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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 41671/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, diretti a contestare la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali (in particolare delle dichiarazioni dell'imputato) e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risulta meramente reiterativo, manifestamente infondato (laddove ipotizza la necessità di riscontri alla narrazione della persona offesa) e comunque non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla commissione del fatto e alla esclusione della tenuità del danno, avente ad oggetto non solo contanti ma anche documenti di identità e carte di debito (si vedano, in particolare, pagg. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settemb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N, [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che il primo motivo di impugnazione, diretti a contestare la motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, denunciandone la illogicità sulla base di una diversa lettura dei dati processuali (in particolare delle dichiarazioni dell'imputato) e un diverso giudizio di attendibilità della persona offesa, risulta meramente reiterativo, manifestamente infondato (laddove ipotizza la necessità di riscontri alla narrazione della persona offesa) e comunque non consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze istruttorie a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che analoghe considerazioni possono svolgersi in merito al secondo motivo, relativo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, n. 4, cod. pen.; che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento in merito alla commissione del fatto e alla esclusione della tenuità del danno, avente ad oggetto non solo contanti ma anche documenti di identità e carte di debito (si vedano, in particolare, pagg. 3-5) facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settemb