CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 marzo 2026
Cassazione n. 15382/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ella CORTE di APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Palermo haconfermato la sentenza del Tribunale della medesima città in composizione monocratica,che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all’art. 75 comma 2d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 e lo aveva condannato – ritenuta sussistente la contestatarecidiva reiterata specifica - alla pena di anni uno, mesi uno e giorni dieci di reclusione.2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], tramite l’avv. [OSCURATO:PERSONA],propone ricorso per cassazione, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e)cod. proc. pen., per mancanza della motivazione e violazione di legge, in punto diquantificazione della pena inflitta.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fortemente generico e meramente assertivo.Deve osservarsi, infatti, che la valutazione attinente ad aspetti che rientrano nel poterediscrezionale del giudice di merito – laddove tale potere risulti esercitato congruamente,logicamente ed anche in coerenza con il generale principio di diritto, secondo il quale l’oneremotivazionale da soddisfare non richiede necessariamente l’esame di tutti i parametri fissatidall’art. 133 cod. pen. - si sottrae alle censure che reclamino una rivalutazione in fatto,incentrata su elementi già oggetto di valutazione, ovvero che si risolvano nell’auspicio di unavalorizzazione di dati. che si assumano essere stati indebitamente pretermessinell’apprezzamento del giudice impugnato.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, si impone la declaratoria diinammissibilità del ricorso. Segue ex lege la condanna del ricorrente al pagamento dellespese processuali e - non potendosi escludere profili di colpa - anche alla sanzione in favoredella cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare ineuro tremila. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]