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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 22419/2026

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avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2189/2021,depositata il 14 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da sé stessa ex art. 86 cod. proc.civ., propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Cortedi appello di Napoli, depositata il 4 ottobre 2018, n. 4442;- la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3178/2022Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 22419/2026Data pubblicazione 30/06/2026- deve preliminarmente rilevarsi che mentre nel ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nigro, dichiarando di rappresentare sé stessa, espressamente e in piùpassaggi chiede la cassazione della predetta sentenza della Corte diappello di Napoli, n. 4442/2018, la stessa deposita, ai sensi dell’art.369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia di sentenza relativoad altro giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di appello diNapoli indicata in intestazione e avente, quale parte (appellante)rappresentata dalla medesima avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLiliana Morante e nella nota di iscrizione a ruolo indica tale sentenzaquale provvedimento impugnato e [OSCURATO:PERSONA] quale unicosoggetto ricorrente;- ciò posto, si osserva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto aldeposito del ricorso, ma non ha corredato lo stesso di alcuna provadella sua avvenuta notifica;- ciò impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione,venendo in rilievo una situazione rispetto alla quale valgono a fortiorile stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenzadella notificazione stessa (cfr. Cass. 15 ottobre 2015, n. 20893; Cass.8 giugno 2011, n. 12509; Cass. 7 maggio 1999, n. 4595);- nulla deve disporsi in tema di spese processuali atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli n. 2189/2021,depositata il 14 giugno 2019.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata da sé stessa ex art. 86 cod. proc.civ., propone ricorso chiedendo la cassazione della sentenza della Cortedi appello di Napoli, depositata il 4 ottobre 2018, n. 4442;- la [OSCURATO:SOCIETA]. non spiega alcuna difesa;[OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 3178/2022Numero sezionale 2113/2026Numero di raccolta generale 22419/2026Data pubblicazione 30/06/2026- deve preliminarmente rilevarsi che mentre nel ricorso l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Nigro, dichiarando di rappresentare sé stessa, espressamente e in piùpassaggi chiede la cassazione della predetta sentenza della Corte diappello di Napoli, n. 4442/2018, la stessa deposita, ai sensi dell’art.369, secondo comma, n. 2, cod. proc. civ., copia di sentenza relativoad altro giudizio conclusosi con la sentenza della Corte di appello diNapoli indicata in intestazione e avente, quale parte (appellante)rappresentata dalla medesima avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eLiliana Morante e nella nota di iscrizione a ruolo indica tale sentenzaquale provvedimento impugnato e [OSCURATO:PERSONA] quale unicosoggetto ricorrente;- ciò posto, si osserva che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto aldeposito del ricorso, ma non ha corredato lo stesso di alcuna provadella sua avvenuta notifica;- ciò impone la declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione,venendo in rilievo una situazione rispetto alla quale valgono a fortiorile stesse conseguenze che derivano dal vizio di giuridica inesistenzadella notificazione stessa (cfr. Cass. 15 ottobre 2015, n. 20893; Cass.8 giugno 2011, n. 12509; Cass. 7 maggio 1999, n. 4595);- nulla deve disporsi in tema di spese processuali atteso il mancatosvolgimento di attività difensiva della parte vittoriosa; P.Q.MLa Corte dichiara il ricorso inammissibile.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dellostesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 12 maggio 2026.Il Presidente
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