CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 1998
Cassazione n. 21561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 20/05/1998 avverso la sentenza del 30/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdat_o_2n._ivisp_alie—p-attir udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Roma, provvedendo sulla impugnazione proposta dall'imputato [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sentenza del 23 novembre 2020 del Tribunale di Roma, con cui ne era stata affermata la responsabilità in relazione al reato a lui ascritto di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. 309/90 (per aver illecitamente detenuto al fine di cederla a terzi gr. 994,00 di sostanza stupefacente di tipo hashish), ha rideterminato la pena sulla base di quanto concordato dalle parti, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Considerato che avverso tale sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando la carenza e illogicità della motivazione in ordine alla dichiarazione di responsabilità a suo carico, in particolare nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto non sussistenti gli elementi necessari per una pronuncia di proscioglimento ex art.129 c.p.p. Ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, a seguito della reintroduzione del cosiddetto "patteggiamento in appello", per opera dell'art. 1, comma 56, della legge n. 103 del 2017, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta formulata a norma del nuovo art. 599-bis c.p.p., non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 c.p.p. in quanto, a causa dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 2, Ordinanza n. 30190 del 08/03/2018; Sez. 5, Sentenza n. 15505 del 19/03/2018; Sez. 4, Sentenza n. 52803 del 14/09/2018), cosicché la doglianza in ordine alla insufficienza della motivazione quanto alla insussistenza degli elementi necessari ad una pronuncia di proscioglimento risulta preclusa, nel caso in esame, dalla rinuncia ai motivi di impugnazione relativi alla responsabilità. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]