CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 febbraio 2023
Cassazione n. 19120/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 6/5/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Napoli in data 9 maggio 2016, escludendo la contestata recidiva, in ordine al delitto di truffa commesso il 6 novembre 2012. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, violazione di leg, in relazione agli artt. 189, 191, 213 e 192, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione, quanto alla contestata utilizzabilità del riconoscimento operato dalla persona offesa nel corso delle indagini, in ragione delle modalità seguite (esibendo un'unica fotografia e senza alcuna preventiva descrizione), della mancata conferma in dibattimento dell'operata individuazione, dell'assenza di riscontri esterni (non potendo esser considerati tali gli accertamenti, non meglio specificati, sulla corrispondenza tra il numero di cellulare indicato dalla vittima e il numero del cellulare attribuito all'imputato) 2.1. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione, per travisamento della prova in relazione al contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, valutate in modo errato sia quanto all'individuazione fotografica, non confermata quanto alla vicenda avvenuta nel corso delle indagini, sia in relazione al giudizio di attendibilità della persona offesa. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 131 bis cod. pen., e vizio della motivazione, per aver la Corte omesso di valutare l'esistenza della causa di non punibilità, espressamente richiesta dalla difesa nel giudizio di appello, fornendo una motivazione inconsistente e contrastante con i dati obiettivi che attestavano un danno del tutto irrisorio per la persona offesa e l'assenza di dati fattuali comprovanti l'abitualità della condotta. 2.3. Con il quarto motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt.157, 158, 160 e 161 cod. pen., con riguardo all'omessa pronuncia dichiarativa dell'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. La Corte territoriale aveva computato, con evidente errore, il periodo di sospensione del corso della prescrizione dal 28 febbraio 2020 al 6 luglio 2021, mentre il termine massimo di prescrizione era già maturato il 6 maggio 2020. 2.4. Con il quinto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62, n. 4, cod. pen., e vizio della motivazione (mancante, contraddittoria e manifestamente illogica) quanto al diniego della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, fondato sull'apprezzamento come non irrisorio del danno cagionato (pari a 100 euro) e sull'omessa valutazione nel suo complesso del fatto storico, indicativo di un episodio che aveva cagionato un danno complessivamente non grave. 2.5. Con il sesto motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art. 62 bis cod. pen., e vizio della motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche, argomentato essenzialmente sui precedenti penali, peraltro risalenti, e omettendo di considerare le concrete modalità del fatto. 2.6. Con il settimo motivo si deduce violazione di legge, in relazione all'art.133 cod. pen. e vizio della motivazione quanto alla misura del trattamento sanzionatorio, applicato in misura distante dai minimi edittali senza corrispondente motivazione.3. In data 28 febbraio 2023 il difensore del ricorrente ha inviato a mezzo pec motivi nuovi chiedendo, in applicazione dell'art. 20 bis cod. pen., la sostituzione della pena irrogata con la corrispondente pena pecuniaria, ovvero con le altre sanzioni sostitutive. 4. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, dl. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono entrambi manifestamente infondati. Dalla lettura della sentenza impugnata (pag. 3) e dal verbale dell'udienza dibattimentale, indicato dal ricorrente a sostegno della denuncia di travisamento della prova, emerge in modo univoco che il riconoscimento fotografico è avvenuto nel corso delle indagini e non è stato smentito dalla testimone, che ha riconosciuto - durante l'esame dibattimentale - nella foto con la sua sottoscrizione la foto esibita in sede di riconoscimento. Conseguentemente, non sussiste il denunciato travisamento della prova: la lettura integrale del verbale smentisce la tesi della difesa, poiché la teste effettuò la descrizione del soggetto e poi lo individuò nella foto che le è stata esibita a dibattimento. 1.2. Il terzo motivo è reiterativo, oltre che manifestamente infondato; la Corte territoriale (pag. 5, par. 3.4.) ha valutato tanto il valore del danno cagionato alla persona offesa, quanto il profilo soggettivo dell'imputato (per l'esistenza di precedenti specifici e recenti, sempre per il delitto di truffa, rispetto alla data di commissione del fatto) ritenendoli evidentemente ostativi al riconoscimento della causa di non punibilità. 1.3. Il quinto motivo è anch'esso reiterativo oltre che manifestamente infondato; la Corte d'appello ha motivato logicamente valutando in primo luogo il valore intrinseco del danno (che non è irrisorio, come richiede invece la costante giurisprudenza di legittimità: Sez. 2, n. 5049 del 22/12/2020, dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280615 - 0; Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Sicu, Rv. 269241 - 0; Sez. 4, n. 8530 del 13/02/2015, Chiefari, Rv. 262450 - 0), condizione già sufficiente per negare la circostanza attenuante, e poi ricordando le modalità delle condotte e l'intensità del dolo per escludere la speciale tenuità del danno.1.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato; la decisione impugnata ha fornito puntuale motivazione, collegata alla natura, al numero e alla cronologia delle condanne, per altri delitti omogenei, in forza della quale ha ritenuto non ravvisabile il presupposto per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, in difetto altresì di alcun elemento positivo. 1.5. Anche il settimo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'appello ha motivato la scelta della misura della pena da irrogare richiamando gli elementi ex art. 133 cod. pen. (danno cagionato, intensità del dolo, approfittamento della vittima) considerando la modesta distanza dai minimi edittali - essendo stata fissata ben al di sotto della media -. 1.6. Il quarto motivo è fondato nei termini di seguito specificati. La sentenza impugnata, pur dando atto della sicura esclusione della recidiva da parte del giudice di primo grado, ha ritenuto che alla data della pronuncia non fosse maturato il termine massimo di prescrizione, dovendosi computare i periodi di sospensione del corso della prescrizione intervenuti nel giudizio di secondo grado; ma nell'individuare i detti periodi ha indicato come primo il periodo compreso tra il 28 febbraio 2020 e il 6 luglio 2021. Il processo in tale fase ha subito la sospensione dovuta alle disposizioni emanate per contrastare la diffusione pandemica da COVID; sicché la sospensione del corso della prescrizione va computata esclusivamente per il periodo fissato dalla legge in 64 giorni, indipendentemente dalla nuova fissazione del processo per la successiva udienza del 6 febbraio 2021. Pertanto, pur computando i periodi di sospensione del corso della prescrizione intervenuti nel giudizio di primo grado, pari a mesi 5 e giorni 14, il termine massimo di prescrizione del reato commesso il 6 novembre 2012, è maturato il 24 dicembre 2020, prima della pronuncia in grado di appello. 2. L'accoglimento del quarto motivo, che rende superfluo l'esame dei motivi nuovi, comporta l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. P.Q.M. Annulla senza rin