CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 49301/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catania ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla detenzione sofferta in forza di ordinanza 'Cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania in data 22/06/2017, ed eseguita in data 11/07/2017, in relazione al reato di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, dal 2010 in permanenza. 1.2. In data 13/07/2017, in sede di interrogatorio di garanzia, il Santangelo proclamava la propria estraneità ai fatti, chiedendo un confronto con le persone che lo avevano accusato. Il 14/09/2018, il Giudice dell'udienza preliminare, in esito a giudizio abbreviato, lo dichiarava colpevole del reato ascritto e lo condannava alla pena ritenuta di giustizia; il 13/12/2019, la Corte di appello di Catania, in accoglimento di apposita istanza, revocava la misura della custodia cautelare in carcere, per essere venute meno le esigenze cautelari, e disponeva l'immediata liberazione dell'imputato. Con sentenza depositata il 19/10/2020 - divenuta irrevocabile il 04/12/2020 -, la Corte di appello di Catania assolveva il Santangelo, ai sensi dell'ad 530, comma 2, per non avere commesso il fatto. 2. L'ordinanza applicativa della misura si fondava su due elementi: le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e il contenuto dell'intercettazione prog. n. 934, captata in data 20/01/20i5. [OSCURATO:PERSONA], personaggio di spicco del clan Scalisi, con ruolo di reggente dal gennaio 2010 all'estate 2012, riconosceva fotograficamente il Santangelo, evidenziava che era noto con il soprannome di "Cola A Niura", lo indicava come affiliato al clan Scalisi da tempi risalenti ed antecedenti al periodo in cui lo stesso aveva svolto il ruolo di reggente, riferiva di averlo personalmente incaricato di occuparsi della materiale riscossione delle estorsioni, di cui due effettuate insieme, sottolineava le doti di riscossore del Santangelq, in quanto robusto e di carattere impetuoso, tale da incutere timore. Il collaboratore elencava anche alcuni esercizi commerciali ove il Santangelo si sarebbe recato a riscuotere il profitto delle estorsioni. Nella conversazione intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], oggetto dell'intercettazione ambientale prog. 934, nel discutere di problematiche inerenti alla gestione del clan Scalisi, il Biondi faceva espresso riferimento al Santangelo quale incaricato della raccolta materiale dei proventi delle estorsioni che, originariamente destinati al mantenimento degli affiliati in carcere, venivano spesso distratti dai reggenti dell'epoca o da esponenti di spicco del clan. [OSCURATO:PERSONA] sottolineava altresì che il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nell'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA], si limitava a riconoscere nell'immagine fotografica il Santangelo, da lui noto come "Cola A Niura", pur non essendo in grado di fornirne ulteriori precisazioni. La Corte territoriale evidenziava che il compendio probatorio della sentenza di primo grado era stato arricchito, in sede di appello, dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nel frattempo divenuto collaboratore di giustizia, il quale, escusso il 26/09/2019 innanzi alla Corte di appello, riferiva che sebbene, in passato, Santangelo girasse "per la famiglia Scalisi, per conto di [OSCURATO:PERSONA]", nel momento in cui Amoroso aveva fatto ingresso nel sodalizio mafioso (anno 2014) l'istante non ne faceva parte. La Corte del merito rilevava che di Santangelo avevano, dunque, parlato soltanto due collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]: il primo, senza tuttavia attribuirgli alcun ruolo specifico e senza indicarlo come affiliato il secondo che, come più sopra ricordato, gli aveva attribuito il ruolo di esattore ai danni di plurimi esercizi commerciali. La Corte di appello concludeva nel senso che "le propalazioni accusatorie del [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del Santangelo o non sono state riscontrate o hanno ricevuto riscontri di segno opposto"; e, quanto alla conversazione prog. 934, riteneva che essa costituisse elemento a discarico dell'imputato, atteso che, se nel corso della stessa, il Mannino, personaggio di spicco del clan Scalisi, che, all'epoca della conversazione, era stato scarcerato da un anno, chiedeva agli interlocutori chi fosse "Cola A Niura", ciò voleva significare che il Santangelo "non faceva parte, almeno a decorrere dal gennaio 2014, del sodalizio, a riscontro di quanto sostenuto dall'Amoroso". 3. Tanto premesso, il Giudice della riparazione ha ritenuto che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], il contenuto dell'intercettazione n. 934 e, infine, le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di giudizio d'appello, sebbene ritenute inidonee a fondare un giudizio di penale responsabilità dell'imputato, in ordine alla fattispecie associativa a lui contestata, siano tuttavia rappresentative di un L L tiel 1 (J,, comportamento riferibile al ricorrente, conci -antisi in frequentazioni e contiguità con personaggi del sodalizio mafioso, tali da integrare la colpa grave ostativa al riconoscimento dell'indennizzo richiesto. 4. Avverso l'ordinanza del Giudice della riparazione ricorre il difensore dell'istante che lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen., nonché mancanza ed apparenza della motivazione, in ordine alla ritenuta colpa ostativa. Non è individuabile, si sostiene, alcun comportamento, né precedente né successivo alla perdita della libertà personale, di cui il Santangelo si sia reso autore. Gli unici elementi richiamati dalla ordinanza impugnata, per escludere l'invocato indennizzo, sono stati completamente neutralizzati e sconfessati dalla sentenza di assoluzione. Non è stato rilevato alcun contatto tra il Santangelo e gli altri imputati del procedimento penale in esame, ne è stata rilevata alcuna intercettazione, telefonica o ambientale, in cui il predetto sia il diretto interlocutore di altri imputati. Egli si è attivato immediatamente e fattivamente, dopo l'applicazione della misura, affinché fosse acclarata la sua estraneità ai fatti, altresì dimostrando come vivesse lontano dal contesto territoriale in cui quelli si erano svolti. Dalle informazioni testimoniali acquisite ai sensi dell'alt 391-bis cod. proc. pen. è peraltro emersa l'esistenza, nel territorio di Adrano, di altri soggetti soprannominati "Cola A Niura"; ai sensi del medesimo art. 391-bis, venivano sentiti anche i gestori di alcuni esercizi commerciali .i quali dichiaravano di non aver mai consegnato al Santangelo, con cui intrattenevano ottimi rapporti, alcuna somma di denaro. L'interpretazione fornita dal Giudice della riparazione all'unica conversazione intercettata tra terzi collide con l'esclusione, operata dalla sentenza di assoluzione, di qualsiasi valenza incriminatoria nei confronti del ricorrente. La determinazione dell'indennizzo deve essere rapportata al considerevole danno morale subito dal Santangelo di cui dà conto specificamente il ricorrente. 