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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023

Cassazione n. 19471/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26346/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4179/2018 , depositata il02/08/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. l a C orte di appello di Napoli ha r igettat o l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito per omissioni contributive, sanzioni e somme aggiuntive per un totale di Euro 92.518,38;

2. a sostegno del decisum, la Co rte di appello ha osservato che, benché la sentenza di primo grado avesse fondato la decisione su un’istanza di rateazione (ai fini del convincimento di un sostanziale riconoscimento del debito) non riferibile alla appellante, in grado di appello,l’Istituto aveva prodotto -e la Corte acquisito con i poteri officiosi ex art . 437 cod.proc.civ. - l a domanda di rateazione effettivamente presentata dalla parte appellante; il documento era indispensabile e verteva su un tema probatorio già dibattuto nel corso del giudizio di primo grado;

3. i n proposito , la C orte evidenziava anche che il deposito, in primo grado, di una erronea documentazione non era il frutto di un’intenzione malevola (e ingannatoria) dell’Istituto, come sostenuto dall’appellante, ma la conseguenza di un errore comprensibile, indotto dalla estrema somiglianza delle denominazioni e dalla identità di cognome dei rappresentanti delle società (che avevano presentato le due istanze);

4. la Corte di appello « ad ogni modo » osservava come la società appellante non avesse dimostrato i presupposti per godere del beneficio di cui all’art. 5, comma 5, della legge nr. 223 del 1991, in quanto le assunzioni erano state effettuate da parte di un’impresa avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che aveva effettuato i licenziamenti;

5. avverso la decisione , ha proposto ricorso per cassazione l a società in epigrafe, con un motivo, successivamente illustrato con memoria; ha resistito l’Inps, con controricorso;

6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]:

7. con l’unico motivo di ricorso , parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 cod.proc.civ.;

8. il motivo è inammissibile;

9. come sinteticamente riportato nello storico di lite, a fondamento della decisione, la Corte di appello, da un lato,ha confermato il giudizio di riconoscimento del debito, già reso dal Tribunale, previa acquisizione del documento ex art. 437 cod.proc.civ.; 10.dall’altro, ha , comunque, accertato il debito contributivo, controverso tra le parti.

In discussione, infatti, il diritto della società a fruire della riduzione contributiva di cui all'art 5, co. 4, della legge nr. 223 del 1991, ratione temporis applicabile, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti normativi del beneficio, per la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle società che avevano proceduto, l’una, al licenziamento di quattordici lavoratori, l’altra, all’assunzione di dodici tra questi.

In proposito, la Corte di merito ha giudicato «chiara» la «coincidenza» non solo per la rilevata interscambiabilità dei rappresentanti legali delle società coinvolte ma anche per l’appartenenza di entrambe ad un unico gruppo e, inoltre, per la estrema somiglianza della denominazione sociale; ha, perciò, concluso per « la strumentalità dell’intera operazione»;

11. si tratta di due distinte rationes decidendi , adottate dalla Corte di merito, ciascuna idonea a sorreggerne il dictum. 12.il Giudice, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamin are ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nelcaso in cui la prima dovesse risultare erronea(Cass. nr. 17182 del 2020 ; Cass. nr. 10815 del 2 019 ) ;

13. r icorrendo l’ipotesi di una doppia ratio decidendi , il ricorrente ha l'onere di impugnare entrambe le ragioni della decisione , a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]. nr. 18641 del 2017 (e numerose altre precedenti), perché, diversamente, difetterebbe l’interesse ad agire della parte, non potendo in nessun caso l'accoglimento della censura, che riguarda solo una delle ragioni della decisione, produrre l’annullamento della sentenza; secondo, invece, più recenti arresti della Corte ( Cass. nr. 13880 del 2020 , seguita anche da questa sezione, tra le altre, con pronuncia nr.6336 del 2022 ) perché l’impugnazione rivolta solo contro una delle ragioni che sorreggono il decisum determina il giudicato sulla ratio decidendinon censurata;

14. venendo a l caso di specie, le censure del ricorso investono solo la prima delle rationes evidenziate; alcuna censura è mossa in relazione alla seconda.

