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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 3 ottobre 2025

Cassazione n. 27004/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5342/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2005 SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] , Contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] Dir.

GESTIONE dei PROCEDIMENTI alle [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIOn.2304/01/2020 depositata il 20/07/2020. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.5342/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 2005 SRL, rappresentatae difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ,[OSCURATO:PERSONA] , Contro [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] Dir. GESTIONE dei PROCEDIMENTI alle [OSCURATO:PERSONA] avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.LAZIOn.2304/01/2020 depositata il 20/07/2020. pronunciata con riferimento ad un atto per il quale la ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione prevista dalla L. n. 197/2022 (rottamazione quater); rilevato il deposito della documentazione richiamata dall’articolo 12-bis, comma 1, del D.L. n. 84/2025, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2025; che, pertanto, ai sensi dell’art. 12-bis, comma 1, del d.l. n. 84/25, come convertito, recante interpretazione autentica del secondo periodo del comma 236 dell’art. 1 l. n. 197/22, la definizione è perfezionata, con la conseguente estinzione del giudizio; che, a norma del comma 2 del suddetto art. 12-bis, l’estinzione comporta l’inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato; che le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti in questione, restano definitivamente acquisite e non rimborsabili, fatta salva la possibilitàper le parti di chiedere la fissazione dell’udienza ai sensi del terzo comma dell’art.391 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] La P
Decreto Cassazione n. 27004/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris