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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 marzo 2025

Cassazione n. 17105/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso (replicato con memoria del 13 marzo 2025), con cui si contesta violazione di legge di legge penale in ordine agli artt. 178, comma 1, lett. c, e 598-bis cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto dì difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 18 mar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che l'unico motivo di ricorso (replicato con memoria del 13 marzo 2025), con cui si contesta violazione di legge di legge penale in ordine agli artt. 178, comma 1, lett. c, e 598-bis cod. proc. pen., nonché in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., risulta manifestamente infondato, poiché teso a prospettare enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Nel procedimento di appello, nel vigore della disciplina emergenziale pandemica che prevede la trattazione in udienza camerale non partecipata, in mancanza di richiesta di discussione orale, l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi di categoria non implica l'obbligo per il giudicante di rinviare il procedimento al fine di garantire il diritto dì difesa» (Sez. 4, n. 42081 del 28/09/2021, Fiorentino, Rv. 282067 — 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 mar