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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17058/2026

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[OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibilela richiesta di riesame depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenutacarenza di interesse, essendo, l’indagato, stato rimesso medio tempore in libertà.2.

Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato.2.1.

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge processuale (art.606, lett. c, cod. proc. pen.), indicando in particolare gli artt. 178 e 97 cod. proc. pen.e 29 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla nomina del difensore d’udienza nonchéomessa motivazione o illogicità del provvedimento del 9 dicembre 2025.La carenza di interesse è stata affermata a dispetto del paventato interesse acoltivare la richiesta di riconoscimento per l’ingiusta detenzione, determinata dallaillegittimità della nomina del difensore d’ufficio e dalla mancata comunicazionedell’udienza di convalida al difensore d’ufficio inizialmente nominato ma ad altrodifensore, successivamente individuato.2.2.

Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre nel prisma della violazioneprocessuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), la nullità dell’ordinanza cautelare per lamancata traduzione dell’ordinanza emessa il 20 novembre 2025.Il ricorrente si è dovuto difendere nei confronti di un’ordinanza tradotta solamenteall’esito dell’interrogatorio, mentre la misura era stata applicata in precedenza ma nonimmediatamente ostesa in lingua comprensibile al [OSCURATO:PERSONA] per mancanza diinterprete.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile perché adduce due motivi manifestamente infondati.2.

Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione,del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett. c,cod. proc. pen., identificandosi la violazione delle norme dirette ad assicurare“l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato” nella individuazione percosì dire ‘progressiva’ del difensore d’ufficio, a seguito del diniego dei primi dueprofessionisti (avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA]) di svolgere la funzionedi domiciliatario dell’indagato.2.1.

A giudizio di questo Collegio, la dedotta nullità non sussiste perché, come silegge nel ricorso stesso, la nomina del (terzo) difensore di ufficio è la conseguenza dellarinuncia ad assumere l’incarico da parte dei due precedenti professionisti, piuttosto chedalla decisione dell’autorità procedente.

Ogni eventuale conseguenza, pertanto, si ponesul piano professionale, ed in particolare disciplinare, per il rifiuto di assumere l’ufficio,non potendo assumere refluenza sul processo.Nella medesima prospettiva va ricordato come, per giurisprudenza risalente allavigenza del precedente codice di rito, quand’anche si volesse ritenere configurabileun’inosservanza delle formalità inerenti alla nomina del difensore d'ufficio, la circostanzain ogni caso non avrebbe refluenza sulla validità dell'assistenza difensiva (Sez. 1, n.12097 del 29/03/1989, Sabbatino, Rv. 182043-01).2.2.

Ne consegue che la nomina di un difensore di ufficio con le modalità descrittenel ricorso non è causa di nullità (non prevista da alcuna disposizione di legge), e inparticolare di quella prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si riferisce all'assistenzadel difensore (cioè alla concreta possibilità per un difensore di prestare la propria operaprofessionale a favore del proprio assistito, in forza di nomina ufficiosa o fiduciaria) enon anche alle modalità della nomina.2.3.

Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “La dichiarazione deldifensore d’ufficio, all’atto della comunicazione della propria nomina, di rinunciaall’incarico per dichiarata indisponibilità alla domiciliazione dell’indagato presso il propriostudio configura giustificato motivo che legittima la nomina di altro difensore d’ufficio insua sostituzione”.2.4.

Va inoltre rilevato che tanto meno la dedotta nullità può valere per contestarela legittimità del provvedimento per non aver considerato il paventato interesse ad “unapossibile richiesta da avanzare in materia di ingiusta detenzione” (pg. 2), richiestameramente ipotetica a fronte di un interesse che deve essere concreto e specifico, eche, comunque, come evidenziato nel provvedimento impugnato, era preclusa dallamancanza, in capo al difensore, di specifica procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).3.

