Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 2Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19289/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

i Sergio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna n. 2123/2024 del 7maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOElisa Aletti, in proprio, quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di una serie di società ha convenuto in giudizio nel2015 [OSCURATO:PERSONA], avvocato della cui assistenza si era avvalso il padre,perché gli fosse ordinato di renderle noti tutti gli incarichi a lui conferiti dalNumero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026defunto [OSCURATO:PERSONA], di fornirle il rendiconto analitico di tutti i procedimenti aData pubblicazione 11/06/2026lui affidati, di esporre le partite di dare e avere, di indicare le causali e gli atti digestione, di provare le attività svolte, di dare conto delle somme incassate edegli esborsi noti e di consegnare la documentazione in suo possesso relativaalle pratiche da lui gestite anche in rappresentanza del de cuius, dichiarandonela responsabilità professionale, con condanna a risarcire i danni e a restituirealcuni assegni e somme di denaro.Il Tribunale di Forlì, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 830/2020,ha rigettato le domande.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte di Bologna, nel contraddittoriodelle parti, con sentenza n. 233/2024, ha rigettato, condannandola anche perlite temeraria.L’8 maggio 2023, nel depositare la comparsa conclusionale, il difensore diElisa Aletti ha chiesto la liquidazione dei compensi a spese dello Stato, a seguitodi delibera di ammissione del COA di Bologna per il giudizio di appello.La Corte d’appello di Bologna ha revocato, con decreto depositato il 31dicembre 2023, la detta ammissione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione che la Corte d’appello di Bologna, con ilprovvedimento qui impugnato, ha rigettato.L’Aletti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità del provvedimentoimpugnato con riguardo agli artt. 122 e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del2002, in quanto il suo appello non sarebbe stato manifestamente infondato,Peraltro, la Corte costituzionale avrebbe imposto al giudice di motivare inordine ai presupposti della revoca.2 Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’insufficienza della provadella sua responsabilità processuale aggravata per lite temeraria.Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/20263 Con il terzo motivo la ricorrente sostiene l’interpretazione restrittiva dellaData pubblicazione 11/06/2026responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. e prospetta la violazione del suo dirittodi difesa, in quanto avrebbe agito in giudizio senza essere consapevoledell’infondatezza della sua tesi difensiva.4 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la motivazione apparente e ildifetto assoluto di motivazione nel decreto di revoca.5 Con il quinto motivo è contestata l’attribuzione di temerarietà per ildeposito di scritti difensivi finali erronei, atteso che il deposito della suaconclusionale era il risultato di un errore materiale di una segretaria.6 Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la rilevanza della non definitivitàdella sentenza di appello in quanto la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 233/2024 non sarebbe ancora passata in giudicato.7 Con il settimo motivo la ricorrente contesta l’eccesso di poteregiurisdizionale in quanto il giudice del merito avrebbe interpretato in manieraestensiva l’art. 96 c.p.c., comminando una sanzione per lite temeraria senza chene sussistessero i presupposti.8 Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 3 e 24Cost. in quanto la revoca del beneficio, sulla base di un’errata interpretazionedelle norme, avrebbe compromesso il suo diritto di difesa.9 Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio delgiusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione EDU.10 Con il decimo motivo la ricorrente prospetta l’erronea valutazione delleprove in quanto il giudice del merito non avrebbe considerato adeguatamente leprove da lei fornite.11 Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la carenza dicontraddittorio in quanto ella non sarebbe stata messa in condizioni di contestareadeguatamente le ragioni della revoca e di difendersi.12 Con il dodicesimo motivo la ricorrente contesta l’applicazione retroattivadell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/202613 Con il tredicesimo motivo la ricorrente prospetta l’omessa considerazioneData pubblicazione 11/06/2026delle sue condizioni economiche, che avrebbero giustificato l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato.Il ricorso è, nel complesso, inammissibile.In primo luogo, esso non contesta con puntuale specificità la ratio decidendidel provvedimento impugnato, caratterizzandosi per un elevato livello digenericità.Inoltre, non supera, in generale, il vaglio che questo Collegio deve compiereai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in base al quale:“Il ricorso è inammissibile:1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offreelementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione deiprincìpi regolatori del giusto processo”.La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comportaautomaticamente la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciatoall’interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto comeprevisto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre consideratoautonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all’art. 170 delmedesimo d.P.R.

Spetta, quindi, al giudice della revoca motivareautonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’ammissioneovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpagrave (Cass., Sez. 6-2, n. 5459 del 18 febbraio 2022).Nel caso in esame, però, la ricorrente è stata condannata ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. dal giudice di merito.Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96,comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce ilprincipio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primoconsustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la malafede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimentiNumero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione delData pubblicazione 11/06/2026processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti dellaparte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestualiconcernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale s’inscrive(Cass., Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).Il giudice dell’opposizione, richiamando la condanna sopra menzionata, nonsi è limitato a motivare menzionando la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c.,ma ha aggiunto un riferimento al contenuto argomentativo della sentenza dicondanna, definendolo noto (e questa affermazione non è stata contestata), eall’istituto della motivazione per relationem, per poi concludere che dalladecisione che aveva definito il giudizio presupposto emergeva “il comportamentodell’attuale ricorrente che, lungi dall’avere compreso l’insegnamento della Corte,insiste con la richiesta di pagamento del PSS [patrocinio a spese dello Stato]indifferente alla censura (pacifica) di avere abusato del processo”.Ne deriva che, nonostante il diverso avviso della ricorrente, la motivazionedel decreto opposto è completa e in tutto conforme alla giurisprudenza dellaS.C., che riconduce comunemente la revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato all’accertamento dell’abuso del processo, nella specie verificatoin concreto dal giudice dell’opposizione sulla base del contenuto dellamenzionata sentenza.Neanche potrebbe sostenersi l’inesistenza o l’apparenza della motivazione,considerato che la motivazione di una sentenza è apparente solo ove sia privadi riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su unavalutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativaapplicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorsologico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass., Sez. 1, n.8309 del 3 aprile 2026).Nella specie, invece, il giudice dell’opposizione ha con chiarezza indicato taliragioni e la struttura logica del suo ragionamento.Peraltro, la ricorrente, a prescindere dai motivi articolati, non ha mairealmente contestato, in maniera specifica e completa, la valutazione disussistenza di un abuso del processo, effettuata dal giudice dell’opposizione.Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026Nessun pregio hanno, poi, le censure concernenti la prova dellaData pubblicazione 11/06/2026responsabilità aggravata e la non consapevolezza della ricorrente in ordineall’infondatezza della sua tesi difensiva.Innanzitutto, il decreto opposto si fonda proprio sulla considerazione che laricorrente abbia abusato del processo, come si poteva ricavare dalla sentenzache aveva deciso il giudizio presupposto.Inoltre, la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., adifferenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, nonrichiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sulpiano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consentedi avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda,non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgerel’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsimeritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche aprescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, comenel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed allagiurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o lapalese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., SU, n.9912 del 20 aprile 2018).Nella specie, il giudice dell’opposizione ha seguito questa giurisprudenza,come si evince dal fatto che ha criticato la ricorrente per non “avere compresol’insegnamento della Corte”.Allo stesso modo, il medesimo giudice ha rispettato i precedenti di questaS.C., non dando peso alla non definitività della sentenza della Corte d’appello diBologna n. 233/2024 che, per la ricorrente, non sarebbe ancora passata ingiudicato.

Infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revocadell’ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere dispostaindipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbiaaccertato la condotta processuale abusiva, atteso che l’autorità della sentenzadi primo grado, qual è desumibile dall’art. 337 c.p.c., giustifica l’adozione di unNumero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026provvedimento che si fondi sull’accertamento dei fatti come operato nella stessa,Data pubblicazione 11/06/2026e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente unprovvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpagrave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusivain sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spesedello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate atale titolo (Cass., Sez. 6-2, n. 29144 del 6 dicembre 2017).Per ciò che concerne la lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e delprincipio del giusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione EDU e lamancata valutazione delle prove fornite che sono state prospettate dallaricorrente, si evidenzia che costei ha effettuato, sul punto, allegazioniestremamente generiche, non avendo saputo indicare il pregiudizio concreto cheavrebbe patito, le disposizioni di rito violate e le prove pretermesse.Del tutto inammissibile è pure la contestazione dell’applicazione retroattivadell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Infatti, la giurisprudenza ha ben chiaritoche, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nei casi disciplinati dall’art. 136,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la revoca del beneficio operaretroattivamente, alla luce dell’ultimo comma della medesima disposizione, chefa salve le conseguenze dell’ammissione solo nel caso di modifiche redditualisopravvenute, con riferimento al periodo ad esse precedente (Cass., Sez. 2, n.5742 del 13 marzo 2026).Quanto, infine, all’affermazione dell’omessa considerazione delle condizionieconomiche della ricorrente, che ad avviso della medesima giustificherebberol’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ne evidenzia la radicaleincoerenza con la ratio decidendi del provvedimento contestato, poiché la revocadel beneficio è ricollegata all’abuso del processo imputabile alla stessa ricorrente.In ragione di quanto esposto il ricorso è dichiarato inammissibile nel suocomplesso.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilData pubblicazione 11/06/2026ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, cheliquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