Ilricorso è, dunque, inammissibile; 15.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 16.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26346/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:EMAIL]), CARLA D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 4179/2018 , depositata il02/08/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. l a C orte di appello di Napoli ha r igettat o l’appello di [OSCURATO:SOCIETA] e confermato la decisione di primo grado, di rigetto dell’opposizione ad avviso di addebito per omissioni contributive, sanzioni e somme aggiuntive per un totale di Euro 92.518,38; 2. a sostegno del decisum, la Co rte di appello ha osservato che, benché la sentenza di primo grado avesse fondato la decisione su un’istanza di rateazione (ai fini del convincimento di un sostanziale riconoscimento del debito) non riferibile alla appellante, in grado di appello,l’Istituto aveva prodotto -e la Corte acquisito con i poteri officiosi ex art . 437 cod.proc.civ. - l a domanda di rateazione effettivamente presentata dalla parte appellante; il documento era indispensabile e verteva su un tema probatorio già dibattuto nel corso del giudizio di primo grado; 3. i n proposito , la C orte evidenziava anche che il deposito, in primo grado, di una erronea documentazione non era il frutto di un’intenzione malevola (e ingannatoria) dell’Istituto, come sostenuto dall’appellante, ma la conseguenza di un errore comprensibile, indotto dalla estrema somiglianza delle denominazioni e dalla identità di cognome dei rappresentanti delle società (che avevano presentato le due istanze); 4. la Corte di appello « ad ogni modo » osservava come la società appellante non avesse dimostrato i presupposti per godere del beneficio di cui all’art. 5, comma 5, della legge nr. 223 del 1991, in quanto le assunzioni erano state effettuate da parte di un’impresa avente assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli dell’impresa che aveva effettuato i licenziamenti; 5. avverso la decisione , ha proposto ricorso per cassazione l a società in epigrafe, con un motivo, successivamente illustrato con memoria; ha resistito l’Inps, con controricorso; 6. chiamata la causa all’adunanza camerale, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (art. 380 bis 1, comma 2, cod.proc.civ.). [OSCURATO:PERSONA]: 7. con l’unico motivo di ricorso , parte ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 416 e 437 cod.proc.civ.; 8. il motivo è inammissibile; 9. come sinteticamente riportato nello storico di lite, a fondamento della decisione, la Corte di appello, da un lato,ha confermato il giudizio di riconoscimento del debito, già reso dal Tribunale, previa acquisizione del documento ex art. 437 cod.proc.civ.; 10.dall’altro, ha , comunque, accertato il debito contributivo, controverso tra le parti. In discussione, infatti, il diritto della società a fruire della riduzione contributiva di cui all'art 5, co. 4, della legge nr. 223 del 1991, ratione temporis applicabile, la Corte territoriale ha escluso la ricorrenza dei presupposti normativi del beneficio, per la sostanziale coincidenza degli assetti proprietari delle società che avevano proceduto, l’una, al licenziamento di quattordici lavoratori, l’altra, all’assunzione di dodici tra questi. In proposito, la Corte di merito ha giudicato «chiara» la «coincidenza» non solo per la rilevata interscambiabilità dei rappresentanti legali delle società coinvolte ma anche per l’appartenenza di entrambe ad un unico gruppo e, inoltre, per la estrema somiglianza della denominazione sociale; ha, perciò, concluso per « la strumentalità dell’intera operazione»; 11. si tratta di due distinte rationes decidendi , adottate dalla Corte di merito, ciascuna idonea a sorreggerne il dictum. 12.il Giudice, infatti, ben può, dopo aver aderito ad una prima ragione di decisione, esamin are ed accogliere anche una seconda ragione, al fine di sostenere la decisione nelcaso in cui la prima dovesse risultare erronea(Cass. nr. 17182 del 2020 ; Cass. nr. 10815 del 2 019 ) ; 13. r icorrendo l’ipotesi di una doppia ratio decidendi , il ricorrente ha l'onere di impugnare entrambe le ragioni della decisione , a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]. nr. 18641 del 2017 (e numerose altre precedenti), perché, diversamente, difetterebbe l’interesse ad agire della parte, non potendo in nessun caso l'accoglimento della censura, che riguarda solo una delle ragioni della decisione, produrre l’annullamento della sentenza; secondo, invece, più recenti arresti della Corte ( Cass. nr. 13880 del 2020 , seguita anche da questa sezione, tra le altre, con pronuncia nr.6336 del 2022 ) perché l’impugnazione rivolta solo contro una delle ragioni che sorreggono il decisum determina il giudicato sulla ratio decidendinon censurata; 14. venendo a l caso di specie, le censure del ricorso investono solo la prima delle rationes evidenziate; alcuna censura è mossa in relazione alla seconda. Ilricorso è, dunque, inammissibile; 15.le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; 16.ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso econdanna parte ricorrente al pagamento dellespese del presente giudizio, liquidate, in favore dell’INPS, in Euro 5.000,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge. Ai sensi delD.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stess
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