Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 31 gennaio 2022

Cassazione n. 30011/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, in riforma della sentenza del 16/03/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - per i reati, commessi in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e ricettazione aggravata - rispettivamente, in quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 1.600,00 di multa, e quattro anni e due mesi di reclusione ed C 1.600,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, affidati, rispettivamente, a un unico motivo e a due motivi.

2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 133 cod. pen., la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla misura della pena irrogata, anche con riguardo alla più contenuta pena comminata al concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA].

2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., «errore di diritto e vizio di motivazione sotto il profilo degli artt. 599-bis c.p.p. in ordine alla dovuta disamina ex art. 129 c.p.p.», lamentando che la Corte d'appello di Napoli non ha valutato, previa verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «in relazione all'art. 61, n. 7), c.p., per mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis 1 comma 3; pena illegale», lamentando che la Corte d'appello di Napoli «ha erroneamente ravvisato l'insussistenza dell'attenuante ex art. 416 bis 1 comma 3» cod. pen. 3.

Entrambi i ricorsi sono inammissibili, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e pienamente condivisi dal Collegio.

4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Il primo profilo dell'unico motivo è inammissibile.

La Corte di cassazione ha infatti statuito che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi [qui non dedotta e, comunque, non ricorrente] di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01).

4.2. Il secondo profilo dell'unico motivo è manifestamente infondato.

La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde a una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508-03).

5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

La Corte di cassazione ha infatti affermato che, in tema di "patteggíamento in appello", come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01).

5.2. Il secondo motivo è inammissibile.

La stessa Corte di cassazione ha infatti statuito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena [come avvenuto nella specie], deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861-01; con riferimento, in generale, agli elementi circostanziali, tra le tante: Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01).

6. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2022 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, su concorde richiesta delle parti, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., con rinuncia ai motivi di appello sulla responsabilità, in riforma della sentenza del 16/03/2021 del G.u.p. del Tribunale di Napoli, rideterminava la pena irrogata a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA] - per i reati, commessi in concorso tra loro, di rapina pluriaggravata, resistenza a pubblico ufficiale aggravata e ricettazione aggravata - rispettivamente, in quattro anni e otto mesi di reclusione ed C 1.600,00 di multa, e quattro anni e due mesi di reclusione ed C 1.600,00 di multa. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Napoli, hanno proposto separati ricorsi per cassazione [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, affidati, rispettivamente, a un unico motivo e a due motivi. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con l'unico motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., con riferimento all'art. 133 cod. pen., la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla misura della pena irrogata, anche con riguardo alla più contenuta pena comminata al concorrente nei reati [OSCURATO:PERSONA]. 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., «errore di diritto e vizio di motivazione sotto il profilo degli artt. 599-bis c.p.p. in ordine alla dovuta disamina ex art. 129 c.p.p.», lamentando che la Corte d'appello di Napoli non ha valutato, previa verifica della correttezza della qualificazione giuridica dei fatti, la sussistenza delle condizioni per la pronuncia di una sentenza di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inosservanza ed erronea applicazione di legge e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata «in relazione all'art. 61, n. 7), c.p., per mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416 bis 1 comma 3; pena illegale», lamentando che la Corte d'appello di Napoli «ha erroneamente ravvisato l'insussistenza dell'attenuante ex art. 416 bis 1 comma 3» cod. pen. 3. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e pienamente condivisi dal Collegio. 4. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Il primo profilo dell'unico motivo è inammissibile. La Corte di cassazione ha infatti statuito che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi [qui non dedotta e, comunque, non ricorrente] di illegalità della pena concordata (Sez. 3, n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504-01; Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Alessandria, Rv. 275234-01). 4.2. Il secondo profilo dell'unico motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza di legittimità ha infatti chiarito che, in tema di ricorso per cassazione, non costituisce un indice del vizio di motivazione il diverso trattamento sanzionatorio riservato ai coimputati che abbiano definito la loro posizione nelle forme del concordato con rinuncia ai motivi di appello, previsto dall'art. 599-bis cod. proc. pen., perché tale modulo definitorio risponde a una finalità deflattiva di cui non è irragionevole tener conto nella modulazione del trattamento punitivo (Sez. 6, n. 21019 del 18/05/2021, P., Rv. 281508-03). 5. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. La Corte di cassazione ha infatti affermato che, in tema di "patteggíamento in appello", come reintrodotto dall'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522-01; Sez. 5, n. 15505 del 19/03/2018, Bresciani, Rv. 272853-01). 5.2. Il secondo motivo è inammissibile. La stessa Corte di cassazione ha infatti statuito che la rinuncia a tutti i motivi di appello, a esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena [come avvenuto nella specie], deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 4, n. 53340 del 24/11/2016, Castiglione, Rv. 268696; Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861-01; con riferimento, in generale, agli elementi circostanziali, tra le tante: Sez. 4, n. 827 del 21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271750-01). 6. Pertanto, i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la conseguente condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Sentenza Cassazione n. 30011/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris