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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 3 dicembre 2025

Cassazione n. 01481/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22844/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA delTRIBUNALE di LANCIANO n.337/2023, depositata il 26/09/2023; R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione di merito e formale, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod.proc. c iv ., nei confronti dell ’ Agenzia delle Entrate -Riscossione della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Giudice di pace di Lanciano per ottenere l’annullamento dell’Intimazione di Pagamento n. 09420219003896448000, pari ad € 999,70, per intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09420110023981307000, 09420120020382081000 e 09420130015147275001, e per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituì in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio tardivamente.

2. Con sentenza n. 195/2022 il Giudice di Pace di Lanciano annullava l’intimazione di pagamento n. 09420219003896448000, per intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09420110023981307000, 09420120020382081000 e 09420130015147275001 e dichiarava dovuta dall’Ardesia la somma di € 473,83 con riferimento alla cartella n. 09420190001599388001 e compensava le spese di lite.

3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello ed evocava nuovamente in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento n. 09420219003896448000, per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001,affermando che il Giudice di p ace avrebbe dovutodichiarare anche la nullità dell’ i ntimazione di p agamento non solo per intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09420110023981307000, 09420120020382081000 e 09420130015147275001, ma anche per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001.

L’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] non si costituirono in fase d’impugnazione.

R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle

4. Con sentenza n. 337/2023, il Tribunale Civile di Lanciano ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento n. 09420219003896448000 per mancata prova della notifica della cartella n. 09420190001599388001 e ha compensato integralmente le spese del procedimento.

5. Avverso la sentenza del Tribunale di L anciano propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],con atto affidato a due motivi.

6. L ’ Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difesein questa fase di legittimità.

7. Il ricorso è stato trattato all ’ adunanza camerale del 3/2/2025 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria e al cui esito il Collegio ha preso riserva di deposito dell’ordinanza entro i sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA]

1. I motivi di ricorso sono i seguenti .

2. I) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. c iv . , ed illogicità della motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. p roc . c iv . , perché il Tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite, senza considerare che l’agenzia delle entrate riscossione e la prefettura di [OSCURATO:PERSONA] erano risultate totalmente soccombenti e che non sussistevano le “ gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamen te richieste dall ’ art. 92, comma 2, cod.proc. c iv .

3. II) violazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv . , in relazione all ’ art. 360, comma primo, n. 5, cod. p roc . c iv . , perché il Tribunale ha accolto i motivi di appello ed ha erroneamente compensato le spese di lite anche per il giudizio di primo grado.

4. I motivi si incentrano sulla compensazione delle spese di lite operata sia al Tribunale che dal Giudice di pace in dedotta carenza di adeguata motivazione e di sussistenza di validi motivi di compensazione.Essi R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

5. Il ricorso è fondato.

6. Le ragioni della decisione del giudice di appello in punto di spese sono le seguenti: «Quanto alle spese del procedimento, si ritiene di doverle compensare integralmente, in quanto: Le circostanze rappresentate sia nell ’ atto introduttivo del primo giudizio che nell’atto di appello non sono state contestate dagli enti convenuti, rimasti contumaci.

L’annullamento dell’intimazione di pagamento viene disposto per un motivo essenzialmente formale (mancata notifica della cartella esattoriale ad esso sottostante).Se è vero che, da un punto di vista processuale, il presente giudizio scaturisce da una condotta omissiva dell’Agenzia delle Entrate, è altrettanto vero che, da un punto di vista sostanziale, l’emissione del provvedimento impugnato consegue ad una condotta illecita dell’appellante, la cui sussistenza ed effettività non è mai stata messa in discussione nel corso del procedimento, nel quale si è disposto l’annullamento della intimazione di pagamento solo per motivi attinenti alla tardiva o omessa notifica; appare quindi palesemente ingiusto porre a carico della collettività (nel presente caso rappresentata dagli enti convenuti) i costi di un’attività processuale comunque determinata da un comportamento illecito dell’attore (pur se non adeguatamente perseguito dagli enti competenti)».

