CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 marzo 2021
Cassazione n. 13947/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1I[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 15.9.2021 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Bologna, adito in sede di riesame, ha confermato la misura cautelare della detenzione in carcere disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato di cui all'art. 73, quarto comma d.P.R. 309/1990 per aver detenuto contribuendo fattivamente al suo confezionamento oltre 8 chili di marijuana, rinvenuti in data 25.11.2018 nel possesso di tre coindagati, giudicati separatamente. 2. Avverso il suddetto provvedimento l'indagato ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale contesta, in relazione al vizio di violazione dì legge riferito all'art. 274 cod. proc. pen. e al vizio motivazionale, l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari atteso l'ampio lasso temporale intercorso tra l'emissione della misura coercitiva ed i fatti cui la stessa è riferita, risalenti a tre anni orsono, nonché lo stato detentivo in cui già versava lo Jazai in quanto destinatario di misura cautelare emessa a seguito di un diverso procedimento. Deduce il travisamento degli atti processuali per avere il Tribunale del riesame, oltre ad aver fatto riferimento nell'ordinanza impugnata ad otto chili di cocaina, sostanza ben diversa dalla marijuana indicata nell'imputazione ed idonea a conferire un grado di maggiore pericolosità del prevenuto rispetto alla sostanza di natura leggera contestatagli, altresì inopinatamente ritenuto che egli avesse fatto volontariamente rientro in Italia dall'Albania, laddove, invece, era stato destinatario di un provvedimento di estradizione nell'ambito di un altro procedimento nel quale era stata emessa nei suoi confronti in data 10.3.2021 un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per fatti relativi alla sua partecipazione ad un'associazione finalizzata al narcotraffico. Erronea è conseguentemente, secondo la difesa, la condizione di pericolosità attribuitagli per essere privo di stabile dimora e di un'occupazione lecita e per aver fatto rientro in Italia al precipuo fine di commettere ulteriori illeciti nel settore in cui già operava, rilevando che la sua condizione di precarietà nel territorio nazionale fosse la logica conseguenza dell'estradizione disposta nei suoi confronti a seguito dell'arresto avvenuto in Albania per reati contestatigli dal giudice italiano per fatti antecedenti a quelli per i quali era stato già condannato, relativi alla detenzione di marijuana nell'ambito di un procedimento definito dalla Corte di Appello di Roma con sentenza n.9639 del 2019 in cui trattamento sanzionatorio, pari a due anni di reclusione, era stato sospeso [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non può ritenersi ammissibile. Al netto di eventuali errori afferenti, comunque, al compendio di gravità indiziaria, non oggetto di impugnativa i quali, per vero, appaiono ascrivibili a sviste materiali posto che pur facendo il Tribunale felsineo riferimento in un singolo passaggio alla cocaina in tutti gli altri punti indica correttamente la marijuana, le deduzioni difensive in ordine all'attualità e alla concretezza delle esigenze cautelari, quand'anche l'indagato non avesse fatto volontariamente rientro in Italia come affermato dai giudici del riesame, e fosse stato, invece, destinatario di un provvedimento di estradizione dall'Albania - circostanza questa solo allegata ma sfornita di qualsiasi evidenza processuale, con conseguenti inevitabili ricadute sull'autosufficienza del ricorso - non valgono invero a superare il quadro di pericolosità ampiamente tratteggiato dall'ordinanza impugnata.Premesso che la legge 16 aprile 2015, n. 47, introducendo, nell'art. 274, lettera c), cod. proc. pen., il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato, ha evidenziato la necessità che tale aspetto sia specificamente valutato dal giudice della cautela alla stregua di un'analisi accurata della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità realizzative della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale, la quale deve essere tanto più approfondita quanto maggiore sia la distanza temporale dai fatti (Sez. 5, n. 11250 del 19/11/2018 - dep. 13/03/2019, Avolio, Rv. 277242), va in primo luogo rilevato che il ricorrente non si confronta in alcun modo con i profili di gravità del fatto lumeggiati, con coerente e diffusa motivazione, dai giudici bolognesi anche con riferimento ai suoi ramificati contatti con fornitori di elevato calibro, desunti dagli ingenti quantitativi di droga maneggiata non solo nella presente vicenda, ma altresì negli altri procedimenti pendenti nei suoi confronti che ancorchè riferiti a condotte antecedenti, sono stati ritenuti indicativi, stante la natura concorsuale dei delitti, anche della sua capacità di coordinamento operativo con altri soggetti inseriti in contesti delinquenziali ampiamente strutturati. Non vale invero a contrastare la suddetta argomentata presunzione di pericolosità l'allegazione di stampo meramente fattuale, in quanto non supportata da alcuna evidenza, secondo la quale l'indagato per effetto del precedente arresto avvenuto in data 13.2.2019 avrebbe reciso ogni legame con contesti delinquenziali, per essersi dopo la relativa condanna trasferito in Albania, laddove il suo rientro in Italia era avvenuto solo per effetto di un provvedimento di estradizione per dare attuazione ad un'ordinanza custodiale emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Roma in data 10.3.2021. Non è del resto su tale vicenda, successiva ai fatti di cui è processo, che si fonda il giudizio di pericolosità del prevenuto, bensì sul suo radicato inserimento nel settore del narcotraffico dove proprio l'ingente quantitativo della droga maneggiata e la partecipazione ad analoghi fatti delittuosi, caratterizzati dalla sinergica cooperazione con altri soggetti, è stato ritenuto con coerente deduzione indice di un'allarmante spregiudicatezza, di una specifica professionalità nel settore e di una pervicace volontà delinquenziale. In ogni caso sono le stesse censure difensive che nell'evidenziare, sia pure quale giustificazione della mancanza di un domicilio e di una stabile attività lavorativa in Italia, la sua estradizione dall'Albania e la già intervenuta esecuzione di altra misura, finiscono con l'avvalorare il quadro di allarmante pericolosità in ordine alla reiterazione del reato delineato dall'ordinanza impugnata, non altrimenti arginabile, in mancanza di un'abitazione propria, se non con la misura del carcere. Segue all'esito del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità" l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, equitativamente fissata come in dispositivo. Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. p