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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 23528/2022

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ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27987/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; –ricorrenti – contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 340/2017 pubblicata il 19 maggio 2017.

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il Tribunale di Asti, esponendo che: erano insegnanti in possesso deldiploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; avevano prestato servizio come insegnanti in diversi istituti di scuola dell’infanzia e primaria; con d.m. n. 235 del 2014 era stato disposto l’aggiornamento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 delle graduatorie ad esaurimento della scuola (dette GAE); non avevano potuto presentare domanda di inserimento in tali graduatorie ad esaurimento; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, aveva annullato il decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte ove non consentiva ai docenti nella loro situazione l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento.

Le ricorrenti hanno chiesto, quindi, il riconoscimento del loro diritto ad essere inserite nella III fascia delle dette graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per le classi concorsuali scuola dell’infanzia e scuola primaria.

Il Tribunale di Asti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 12 del 2016, ha respinto il ricorso.

Le ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 340/2017, ha respinto.

Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha depositato memoria al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, l’errata rappresentazione dei fatti di causa, l’errata indicazione della parte nei motivi del giudicato e l’omessa valutazione delle circostanze specifiche della domanda presentata.

Esse lamentano che la corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento in motivazione a tale “professoressa [OSCURATO:PERSONA]” e ad un’unica appellante, non essendo chiaro se, così argomentando, si fosse riferita al caso in esame o ad altra vicenda processuale.

La doglianza è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.6-2, n. 2766 del6 febbraio 2020), la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile che, nel corso del processo, può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione.

La S.C. ha chiarito, però, che, nel rito dellavoro, soltanto il contrasto insanabile tradispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale ildispositivo.

Tale insanabilità deve escludersi, tuttavia, quando sussista una parziale coerenza tradispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in questo caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tradispositivo e motivazione (Cass., Sez.

L, n. 21618 del 22 agosto 2019).

Nella specie, non ricorre una contrapposizione così grave fra motivazione e dispositivo, poiché il dispositivo di rigetto si riferisce all’appello in generale, che risulta descritto in maniera puntuale nello svolgimento del processo, con indicazione nell’epigrafe della pronuncia dei nomi delle appellanti.

Inoltre, nella motivazione sono presenti ulteriori riferimenti non solo ad una “appellante”, ma anche alle “appellanti” - ad esempio, ove è esaminata la questione delle spese e del raddoppio del contributo -e non ad una persona estranea al giudizio.

Le questioni giuridiche oggetto del contendere sono, poi, specificamente affrontate.

Vi è menzione, in effetti, di una tale professoressa [OSCURATO:PERSONA], la quale non è parte del giudizio, ma si tratta, ragionevolmente di un errore materiale, dovuto probabilmente al fatto che la motivazione è stata redatta richiamando pure un precedente della Corte d’appello di Torino.

Dalla lettura del dispositivo emerge, quindi, alla luce anche del solo parziale e limitato contrasto con la motivazione, la perfetta comprensibilità della decisione e la riferibilità della stessa, senza nessun dubbio, alle ricorrenti. 2)Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione del r.d. n. 1054 del 1923 e del d.m. 10 marzo 1997, nonché della legge n. 124 del 1999 e della legge n. 296 del 2006, del parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015.

Esse lamentano che la corte territoriale non avrebbe considerato il valore abilitante del diploma da loro conseguito che, essendo anteriore al 2001/2002, consentiva la partecipazione ai concorsi pubblici.

Il parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012 aveva parificato la portata del conseguimento del diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002 agli altri titoli abilitanti e in quest’ottica doveva essere interpretato pure il d.P.R. n. 7464 del 2014.

La Corte d’appello di Torino aveva male interpretato la decisione del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che, nell’annullare il d.m. n. 235 del 2014, aveva efficacia erga omnes.

Le stesse Sezioni Unite della S.C. avevano riconosciuto la portata regolamentare di quest’ultimo d.m.

In ogni caso, il loro diritto soggettivo ad essere inserite nelle graduatorie in esame non era soggetto a termini decadenziali, ma, al massimo, alla prescrizione ordinaria e sarebbe stato leso dalla condotta della P.A., la quale avrebbe reso scusabili loro eventuali errori.

La doglianza è infondata perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande delle ricorrenti è conforme al principio di diritto enunciato da Cass., n. 3830 del 2021, Cass., n. 4905 del 2021, Cass., n. 12346 del 2021, Cass., n. 12347 del 2021, Cass., n. 35571 del 2021 che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato (sentenze n. 11 del 2017, n. 4 del 2019 e n. 5 del 2019), hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006».

Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare” e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi, osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale”, tanto che l’intervento normativo era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano fare valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n.296 del 2006 non poteva essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare, l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non poteva essere avulsa dall’intero contesto né si poteva svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola, che non si esprimeva in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che aveva annullato il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produceva effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123 del 2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non aveva natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 sia in quanto, essendo rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, era privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolgeva a soggetti determinati o facilmente determinabili ed era destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustificava in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguardava solo l’effetto caducatorio e non concerneva, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali tornava ad espandersi la regola generale fissata dall’art. 2909 c.c. (negli stessi termini, Cass., n. 21000 del 2019), con la conseguenza che i diplomati magistrali non potevano fare leva sull’annullamento del decreto per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non contrastava con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, erano state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee, rispetto alle quali non si poteva porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa S.C. a partire da Cass., n. 22552 del 2016 e, prima ancora, dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri contro [OSCURATO:PERSONA]; h) il legislatore con la legge n. 124 del 1999 e con il regolamento adottato con d.m. n. 201 del 2000 aveva dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dalle parti ricorrenti finivano per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non poteva essere apprezzato ai fini dell’esegesi della normativa della quale si discuteva; i) non si ravvisava la violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limitava la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operassero alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza; l) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento era assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora, l’inclusione nelle dette graduatorie, pur in difetto di domanda presentata in occasione del loro primo aggiornamento successivo alla loro trasformazione. 3)Il ricorso è rigettato.

Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, atteso che parte resistente non ha svolto alcuna difesa, se non il mero deposito di memoria finalizzata alla partecipazione ad un’eventuale udienza didiscussione.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato da parte delle ricorrenti, se dovuto.