7. Ciò posto , il Collegio ritiene opportuno richiamare la recentissima motivazione di Cass. del 27/10/2025 n. 28515 che ha affermato testualmente: «L’art. 92, secondo comma, cod.proc. c iv . , per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente la compensazione delle spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle giurisprudenza) oppure nel caso in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese di lite del primo grado giustificando tale decisione non altrimenti che col richiamo alla “particolare difficoltà di accertare i fatti”.

Trattasi tuttavia di una motivazione non idonea a soddisfare a quel “minimo costituzionale”al di sotto del quale un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi sostanzialmente immotivato e, perciò, nulloai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod.p roc . c iv . (Sez.

U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014).

Da un lato, infatti, l’accertamento dell’entità dei lavori eseguiti all’interno d’un appartamento non è questione che ponga particolari difficoltà di accertamento; in secondo luogo, ed a tutto concedere, non ogni difficoltà istruttoria avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese, ma solo una difficoltà “grave ed eccezionale”, e la Corte d’appello non spiega dove abbia ravvisato, nel caso di specie, la gravità e l’eccezionalità.

2.1. Non è raro che la regolazione delle spese venga piegata dal giudice di merito a finalità che non le sono proprie: ad es. punire la parte ritenuta in torto; attenuare il peso della condanna pronunciata a carico della parte che, sebbene soccombente, non appariva priva di qualche ragione; ammonire i litiganti nec ultra litigetur; conformare l’esito finale del giudizio “ad equità” ovvero “ a giustizia”, come appunto ritenuto dalla sentenza qui in esame.

Deve qui ribadirsi che tutte e ciascuna di tali valutazioni, pur quando siano moralmente nobilitate da intenti lodevoli, non sono conformi a diritto.

La regolazione delle spese nel nostro ordinamento processuale è retta dall’asettico principio victus victori, sicché le sono estranei tanto il giudizio di equità, quanto altri e meno nobili scopi.

La scelta di compensarle, quando non vi sia soccombenza reciproca né ricorrano le altre due ipotesi previste dalla prima parte dell’art. 92, secondo comma, c od . p roc . c iv . , resta un ’ ipotesi eccezionale, la cui R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle eccezionalità deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito.»

8. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale principio e ritiene di dare seguito all’orientamento sulla necessità di specifica e analitica motivazione sulla compensazione delle spese di lite, in particolare modo con riferimento all’essere la compensazione ipotesi eccezionale : nella specie, l’evidente soccombenza delle controparti dell’odierna parte ricorrente non può essere neutralizzata da considerazioni relative ad un merito della pretesa contestata, cui il giudice non poteva accedere per un motivo di rito insuperabile.

9. Il ricorso è, pertanto, accolto, stante l ’ evidente inconferenza della motivazione sia del Tribunale che del Giudice di pace di Lanciano in punto di compensazione delle spese, del tutto inidonea a soddisfare i requisiti di specificità per disporla imposti dall’art. 92 c.p.c. 10.La sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa è rinviata al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso magistrato, affinché proceda alla regolazione delle spese di litedi questa fase di legittimità.

