CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 18799/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di TARANTOrWc a-r;n/-rso alle uartij — udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del G.u.p. del Tribunale di Taranto del 20 luglio 2021, che ha lo condannato ex art. 444 cod. proc. pen. alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.400,00 di multa, in ordine ai reati di detenzione e porto illegale di armi, ai sensi degli artt. 10 e 12 legge 14 ottobre 1974, n. 497, aggravati ex art. 71, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 6 febbraio 2021 aveva illecitamente detenuto e portato in luogo pubblico una pistola, cal. 9, completa di relativo munizionamento. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 444, comma 2, cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito non avrebbe valutato l'eventuale sussistenza di elementi che avrebbero consentito di adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Giova premettere che l'art. 448 comma 2-bis cod. proc. pen., modificato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, prevede che, nel caso di un provvedimento emesso a seguito di giudizio ex art. 444 cod. proc. pen., «il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza solo per motivi attinenti l'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Dall'analisi della suddetta norma appare pertanto chiaro che la rilevanza dell'intervento riformatore è consistita nell'esclusione dal novero dei casi di ricorso per cassazione del difetto di motivazione del giudice sull'insussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Tale motivo, a seguito della introduzione del nuovo comma 2-bis dell'art. 448 cod. proc. pen., non è più denunciabile come motivo di ricorso per cassazione. Ai sensi di tale norma, infatti, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, con il quale si deduca l'omessa valutazione da parte del giudice delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014). È evidente che l'intento perseguito dal legislatore è quello di evitare un'analisi della motivazione della sentenza di patteggiamento sull'affermazione di colpevolezza dinanzi al giudice di legittimità, dovendosi invece dare rilievo al consenso prestato dall'imputato, personalmente o a mezzo procuratore speciale, e quindi all'implicito riconoscimento di responsabilità che rende poi contraddittorio e superfluo un giudizio di impugnazione sullo svolgimento dei fatti, come esplicitamente evidenziato nella sentenza impugnata, con la quale il ricorrente non si confronta. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle riv_ent!t'v. spese processuali e della somma di tremila eurd'[OSCURATO:PERSONA] delle ammende. Così deciso il 10/02/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]/Fiordalisi yinczo Sia i / ; i ( DEPO