P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - dà atto che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 27987/2017 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliate in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 16; –ricorrenti – contro Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi -resistente - avverso la sentenza della Corte d’appello di Torino n. 340/2017 pubblicata il 19 maggio 2017. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 luglio 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]Orso, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno adito il Tribunale di Asti, esponendo che: erano insegnanti in possesso deldiploma di maturità magistrale abilitante conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002; avevano prestato servizio come insegnanti in diversi istituti di scuola dell’infanzia e primaria; con d.m. n. 235 del 2014 era stato disposto l’aggiornamento per gli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017 delle graduatorie ad esaurimento della scuola (dette GAE); non avevano potuto presentare domanda di inserimento in tali graduatorie ad esaurimento; il Consiglio di Stato, con sentenza n. 1973/2015, aveva annullato il decreto ministeriale n. 235 del 2014 nella parte ove non consentiva ai docenti nella loro situazione l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento. Le ricorrenti hanno chiesto, quindi, il riconoscimento del loro diritto ad essere inserite nella III fascia delle dette graduatorie ad esaurimento per il triennio 2014/2017 per le classi concorsuali scuola dell’infanzia e scuola primaria. Il Tribunale di Asti, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 12 del 2016, ha respinto il ricorso. Le ricorrenti hanno proposto appello che la Corte d’appello di Torino, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 340/2017, ha respinto. Le ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ha depositato memoria al solo fine della partecipazione all’eventuale udienza di discussione. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la nullità della sentenza, l’errata rappresentazione dei fatti di causa, l’errata indicazione della parte nei motivi del giudicato e l’omessa valutazione delle circostanze specifiche della domanda presentata. Esse lamentano che la corte territoriale avrebbe errato nel fare riferimento in motivazione a tale “professoressa [OSCURATO:PERSONA]” e ad un’unica appellante, non essendo chiaro se, così argomentando, si fosse riferita al caso in esame o ad altra vicenda processuale. La doglianza è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez.6-2, n. 2766 del6 febbraio 2020), la sentenza emessa nei confronti delle parti del giudizio, ma con motivazione e dispositivo relativi a causa diversa, concernente altri soggetti, è priva degli elementi necessari per la formazione del giudicato sul rapporto controverso ed è, quindi, affetta da nullità insanabile che, nel corso del processo, può essere rilevata d’ufficio dal giudice dell’impugnazione, determinando, in sede di legittimità, la cassazione con rinvio affinché si possa procedere alla sua rinnovazione. La S.C. ha chiarito, però, che, nel rito dellavoro, soltanto il contrasto insanabile tradispositivo e motivazione determina la nullità della sentenza, da fare valere mediante impugnazione, in difetto della quale prevale ildispositivo. Tale insanabilità deve escludersi, tuttavia, quando sussista una parziale coerenza tradispositivo e motivazione, divergenti solo da un punto di vista quantitativo, e la seconda inoltre sia ancorata ad un elemento obiettivo che inequivocabilmente la sostenga; in questo caso è configurabile l’ipotesi legale del mero errore materiale, con la conseguenza che, da un lato, è consentito l’esperimento del relativo procedimento di correzione e, dall’altro, deve qualificarsi come inammissibile l’eventuale impugnazione diretta a far valere il contrasto tradispositivo e motivazione (Cass., Sez. L, n. 21618 del 22 agosto 2019). Nella specie, non ricorre una contrapposizione così grave fra motivazione e dispositivo, poiché il dispositivo di rigetto si riferisce all’appello in generale, che risulta descritto in maniera puntuale nello svolgimento del processo, con indicazione nell’epigrafe della pronuncia dei nomi delle appellanti. Inoltre, nella motivazione sono presenti ulteriori riferimenti non solo ad una “appellante”, ma anche alle “appellanti” - ad esempio, ove è esaminata la questione delle spese e del raddoppio del contributo -e non ad una persona estranea al giudizio. Le questioni giuridiche oggetto del contendere sono, poi, specificamente affrontate. Vi è menzione, in effetti, di una tale professoressa [OSCURATO:PERSONA], la quale non è parte del giudizio, ma si tratta, ragionevolmente di un errore materiale, dovuto probabilmente al fatto che la motivazione è stata redatta richiamando pure un precedente della Corte d’appello di Torino. Dalla lettura del dispositivo emerge, quindi, alla luce anche del solo parziale e limitato contrasto con la motivazione, la perfetta comprensibilità della decisione e la riferibilità della stessa, senza nessun dubbio, alle ricorrenti. 2)Con il secondo motivo le ricorrenti lamentano la violazione o falsa applicazione del r.d. n. 1054 del 1923 e del d.m. 10 marzo 1997, nonché della legge n. 124 del 1999 e della legge n. 296 del 2006, del parere n. 4929/2012 del Consiglio di Stato e della sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015. Esse lamentano che la corte territoriale non avrebbe considerato il valore abilitante del diploma da loro conseguito che, essendo anteriore al 2001/2002, consentiva la partecipazione ai concorsi pubblici. Il parere del Consiglio di Stato n. 4929/2012 aveva parificato la portata del conseguimento del diploma magistrale ottenuto entro l’anno scolastico 2001/2002 agli altri titoli abilitanti e in quest’ottica doveva essere interpretato pure il d.P.R. n. 7464 del 2014. La Corte d’appello di Torino aveva male interpretato la decisione del Consiglio di Stato n. 1973/2015 che, nell’annullare il d.m. n. 235 del 2014, aveva efficacia erga omnes. Le stesse Sezioni Unite della S.C. avevano riconosciuto la portata regolamentare di quest’ultimo d.m. In ogni caso, il loro diritto soggettivo ad essere inserite nelle graduatorie in esame non era soggetto a termini decadenziali, ma, al massimo, alla prescrizione ordinaria e sarebbe stato leso dalla condotta della P.A., la quale avrebbe reso scusabili loro eventuali errori. La doglianza è infondata perché il dispositivo di rigetto delle originarie domande delle ricorrenti è conforme al principio di diritto enunciato da Cass., n. 3830 del 2021, Cass., n. 4905 del 2021, Cass., n. 12346 del 2021, Cass., n. 12347 del 2021, Cass., n. 35571 del 2021 che, pervenendo alle medesime conclusioni dell’[OSCURATO:PERSONA] del Consiglio di Stato (sentenze n. 11 del 2017, n. 4 del 2019 e n. 5 del 2019), hanno affermato che «il possesso del solo diploma magistrale, sebbene conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002, non costituisce titolo sufficiente per l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo istituite dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296/2006». Con le richiamate decisioni, alla cui motivazione si rinvia ex art.118 disp. att. c.p.c., ricostruito il quadro normativo nel quale si collocano l’art. 15, comma 7, del d.P.R. n. 323 del 1998, che riconosce al diploma magistrale “valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare” e l’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, nella parte in cui consente l’inserimento dei docenti già in possesso di abilitazione, si è, in sintesi, osservato che: a) il solo possesso del diploma magistrale non era mai stato titolo sufficiente per la partecipazione ai concorsi per titoli previsti dal d.lgs. n. 297 del 1994, poi trasformati nelle graduatorie permanenti, e, quanto al reclutamento, il d.P.R. del 1998 aveva limitato alla partecipazione ai concorsi per titoli ed esami il riconoscimento del titolo, perché il valore da conservare era quello “attuale”, tanto che l’intervento normativo era stato disposto solo per non mortificare le aspettative nate nel previgente sistema; b) ai diplomati magistrali che potevano fare valere unicamente il titolo di studio il legislatore aveva consentito l’iscrizione solo nelle graduatorie di circolo o di istituto, finalizzate al conferimento delle supplenze temporanee; c) la clausola di riserva contenuta nella legge n.296 del 2006 non poteva essere estesa fino a ricomprendervi un titolo che, seppure abilitante all’insegnamento, non era stato ritenuto sufficiente per l’iscrizione nelle graduatorie permanenti, atteso che la stessa era chiaramente finalizzata non ad estendere la platea dei soggetti aventi titolo all’iscrizione, bensì a preservare le aspettative di coloro i quali, confidando nel mantenimento del sistema pregresso, avessero già affrontato un percorso di studi per munirsi del titolo necessario all’inserimento nelle GAE; d) in particolare, l’espressione «docenti già in possesso del titolo di abilitazione» non poteva essere avulsa dall’intero contesto né si poteva svalutare il tenore letterale dell’incipit della clausola, che non si esprimeva in termini attributivi di un diritto in precedenza non riconosciuto, bensì «fa salvi» gli inserimenti delle categorie di docenti poi tassativamente indicate, ossia di quei docenti che, ove la trasformazione non fosse avvenuta, avrebbero avuto il titolo necessario per richiedere l’iscrizione in occasione delle operazioni di periodico aggiornamento; e) la sentenza del Consiglio di Stato n. 1973/2015, che aveva annullato il d.m. n. 235 del 2014 nella parte in cui non consentiva l’inserimento dei diplomati magistrali, non produceva effetti erga omnes perché il decreto, emanato ai sensi dell’art. 14 del decreto n. 123 del 2000, ossia di una fonte normativa subprimaria, non aveva natura regolamentare, sia perché privo dei requisiti richiesti dall’art. 17, comma 4, della legge n. 400 del 1988 sia in quanto, essendo rivolto a regolamentare le operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento, era privo dei caratteri dell’astrattezza, della generalità e dell’innovatività, si rivolgeva a soggetti determinati o facilmente determinabili ed era destinato ad esaurire i suoi effetti una volta concluse le procedure disciplinate dall’atto amministrativo; f) l’eccezione al principio dell’efficacia inter partes del giudicato si giustificava in ragione dell’inscindibilità dell’annullamento dell’atto amministrativo sicché l’estensione riguardava solo l’effetto caducatorio e non concerneva, invece, gli obblighi ordinatori e conformativi, rispetto ai quali tornava ad espandersi la regola generale fissata dall’art. 2909 c.c. (negli stessi termini, Cass., n. 21000 del 2019), con la conseguenza che i diplomati magistrali non potevano fare leva sull’annullamento del decreto per ottenere dal giudice ordinario una pronuncia di accertamento del diritto soggettivo all’iscrizione, insussistente sulla base della normativa di legge; g) l’interpretazione data alla clausola di salvaguardia dettata dall’art. 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006 non contrastava con la clausola 5 dell’Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE perché le graduatorie di istituto o di circolo, nelle quali i diplomati magistrali potevano essere iscritti a prescindere da titoli ulteriori, erano state pensate dal legislatore come strumento per la copertura delle supplenze temporanee, rispetto alle quali non si poteva porre una questione di reiterazione abusiva, per le ragioni indicate da questa S.C. a partire da Cass., n. 22552 del 2016 e, prima ancora, dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza 26 novembre 2014 nelle cause riunite C-22/13, da C- 61/13 a C-63/13 e C-418/13, Mascolo ed altri contro [OSCURATO:PERSONA]; h) il legislatore con la legge n. 124 del 1999 e con il regolamento adottato con d.m. n. 201 del 2000 aveva dato prevalenza, nel conferimento di tutte le tipologie di supplenze, all’iscrizione nelle graduatorie permanenti, prevedendo, solo come eccezionale e del tutto residuale, la possibilità di utilizzare per le supplenze annuali le graduatorie di istituto, sicché tutte le considerazioni svolte dalle parti ricorrenti finivano per fondarsi su un presupposto assolutamente indimostrato, ossia il carattere abusivo della reiterazione dei contratti a termine stipulati con i diplomati magistrali che, non essendo in re ipsa secondo il sistema, non poteva essere apprezzato ai fini dell’esegesi della normativa della quale si discuteva; i) non si ravvisava la violazione dell’art. 6 n. 2 del Trattato sull’Unione Europea, del Regolamento CEE n. 1612 del 1968 e degli artt. 12 e 39 CE posto che il diritto eurounitario non limitava la facoltà degli Stati membri di stabilire i requisiti necessari per l’accesso all’impiego, ove gli stessi non operassero alcun trattamento differenziato fondato sulla cittadinanza; l) la ritenuta insussistenza del diritto all’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento era assorbente rispetto alle ulteriori questioni della tempestività dell’esercizio del diritto medesimo e della possibilità di richiedere, ora per allora, l’inclusione nelle dette graduatorie, pur in difetto di domanda presentata in occasione del loro primo aggiornamento successivo alla loro trasformazione. 3)Il ricorso è rigettato. Nessuna statuizione deve essere assunta in ordine alle spese di lite, atteso che parte resistente non ha svolto alcuna difesa, se non il mero deposito di memoria finalizzata alla partecipazione ad un’eventuale udienza didiscussione. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il pagamento del c.d. raddoppio del contributo unificato da parte delle ricorrenti, se dovuto. P.Q.M La Corte, -rigetta il ricorso; - dà atto che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13,
Sentenza Cassazione n. 23528/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris