CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 febbraio 2024
Cassazione n. 10802/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4162/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’[OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 68. –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 426 C/D, rappresentata e difesa dall’Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato. –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO – [OSCURATO:PERSONA] n. 605/07/2015, depositata in data 23 giugno 2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Il sig. [OSCURATO:PERSONA] riceveva notifica di due distinti avvisi di accertamento ai fini IRPEF, nn. TA601A401744 e TA601A401745, Avv. [OSCURATO:PERSONA]. IRPEF 2007 e 2008 relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008. L’Agenzia delle Entrate – direzione provinciale di Pescara – rideterminava sinteticamente il reddito complessivo del detto contribuente ex art. 38, quarto comma e ss., d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, rettificando il reddito dichiarato (€6.479,00 – anno d’imposta 2007; €6.825,00 – anno d’imposta 2008) e accertando un maggior reddito di € 55.069,36 per l’anno 2007 e di € 89.704,45 per l’anno 2008; la rettifica originava dal riscontro, operato dall’Ufficio, della disponibilità del contribuente di beni e situazioni indicativi di capacità contributiva quali, segnatamente: abitazione principale, due abitazioni secondarie, autovettura di grossa cilindrata, premio assicurativo e acquisto di immobile. 2. Avverso gli avvisi di accertamento, dopo un infruttuoso tentativo di mediazione con riferimento all’anno 2007, il contribuente proponeva unico ricorso dinanzi alla C.t.p. di Pescara; si costituiva in giudizio anche l’Ufficio, ricalcolando il reddito sintetico in € 9.069,36 per l’anno 2007, così come nella proposta di mediazione, e in € 35.034,14 per l’anno 2008, e in questi limiti ribadendo la legittimità degli avvisi emessi. 3. La C.t.p., con sentenza n. 313/03/2013, accoglieva il ricorso del contribuente, annullando gli avvisi di accertamento e compensando tra le parti le spese di lite. 4. Contro tale decisione proponeva appello l’Agenzia delle Entrate dinanzi la C.t.r. dell’Abruzzo; si costituiva anche il contribuente, chiedendo l’inammissibilità e, in ogni caso, il rigetto dell’appello di parte. 5. Con sentenza n. 605/07/2015, depositata in data 23 giugno 2015, la C.t.r. adita accoglieva il gravame dell’ufficio e condannava il contribuente al pagamento delle spese di lite. 6. Avverso la sentenza della C.t.r. dell’Abruzzo, il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 9 febbraio 2024 per la quale il contribuente ha depositato memoria. Considerato che: 1. Con il primo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.: omesso esame circa un fatto decisivo (rectius alcuni fatti) per il giudizio che è stato (rectiussono stati) oggetto di discussione tra le parti» il contribuente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizionella parte in cui, nella sentenza impugnata , la C.t.r. ha mancato di esaminare atti e fatti che avrebbero portato a un esito diverso della controversia: l’abitazione ereditata al 50% nel luglio 2008 e di cui il padre, titolare del diritto d’abitazione, ne aveva l’uso esclusivo; l’autovettura in comproprietà con il padre; la polizza contro gli infortuni sul lavoro e il relativo premio pagato dalla zia; l’insussistenza di spese manutentive per le abitazioni acquistate nel 1997 e il 5 novembre 2008 con denaro paterno; le regalie ricevute dai parenti. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 112 cod. proc. civ. (corrispondenza tra chiesto e pronunciato), 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. e degli artt. 36 e 61 D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nonché dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ. in riferimento all’art. 111 Cost. e all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ. Nullità della sentenza per omessa pronuncia su domande ed eccezioni delle parti e per difetto di motivazione e/o motivazione apparente. Violazione e/o falsa applicazione del d.lgs. n. 546 del 1992 così come interpretato dalla S.C. in riferimento all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando e l’error in procedendo nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r., limitandosi a riportare massime non confacenti al caso di specie, ha mancato di pronunciarsi sugli effettivi motivi che l’hanno indotta ad accogliere l’appello (senza soffermarsi sulla sentenza di primae curae), con riferimento alla fondatezza degli accertamenti ed alla riliquidazione delle imposte ritenute dovute. 