P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata; rinvia al Tribunale diLanciano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22844/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione telematica come per legge -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, [OSCURATO:PERSONA] -intimati - avverso la SENTENZA delTRIBUNALE di LANCIANO n.337/2023, depositata il 26/09/2023; R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle udita la relazione svolta, nella camera di consiglio del 3/12/2025 , dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propose opposizione di merito e formale, ai sensi degli artt. 615 e 617 cod.proc. c iv ., nei confronti dell ’ Agenzia delle Entrate -Riscossione della Prefettura di [OSCURATO:PERSONA], dinanzi al Giudice di pace di Lanciano per ottenere l’annullamento dell’Intimazione di Pagamento n. 09420219003896448000, pari ad € 999,70, per intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09420110023981307000, 09420120020382081000 e 09420130015147275001, e per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non si costituì in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] si costituì in giudizio tardivamente. 2. Con sentenza n. 195/2022 il Giudice di Pace di Lanciano annullava l’intimazione di pagamento n. 09420219003896448000, per intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09420110023981307000, 09420120020382081000 e 09420130015147275001 e dichiarava dovuta dall’Ardesia la somma di € 473,83 con riferimento alla cartella n. 09420190001599388001 e compensava le spese di lite. 3. [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello ed evocava nuovamente in giudizio l’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] per ottenere la dichiarazione di nullità dell’intimazione di pagamento n. 09420219003896448000, per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001,affermando che il Giudice di p ace avrebbe dovutodichiarare anche la nullità dell’ i ntimazione di p agamento non solo per intervenuta prescrizione delle cartelle nn. 09420110023981307000, 09420120020382081000 e 09420130015147275001, ma anche per omessa notifica della cartella n. 09420190001599388001. L’Agenzia delle Entrate -Riscossione e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] non si costituirono in fase d’impugnazione. R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle 4. Con sentenza n. 337/2023, il Tribunale Civile di Lanciano ha dichiarato la nullità dell’intimazione di pagamento n. 09420219003896448000 per mancata prova della notifica della cartella n. 09420190001599388001 e ha compensato integralmente le spese del procedimento. 5. Avverso la sentenza del Tribunale di L anciano propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA],con atto affidato a due motivi. 6. L ’ Agenzia delle Entrate - Riscossione e la Prefettura di [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difesein questa fase di legittimità. 7. Il ricorso è stato trattato all ’ adunanza camerale del 3/2/2025 , per la quale il ricorrente ha depositato memoria e al cui esito il Collegio ha preso riserva di deposito dell’ordinanza entro i sessanta giorni. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi di ricorso sono i seguenti . 2. I) violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv ., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3, cod.proc. c iv . , ed illogicità della motivazione della sentenza, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 5, cod. p roc . c iv . , perché il Tribunale ha erroneamente compensato le spese di lite, senza considerare che l’agenzia delle entrate riscossione e la prefettura di [OSCURATO:PERSONA] erano risultate totalmente soccombenti e che non sussistevano le “ gravi ed eccezionali ragioni” esplicitamen te richieste dall ’ art. 92, comma 2, cod.proc. c iv . 3. II) violazione degli artt. 91 e 92 c od . p roc . c iv . , in relazione all ’ art. 360, comma primo, n. 5, cod. p roc . c iv . , perché il Tribunale ha accolto i motivi di appello ed ha erroneamente compensato le spese di lite anche per il giudizio di primo grado. 4. I motivi si incentrano sulla compensazione delle spese di lite operata sia al Tribunale che dal Giudice di pace in dedotta carenza di adeguata motivazione e di sussistenza di validi motivi di compensazione.Essi R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi. 5. Il ricorso è fondato. 