'Autorità giudiziaria spagnola. Aggiungeva che, in ogni caso, la questione della violazione del principio di specialità avrebbe dovuto essere sollevata nel procedimento per la consegna celebratosi dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiesto. 2. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], il quale deduce con unico motivo l'erronea applicazione degli artt. 26 e 32 della legge n. 69 del 2005, dell'art. 721 cod. proc. pen. e dell'art. 5 Convenzione EDU, oltre che dell'art. 13, nonché carenza di motivazione e travisamento delle richieste difensive. Secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione ha frainteso l'oggetto del procedimento, che non riguardava la legittimità del mandato di arresto europeo, quanto la violazione del principio di specialità per mancata estensione del mandato richiesto e rilasciato in relazione alla sentenza n. 21/15 della Corte di Assise di Bologna, essendo stato notificato al ricorrente altro titolo esecutivo, compreso nell'ordine di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia il 16 maggio 2016 soltanto in data 14 luglio 2020 all'atto dell'ingresso nel territorio dell'Italia senza aver potuto discutere ed esercitare il proprio diritto di difesa dinanzi alla Corte iberica. Lo Stato italiano non aveva chiesto l'estensione del m.a.e. per fatti anteriori e diversi da quelli, oggetto della sentenza del G.i.p. del Tribunale di Padova del ..., irrevocabile l'8 luglio 2015, per i quali la consegna era stata concessa ed egli non aveva rinunciato ad avvalersi del principio di specialità. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Considerato in diritto Il ricorso è infondato e va dunque respinto. 1. L'ordinanza impugnata ha rilevato come nel caso di specie non possa operare l'invocato principio di specialità in relazione ad un titolo esecutivo, che era già incluso nel provvedimento di unificazione di pene concorrenti, emesso dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna in data 16 maggio 2016 n. 458/2016 SIEP. 2. Dagli atti processuali, allegati al ricorso, emerge con certezza che il predetto decreto era stato emesso per porre in esecuzione le pene inflitte con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Padova del 12 novembre 2014, irrevocabile il l'8 luglio 2015 e della Corte di Assise di appello di Bologna del 29 luglio 2014, irrevocabile il'11 maggio 2016, confluite nella pena unica di anni sette, mesi quattro e giorni tredici di reclusione. Per darvi concreta esecuzione in data 3 novembre 2016 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna aveva emesso mandato di arresto europeo; l'Autorità giudiziaria spagnola, [OSCURATO:PERSONA] de Instruccion, aveva autorizzato la consegna in data 25 gennaio 2020 in relazione alla sentenza di condanna del G.i.p. del Tribunale di Padova, esplicitamente citata anche in riferimento alla pena inflitta. Dal testo del provvedimento emerge l'esclusivo riferimento a tale titolo esecutivo e non alla pena unica cumulata, risultante dal decreto messo il 16 maggio 2016 dal pubblico ministero richiedente. 2.1 Inoltre, agli atti non si rinvengono ulteriori determinazioni assunte dall'Autorità giudiziaria spagnola di estensione dell'autorizzazione della consegna del ricorrente per l'esecuzione in Italia di ulteriori titoli esecutivi, non potendo al riguardo ritenersi sufficiente la nota del Ministero della Giustizia che contiene generiche notizie riguardanti la procedura relativa al decreto di cumulo. Del resto anche i chiarimenti forniti dal professionista legale che aveva assistito il ricorrente nel procedimento davanti ai giudici spagnoli non fanno luce sul punto, dal momento che la richiesta di chiarimenti avanzata per comprendere se la consegna avesse riguardato anche l'esecuzione della sentenza emessa dalla Corte di Assise di appello di Bologna del 29 luglio 2014 non aveva ricevuto risposta. 2.2 Deve, dunque, concludersi che l'affermazione contenuta nell'ordinanza impugnata circa la legittima sottoposizione del condannato ad espiazione di pena per entrambe le sentenze di condanna sopra citate non rinviene conferma negli atti acquisiti, che lasciano insoluto il dubbio circa l'effettivo intervento di un'estensione del m.a.e., dubbio che il giudice dell'esecuzione, avvalendosi dei poteri istruttori ufficiosi conferitigli dall'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., avrebbe dovuto fugare mediante la richiesta di informazioni e documenti alle competenti Autorità. Per le considerazioni svolte il ricorso è fondato, va accolto col conseguente annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Treviso per nuovo Giudizio che dovrà colmare le lacune conoscitive e motivazionali riscontrate. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Treviso. Così deciso in Roma, i