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38, settimo comma, d.P.R. n. 600/1973 in rapporto agli artt. 1, 2, 5, 6, 7, 12 L. 27 luglio 2000, n. 212 e agli artt. 3, 23, 24, 53, 97 Cost., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha ritenuto, con riferimento al procedimento che porta all’emissione degli avvisi, non necessario l’invio del questionario e l’instaurazione del contraddittorio, così avallando la condotta dell’ufficio nel caso in esame. 1.4. Con il quarto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli art. 42, primo e terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, art. 2697 cod. civ., art. 21 septies L. 7 agosto 1990, n. 241 in riferimento alla sentenza della Corte Cost. n. 37 del 25 febbraio 2015 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha omesso di dichiarare la nullità assoluta, non sanabile, dell’avviso di accertamento in quanto sottoscritto, in violazione della sentenza n. 37/2015 della Corte costituzionale, da alcun dirigente che fosse tale e, comunque, su delega fornita da soggetto non abilitato a delegare. 1.5. Con il quinto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 38 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 1, 3, comma secondo, e 6 del DM 10 settembre 1992, dell’art. 540 cod. civ. e del provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’11 febbraio 2009 prot. 2009/20996 anche in rapporto con gli artt. 1101, 1102, 1104, 1123 e 2727 ss. cod. civ. e violazione dell’art. 113 cod. proc. civ. (iura novit curia) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. ha confermato un utilizzo del redditometro e delle relative presunzioni non commisurato alla reale situazione del contribuente, laddove l’ufficio non ha considerato: l’abitazione ereditata al 50% nel luglio 2008 e di cui il padre, titolare del diritto d’abitazione, ne aveva l’uso esclusivo; l’autovettura in comproprietà con il padre; la polizza contro gli infortuni sul lavoro e il relativo premio pagato dalla zia; l’insussistenza di spese manutentive per le abitazioni acquistate nel 1997 e il 5 novembre 2008 con denaro paterno; - le regalie ricevute dai parenti. 1.6. Con il sesto motivo di ricorso, così rubricato: «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.» il contribuente lamenta l’error in iudicando nella parte in cui, nella sentenza impugnata, la C.t.r. non ha quantomeno compensato le spese di lite, stante alcuni errori “genetici” degli avvisi di accertamento riconosciuti dallo stesso ufficio (acquisto di abitazione nel 2008 con denaro paterno e anzianità dell’autovettura) e, quindi, la non totale soccombenza del contribuente nel ricorso proposto. 2. Seguendo un ordine logico giuridico nella valutazione delle questioni agitate, va disaminato il secondo motivo; esso è fondato. 2.1. La motivazione, che non è nemmeno resa per relationem, è carente e priva dei contenuti costituzionali minimi. Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità «la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione» (Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014 n. 8053). 2.2. Nella fattispecie in esame, la motivazione è inesistente, pertanto legittimamente denunciabile in Cassazione ai sensi del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., poiché la C.t.r. dopo un inquadramento della tecnica accertativa scelta dall’ufficio (c.d. redditometro) e delle conseguenze processuali ad esso relative (in termini di onere della prova), giunge all’accoglimento del gravame dell’Agenzia delle Entrate senza tuttavia dare atto delle prove, circostanze, valutazioni per tramite delle quali sia giunta alla decisione, così incorrendo nel difetto di omessa motivazione. Nella sostanza, la motivazione, del tutto teorica, è totalmente astratta dalla fattispecie concreta e dalle produzioni e difese delle parti. 3. Dall’accoglimento del secondo motivo discende l’assorbimento dei rimanenti. In conclusione, va accolto il secondo motivo di ricorso e, assorbiti i restanti, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al giudice a quo affinché, in diversa composizione, proceda a nuovo e motivato esame nonché alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e,assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’A