CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 luglio 1979
Cassazione n. 40322/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 27/07/1979 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per remissione di querela Ricorso trattato con contraddittorio scritto ex art. 23 co 8 D.L. n. 137/20 Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano che il 21/11/2022 ha confermato la sentenza del tribunale che lo aveva condannato per violazione dell'articolo 641 codice penale, così qualificata l'originaria imputazione di truffa. In pendenza di ricorso per Cassazione è stata presentata remissione di querela debitamente accettata. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela. L'imputato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Roma 04/05/2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] verp— Geppin [OSCURATO:PERSONA]