5. Con memoria pervenuta il 30/08/23, l'Avvocatura generale dello Stato ha chiesto, in principalità, che il ricorso sia dichiarato inammissibile; in subordine, che venga rigettato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. La Corte territoriale ha correttamente esaminato la questione sottoposta al suo esame secondo i parametri richiesti dalla disposizione di cui all'art. 314 cod. proc. pen., valutando in maniera congrua e logica e con l'autonomia che è propria del giudizio di riparazione la ricorrenza di una condotta ostativa determinata da dolo o colpa grave, avente effetto sinergico rispetto alla custodia cautelare subita dall'interessato. È noto, infatti, che, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, la colpa che vale ad escludere l'indennizzo è rappresentata dalla violazione di regole, da una condotta macroscopicamente negligente o imprudente dalla quale può insorgere, grazie all'efficienza sinergica di un errore dell'Autorità giudiziaria, una misura restrittiva della libertà personale. Il concetto di colpa che assume rilievo quale condizione ostativa al riconoscimento dell'indennizzo non si identifica con la "colpa penale", venendo in rilievo la sola componente oggettiva della stessa, nel senso di condotta che, secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, possa aver creato una situazione di prevedibile e doveroso intervento dell'Autorità giudiziaria. Anche la prevedibilità va intesa in senso oggettivo, non quindi come giudizio di prevedibilità del singolo soggetto agente, ma come prevedibilità secondo il parametro dell'id quod plerumque accidit, in relazione alla possibilità che la condotta possa dare luogo ad un intervento coercitivo dell'Autorità giudiziaria. È sufficiente, pertanto, considerare quanto compiuto dall'interessato sul piano materiale, traendo ciò origine dal fondamento solidaristico dell'indennizzo, per cui la colpa grave costituisce il punto di equilibrio tra gli antagonisti interessi in campo. 2.1. Va inoltre considerato che il giudice della riparazione, per stabilire se chi ha patito la detenzione vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante - e secondo un iter logico- motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito - non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013, dep. 2014, Maltese, Rv. 259082). La valutazione del giudice della riparazione, insomma, si svolge su un piano diverso e autonomo rispetto a quello del giudice del processo penale, avendo egli, in relazione a tale aspetto della decisione, piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo, non già per rivalutarlo, bensì al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni dell'azione (di natura civilistica), sia in senso positivo che negativo, compresa l'eventuale sussistenza di una causa di esclusione del diritto alla riparazione (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep.1996, Sarnataro ed altri). 3. Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, la Corte territoriale ha fatto buon governo dei menzionati principi, avendo motivato in modo congruo e logico in ordine alla idoneità della condotta posta in essere dall'istante ad ingenerare nel Giudice, che emise il provvedimento restrittivo della libertà personale, il convincimento dell'integrazione del reato ascritto al Santangelo. Ha ritenuto ostative al riconoscimento della riparazione la frequentazione e la contiguità con soggetti partecipi del clan mafioso Scalisi, non solo per quanto emerso dalle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA], ma per «l'inequivoco» contenuto dell'intercettazione tra presenti, captata in data 20/01/2015, che ha evidenziato «chiare interessenze tra l'odierno ricorrente ed esponenti del gruppo mafioso in disamina». Così facendo, l'ordinanza impugnata ha correttamente applicato il principio, reiteratamente affermato da questa Corte di legittimità, secondo cui, in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue con soggetti condannati nel medesimo procedimento possono integrare un comportamento gravemente colposo, ostativo al riconoscimento del diritto all'indennizzo, purché siano accompagnate dalla consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti e non siano assolutamente necessitate (Sez. 4, n. 29550 del 05/06/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277475); integrat invero gli estremi della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto, la condotta di chi, nei reati contestati in concorso, abbia tenuto, consapevole dell'attività criminale altrui, comportamenti percepibili come indicativi di una sua contiguità (Sez. 4, n. 7956 del 20/10/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280547). In sostanza, considerato che la valutazione del giudice della riparazione deve essere formulata ex ante, sulla base degli elementi in possesso al momento dell'adozione della cautela, la ragionevole apparenza del coinvolgimento nell'attività illecita del clan mafioso è stata desunta dalla conversazione intercettata e dalla frequentazione di soggetti coinvolti nella medesima attività, riferita da uno dei collaboratori che, sia pur ridimensionata sotto il profilo temporale, non è stata esclusa dal Giudice della cognizione. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Le spese in favore del Ministero ricorrente non sono dovute, atteso che, in applicazione del condiviso principio di diritto, già enunciato dalle sentenze delle Sezioni Unite con riguardo alla parte civile (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 5466 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Gallo), in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore dell'Avvocatura generale dello Stato non è dovuta, perché essa non ha fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, ovvero il suo rigetto, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al paga