CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 13 giugno 2025
Cassazione n. 26173/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli in data 22/01/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Napoli, che aveva condannato gli odierni ricorrenti per il delitto di cui all'art. 648 bis c.p., su accordo delle parti ex art. 599 bis c.p.p., concesse le attenuanti generiche in regime di equivalenza con la recidiva per [OSCURATO:PERSONA], e applicata la diminuente per il rito, rideterminava la pena per [OSCURATO:PERSONA] in anni due, mesi otto di reclusione ed euro ottocento di multa e per [OSCURATO:PERSONA] in anni due di reclusione ed euro seicento di multa. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione gli imputati, lamentando la nullità della sentenza di appello per mancanza di motivazione. Il motivo proposto è non consentito ed i ricorsi devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili.A seguito della reintroduzione del cd. patteggiamento in appello, di cui al nuovo art. 599-bisc- p.p., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio — elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dell'art. 599, comma 4, c.p.p., e successivamente abrogato dal decreto legge n. 92 del 2008 — secondo cui il giudice d'appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 c.p.p., in quanto, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi d'impugnazione, la cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati, essendovi peraltro una radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e quello disciplinato dal citato art. 599 c.p.p. (tra le altre Sez. 6, n. 35108 del 08/05/2003, Zardini, Rv. 226707; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009, dep. 2010, Camassa, Rv. 245919). Da ultimo questa Corte ha ribadito che "nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati"( Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Rv. 285628). Da quanto premesso discende l'inammissibilità dei ricorsi in esame. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis c.p.p. Alla declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00. P.Q.M. dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende . Così deciso in Roma , il 13/06/2025 Il consigliere estensore