V’è carenza di interesse anche in relazione al secondo motivo in ragione delladisposta scarcerazione del ricorrente prima della celebrazione dell’udienza ex art. 309cod. proc. pen. (motivo, peraltro, che non era stato proposto con l’istanza di riesame,né risulta essere stato verbalizzato all’udienza tenutasi in data 9 dicembre 2025, allaquale nessuna delle parti ha partecipato).4.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la memoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiestol’inammissibilità del ricorso;ricorso trattato in camera di consiglio senza la presenza delle parti in mancanza dirichiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli articoli610 comma 5 e 611 comma 1-bis e seguenti del codice di procedura penale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'impugnato provvedimento, il Tribunale di Bari ha dichiarato inammissibilela richiesta di riesame depositata dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] per sopravvenutacarenza di interesse, essendo, l’indagato, stato rimesso medio tempore in libertà.2. Avverso l'ordinanza ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'indagato.2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge processuale (art.606, lett. c, cod. proc. pen.), indicando in particolare gli artt. 178 e 97 cod. proc. pen.e 29 disp. att. cod. proc. pen., in relazione alla nomina del difensore d’udienza nonchéomessa motivazione o illogicità del provvedimento del 9 dicembre 2025.La carenza di interesse è stata affermata a dispetto del paventato interesse acoltivare la richiesta di riconoscimento per l’ingiusta detenzione, determinata dallaillegittimità della nomina del difensore d’ufficio e dalla mancata comunicazionedell’udienza di convalida al difensore d’ufficio inizialmente nominato ma ad altrodifensore, successivamente individuato.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, sempre nel prisma della violazioneprocessuale (art. 606, lett. c, cod. proc. pen.), la nullità dell’ordinanza cautelare per lamancata traduzione dell’ordinanza emessa il 20 novembre 2025.Il ricorrente si è dovuto difendere nei confronti di un’ordinanza tradotta solamenteall’esito dell’interrogatorio, mentre la misura era stata applicata in precedenza ma nonimmediatamente ostesa in lingua comprensibile al [OSCURATO:PERSONA] per mancanza diinterprete.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile perché adduce due motivi manifestamente infondati.2. Il primo motivo, che contesta le modalità di nomina, ed ancor prima di selezione,del difensore d’ufficio, deduce una nullità del processo ex art. 178, comma 1, lett. c,cod. proc. pen., identificandosi la violazione delle norme dirette ad assicurare“l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato” nella individuazione percosì dire ‘progressiva’ del difensore d’ufficio, a seguito del diniego dei primi dueprofessionisti (avv. [OSCURATO:PERSONA] ed avv. [OSCURATO:PERSONA]) di svolgere la funzionedi domiciliatario dell’indagato.2.1. A giudizio di questo Collegio, la dedotta nullità non sussiste perché, come silegge nel ricorso stesso, la nomina del (terzo) difensore di ufficio è la conseguenza dellarinuncia ad assumere l’incarico da parte dei due precedenti professionisti, piuttosto chedalla decisione dell’autorità procedente. Ogni eventuale conseguenza, pertanto, si ponesul piano professionale, ed in particolare disciplinare, per il rifiuto di assumere l’ufficio,non potendo assumere refluenza sul processo.Nella medesima prospettiva va ricordato come, per giurisprudenza risalente allavigenza del precedente codice di rito, quand’anche si volesse ritenere configurabileun’inosservanza delle formalità inerenti alla nomina del difensore d'ufficio, la circostanzain ogni caso non avrebbe refluenza sulla validità dell'assistenza difensiva (Sez. 1, n.12097 del 29/03/1989, Sabbatino, Rv. 182043-01).2.2. Ne consegue che la nomina di un difensore di ufficio con le modalità descrittenel ricorso non è causa di nullità (non prevista da alcuna disposizione di legge), e inparticolare di quella prevista dall'art. 178 cod. proc. pen., che si riferisce all'assistenzadel difensore (cioè alla concreta possibilità per un difensore di prestare la propria operaprofessionale a favore del proprio assistito, in forza di nomina ufficiosa o fiduciaria) enon anche alle modalità della nomina.2.3. Da qui l’affermazione del seguente principio di diritto: “La dichiarazione deldifensore d’ufficio, all’atto della comunicazione della propria nomina, di rinunciaall’incarico per dichiarata indisponibilità alla domiciliazione dell’indagato presso il propriostudio configura giustificato motivo che legittima la nomina di altro difensore d’ufficio insua sostituzione”.2.4. Va inoltre rilevato che tanto meno la dedotta nullità può valere per contestarela legittimità del provvedimento per non aver considerato il paventato interesse ad “unapossibile richiesta da avanzare in materia di ingiusta detenzione” (pg. 2), richiestameramente ipotetica a fronte di un interesse che deve essere concreto e specifico, eche, comunque, come evidenziato nel provvedimento impugnato, era preclusa dallamancanza, in capo al difensore, di specifica procura speciale (Sez. 6, n. 48583 del15/10/2019, Capristo, Rv. 277567-01).3. V’è carenza di interesse anche in relazione al secondo motivo in ragione delladisposta scarcerazione del ricorrente prima della celebrazione dell’udienza ex art. 309cod. proc. pen. (motivo, peraltro, che non era stato proposto con l’istanza di riesame,né risulta essere stato verbalizzato all’udienza tenutasi in data 9 dicembre 2025, allaquale nessuna delle parti ha partecipato).4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, alpagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, cosìequitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così deciso il 20 marzo 2026Il Consigliere relatore Il Presidente
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