CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 maggio 2023
Cassazione n. 17075/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2821/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in 00145 Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 426 C/D rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma sito in viale XXI Aprile, n. 11. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. CALABRIA n. 1198/2015, depositata in data7 luglio 201 5. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 maggio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. L’agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Crotone – notificava all’odierno ricorrente il provvedimento di diniego (prot. n. 12721 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) relativo alla definizione dei carichi di ruolo [OSCURATO:PERSONA] l. 289/2002 2001 post-riforma, in virtù del mancato riconoscimento, per l’anno di imposta 2001, della validità della sanatoria prevista dall’art. 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (condono su imposta di registro). Il ricorrente presentava istanza nel 2003, a seguito di invito pervenutogli da parte del concessionario della riscossione ETR- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] concessionario, segnatamente, sollecitava l’estinzione del debito relativo all’imposta di registro, invitando il contribuente al pagamento della somma di € 8.439,78 (somma complessiva delle spese sostenute per tentativo di recupero oltre al 25% dell’importo di cui egli era effettivamente debitore). L’Ufficio, tuttavia, emetteva un provvedimento di diniego, negando così la possibilità di avvalersi del condono di cui all’art. 12 citato. 2. Avversoil detto atto di diniego, l’odierno ricorrente proponeva ricorso dinanzi alla C.t.p. di Crotone e l’Ufficio si costituiva, ribadendo la piena legittimità del proprio operato e chiedendo il rigetto del ricorso. 3. La C.t.p., con sentenza n.105/01/2012, accoglieva il ricorso di parte ricorrente, statuendo preliminarmente l’intervenuta decadenza dell’azione dell’Ufficio ex art. 76 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e, nel merito, affermando la legittimità dell’istanza di condono. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Ufficio dinanzi laC.t.r. della Calabria; il contribuente resisteva con controdeduzioni. 5. Con sentenzan. 1198/2015, depositata in data 7 luglio 2015, la C.t.r. adita rigettava il gravame, confermando l’operato del giudice di prima istanza, sulla base di due ordini di ragioni e cioè che il provvedimento di diniego sulla richiesta di condono ex art. 12, della legge n. 289 del 2002 era intervenuto allorquando il silenzio assenso sull’istanza di condono medesima si era già formato e che vi era stato un comportamento improntato a buona fede del contribuente che si era conformato alle indicazioni contenute nella comunicazione dell’agente di riscossione ai fini dell’adesione al condono provvedendo al pagamento dell’importo indicato come dovuto. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. della Calabria, l’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidato a due motivi. Il contribuente ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 10 maggio 2023. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 1, comma secondo, del d.l. 24 giugno 2003, n. 143, conv. nella legge 12 maggio 2003, n. 112, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto condonabili ex art. 12 della legge n. 289 del 2002, le sanzioni pecuniarie, che, per la loro natura risarcitoria, non possono equipararsi ad altre entrate dello Stato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e falsa applicazione dell’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 e dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» l’Ufficio lamenta l’ error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto illegittimo il diniego di condono, avendo la parte contribuente fatto ragionevole affidamento sulla validità del condono presentato, generato anche dall’invito da parte del concessionario della richiesta di definizione della procedura, non potendo l’Ufficio avanzare alcuna pretesa decorsi sei anni dal termine di scadenza per la notifica dell’istanza di condono. 2. Il primo motivo è fondato. L’art. 12 della legge n. 289 del 2002 (rubricato “Definizione dei carichi di ruolo pregressi”) prevede che “ Ai fini dell'articolo 12 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per ruoli emessi da uffici statalisi intendono quelli relativi ad entrate sia di natura tributaria chenon tributaria”. La normativaproposta evidenzia che in tale ipotesi di condono non rientrano le sanzioni pecuniarie le quali, rivestendo una natura risarcitoria, non possono venire equiparate alle ordinarie entrate finanziarie dello Stato. Tale interpretazione è stata recepita dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. 28/01/2019, n. 2251) che ha chiarito come il fatto che il legislatore abbia esteso anche alle definizioni ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002 le norme (volte a snellire e rendere più incisiva l'azione esattoriale) dettate per la riscossione dei debiti iscritti a ruolo ai sensi dell'art. 7, 8, 9, 15 e 16 della stessa legge non incide sotto alcun profilo sulla questione della individuazione delle condizioni a cui l'art. 9 bis lega l'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento delle sanzioni. La portata dispositiva dell'art. 16 bis, comma 1 bis, infatti, si risolve esclusivamente nella estensione dell'operatività delle disposizioni di cui allo stesso art. 16 bis, comma 1, di agevolazione dell'azione esattoriale, anche alla riscossione delle somme dovute a seguito del mancato pagamento delle rate del condono ex art. 9 bis della legge n. 289 del 2002, fermo restando che tali somme comprendono, oltre al residuo importo ancora eventualmente dovuto a titolo di imposta, anche l'importo delle sanzioni calcolate sull'intera obbligazione tributaria originaria" (Cass. n. 14373 del 09/06/2017; n. 25238 del 08/11/2013; v. anche n. 26566 del 2014, e Cass. n. 20734 del 2016). Ciò in quanto a fronte della mora del contribuente nel pagamento di un debito tributario non controverso, perché da lui stesso dichiarato, la deroga all'obbligo di pagamento delle sanzioni può derivare solo dal puntuale rispetto delle prescrizioni e dei termini risultanti dalla disciplina del condono. La ratio di quest'ultima disciplina consiste infatti nella rinuncia del Fisco alla riscossione delle sanzioni (anch'esse, come il tributo a cui accedono, di debenza non controversa) in contropartita dell'integrale pagamento del tributo in tempi certi, e tale ratio risulterebbe palesemente frustrata da una interpretazione che legittimi, come affermato nella sentenza impugnata, una riduzione delle sanzioni proporzionale all'ammontare dei versamenti effettivamente eseguiti in termini e che dunque, in definitiva, lasci al contribuente la facoltà di dimensionare il carico sanzionatorio su di lui gravante in base alle scelte che egli ritenga di adottare su tempi ed entità dei versamenti del tributo (Cass. n. 25238/13 cit.;). L'effetto estintivo dell'obbligazione di pagamento ai sensi della normativa agevolativa è pertanto ricollegato unicamente all'integrale versamento del dovuto, che comprende, oltre al residuo importo a titolo di imposta, anche l'importo delle sanzioni calcolate sull'intera obbligazione tributaria originaria (Cass. n. 14373 del 09/06/2017). Sotto questo profilo, la sentenza della C.t.r., ritenendo valido il condono anche nell’ipotesi di pagamento di pene pecuniarie, ha deciso in violazione dell’art. 12 della legge n. 289 del 2002 e dell’art. 1 comma decies del d.l. 143 del 2003 convertito nella legge n. 212 del 1973. 3. Anche il secondo motivo è fondato. Con un importante arresto (Cass. 18/01/2012, n. 636), questa Corte ha, tra l’altro, chiarito che "Le norme dellaL. 27 luglio 2000, n. 212(cd. Statuto del contribuente), emanate in attuazione degli artt.3, 23, 53 e 97 Cost. e qualificate espressamente come principi generali dell'ordinamento tributario, sono, in alcuni casi, idonee a prescrivere specifici obblighi a carico dell'Amministrazione finanziaria e costituiscono, in quanto espressione di principi già immanenti nell'ordinamento, criteri guida per il giudice nell'interpretazione delle norme tributarie (anche anteriori), ma non hanno rango superiore alla legge ordinaria; conseguentemente, non possono fungere da norme parametro di costituzionalità, ne' consentire la disapplicazione della norma tributaria in asserito contrasto con le stesse" (Cass.8254/2009). Quindi, il principio sancito dall’art. 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (c. Statuto del contribuente), rubricato “Tutela della buona fede del contribuente”, non può prevaricare il generale principio di tassatività e legalità della legge speciale qual è quella agevolativa del condono che non può essere applicata oltre i casi dalla stessa specificamente previsticome affermato anche dalla citata sentenza di questa Corte n. 636 del 2012 secondo cui i rapporti tributari, per i quali sia stato richiesto il condono fiscale, non possono intendersi definiti prima del controllo da parte dell'amministrazione sulla correttezza,completezza e sufficienza dei necessari adempimenti . Sul precipuo punto, la C.t.r. ha fatto malgoverno dei superiori principi limitandosi ad affermare la ricorrenza dell’applicazione del principio di buona fede nei rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria, avendo il contribuente dimostrato una indiscutibile buona fede allorquando si è conformato alle indicazioni contenute nella comunicazione dell'agente per la riscossione ai fini dell'adesione al condono provvedendo al pagamento dell'importo indicato come dovuto. 4. In conclusione, il ricorso va accolto e non essendo necessari ulteriori accertamento in fatto la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384, secondo comma, cod. proc. civ., con il rigettodell’originario ricorso del contribuente . 5.Le spese dei gradi di merito vanno integralmente compensate tra le parti mentre quelle del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico del controricorrente. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente. Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito. Cond