6. Le ragioni della decisione del giudice di appello in punto di spese sono le seguenti: «Quanto alle spese del procedimento, si ritiene di doverle compensare integralmente, in quanto: Le circostanze rappresentate sia nell ’ atto introduttivo del primo giudizio che nell’atto di appello non sono state contestate dagli enti convenuti, rimasti contumaci. L’annullamento dell’intimazione di pagamento viene disposto per un motivo essenzialmente formale (mancata notifica della cartella esattoriale ad esso sottostante).Se è vero che, da un punto di vista processuale, il presente giudizio scaturisce da una condotta omissiva dell’Agenzia delle Entrate, è altrettanto vero che, da un punto di vista sostanziale, l’emissione del provvedimento impugnato consegue ad una condotta illecita dell’appellante, la cui sussistenza ed effettività non è mai stata messa in discussione nel corso del procedimento, nel quale si è disposto l’annullamento della intimazione di pagamento solo per motivi attinenti alla tardiva o omessa notifica; appare quindi palesemente ingiusto porre a carico della collettività (nel presente caso rappresentata dagli enti convenuti) i costi di un’attività processuale comunque determinata da un comportamento illecito dell’attore (pur se non adeguatamente perseguito dagli enti competenti)». 7. Ciò posto , il Collegio ritiene opportuno richiamare la recentissima motivazione di Cass. del 27/10/2025 n. 28515 che ha affermato testualmente: «L’art. 92, secondo comma, cod.proc. c iv . , per effetto della sentenza additiva della Corte costituzionale 19 aprile 2018, n. 77, consente la compensazione delle spese o nei casi ivi previsti (soccombenza reciproca, assoluta novità della questione trattata, mutamento della R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle giurisprudenza) oppure nel caso in cui sussistano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto di compensare le spese di lite del primo grado giustificando tale decisione non altrimenti che col richiamo alla “particolare difficoltà di accertare i fatti”. Trattasi tuttavia di una motivazione non idonea a soddisfare a quel “minimo costituzionale”al di sotto del quale un provvedimento giurisdizionale deve ritenersi sostanzialmente immotivato e, perciò, nulloai sensi dell’art. 132, comma secondo, n. 4, cod.p roc . c iv . (Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014). Da un lato, infatti, l’accertamento dell’entità dei lavori eseguiti all’interno d’un appartamento non è questione che ponga particolari difficoltà di accertamento; in secondo luogo, ed a tutto concedere, non ogni difficoltà istruttoria avrebbe potuto giustificare la compensazione delle spese, ma solo una difficoltà “grave ed eccezionale”, e la Corte d’appello non spiega dove abbia ravvisato, nel caso di specie, la gravità e l’eccezionalità. 2.1. Non è raro che la regolazione delle spese venga piegata dal giudice di merito a finalità che non le sono proprie: ad es. punire la parte ritenuta in torto; attenuare il peso della condanna pronunciata a carico della parte che, sebbene soccombente, non appariva priva di qualche ragione; ammonire i litiganti nec ultra litigetur; conformare l’esito finale del giudizio “ad equità” ovvero “ a giustizia”, come appunto ritenuto dalla sentenza qui in esame. Deve qui ribadirsi che tutte e ciascuna di tali valutazioni, pur quando siano moralmente nobilitate da intenti lodevoli, non sono conformi a diritto. La regolazione delle spese nel nostro ordinamento processuale è retta dall’asettico principio victus victori, sicché le sono estranei tanto il giudizio di equità, quanto altri e meno nobili scopi. La scelta di compensarle, quando non vi sia soccombenza reciproca né ricorrano le altre due ipotesi previste dalla prima parte dell’art. 92, secondo comma, c od . p roc . c iv . , resta un ’ ipotesi eccezionale, la cui R.g. n. 22844 del 2023 Ad. 3/12/2025; estensore: C. Valle eccezionalità deve essere adeguatamente motivata dal giudice di merito.» 8. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale principio e ritiene di dare seguito all’orientamento sulla necessità di specifica e analitica motivazione sulla compensazione delle spese di lite, in particolare modo con riferimento all’essere la compensazione ipotesi eccezionale : nella specie, l’evidente soccombenza delle controparti dell’odierna parte ricorrente non può essere neutralizzata da considerazioni relative ad un merito della pretesa contestata, cui il giudice non poteva accedere per un motivo di rito insuperabile. 9. Il ricorso è, pertanto, accolto, stante l ’ evidente inconferenza della motivazione sia del Tribunale che del Giudice di pace di Lanciano in punto di compensazione delle spese, del tutto inidonea a soddisfare i requisiti di specificità per disporla imposti dall’art. 92 c.p.c. 10.La sentenza impugnata è cassata e, poiché sono necessari nuovi accertamenti di fatto, la causa è rinviata al Tribunale di Lanciano, in persona di diverso magistrato, affinché proceda alla regolazione delle spese di litedi questa fase di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenzaimpugnata; rinvia al Tribunale diLanciano, in persona di diverso magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudiz
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