i Sergio, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-controMinistero della Giustizia, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato;-controricorrente-avverso il decreto della Corte d’appello di Bologna n. 2123/2024 del 7maggio 2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOElisa Aletti, in proprio, quale erede con beneficio di inventario di [OSCURATO:PERSONA] quale legale rappresentante di una serie di società ha convenuto in giudizio nel2015 [OSCURATO:PERSONA], avvocato della cui assistenza si era avvalso il padre,perché gli fosse ordinato di renderle noti tutti gli incarichi a lui conferiti dalNumero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026defunto [OSCURATO:PERSONA], di fornirle il rendiconto analitico di tutti i procedimenti aData pubblicazione 11/06/2026lui affidati, di esporre le partite di dare e avere, di indicare le causali e gli atti digestione, di provare le attività svolte, di dare conto delle somme incassate edegli esborsi noti e di consegnare la documentazione in suo possesso relativaalle pratiche da lui gestite anche in rappresentanza del de cuius, dichiarandonela responsabilità professionale, con condanna a risarcire i danni e a restituirealcuni assegni e somme di denaro.Il Tribunale di Forlì, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 830/2020,ha rigettato le domande.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello, che la Corte di Bologna, nel contraddittoriodelle parti, con sentenza n. 233/2024, ha rigettato, condannandola anche perlite temeraria.L’8 maggio 2023, nel depositare la comparsa conclusionale, il difensore diElisa Aletti ha chiesto la liquidazione dei compensi a spese dello Stato, a seguitodi delibera di ammissione del COA di Bologna per il giudizio di appello.La Corte d’appello di Bologna ha revocato, con decreto depositato il 31dicembre 2023, la detta ammissione.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto opposizione che la Corte d’appello di Bologna, con ilprovvedimento qui impugnato, ha rigettato.L’Aletti ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tredici motivi.Il Ministero della Giustizia ha resistito con controricorso.MOTIVI DELLA DECISIONE1 Con il primo motivo la ricorrente lamenta l’erroneità del provvedimentoimpugnato con riguardo agli artt. 122 e 136, comma 2, del d.P.R. n. 115 del2002, in quanto il suo appello non sarebbe stato manifestamente infondato,Peraltro, la Corte costituzionale avrebbe imposto al giudice di motivare inordine ai presupposti della revoca.2 Con il secondo motivo la ricorrente prospetta l’insufficienza della provadella sua responsabilità processuale aggravata per lite temeraria.Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/20263 Con il terzo motivo la ricorrente sostiene l’interpretazione restrittiva dellaData pubblicazione 11/06/2026responsabilità ex art. 96, comma 3, c.p.c. e prospetta la violazione del suo dirittodi difesa, in quanto avrebbe agito in giudizio senza essere consapevoledell’infondatezza della sua tesi difensiva.4 Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la motivazione apparente e ildifetto assoluto di motivazione nel decreto di revoca.5 Con il quinto motivo è contestata l’attribuzione di temerarietà per ildeposito di scritti difensivi finali erronei, atteso che il deposito della suaconclusionale era il risultato di un errore materiale di una segretaria.6 Con il sesto motivo la ricorrente prospetta la rilevanza della non definitivitàdella sentenza di appello in quanto la sentenza della Corte d’appello di Bolognan. 233/2024 non sarebbe ancora passata in giudicato.7 Con il settimo motivo la ricorrente contesta l’eccesso di poteregiurisdizionale in quanto il giudice del merito avrebbe interpretato in manieraestensiva l’art. 96 c.p.c., comminando una sanzione per lite temeraria senza chene sussistessero i presupposti.8 Con l’ottavo motivo la ricorrente contesta la violazione degli artt. 3 e 24Cost. in quanto la revoca del beneficio, sulla base di un’errata interpretazionedelle norme, avrebbe compromesso il suo diritto di difesa.9 Con il nono motivo la ricorrente lamenta la violazione del principio delgiusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione EDU.10 Con il decimo motivo la ricorrente prospetta l’erronea valutazione delleprove in quanto il giudice del merito non avrebbe considerato adeguatamente leprove da lei fornite.11 Con l’undicesimo motivo la ricorrente lamenta la carenza dicontraddittorio in quanto ella non sarebbe stata messa in condizioni di contestareadeguatamente le ragioni della revoca e di difendersi.12 Con il dodicesimo motivo la ricorrente contesta l’applicazione retroattivadell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002.Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/202613 Con il tredicesimo motivo la ricorrente prospetta l’omessa considerazioneData pubblicazione 11/06/2026delle sue condizioni economiche, che avrebbero giustificato l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato.Il ricorso è, nel complesso, inammissibile.In primo luogo, esso non contesta con puntuale specificità la ratio decidendidel provvedimento impugnato, caratterizzandosi per un elevato livello digenericità.Inoltre, non supera, in generale, il vaglio che questo Collegio deve compiereai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., in base al quale:“Il ricorso è inammissibile:1) quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto inmodo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offreelementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;2) quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione deiprincìpi regolatori del giusto processo”.La condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. non comportaautomaticamente la revoca ex tunc dell’ammissione al patrocinio a spese delloStato, in quanto il provvedimento di revoca del beneficio, seppur pronunciatoall’interno del provvedimento di merito, anziché con separato decreto comeprevisto dall’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere sempre consideratoautonomo e soggetto al separato regime di impugnazione di cui all’art. 170 delmedesimo d.P.R. Spetta, quindi, al giudice della revoca motivareautonomamente in ordine alla insussistenza dei presupposti per l’ammissioneovvero se l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpagrave (Cass., Sez. 6-2, n. 5459 del 18 febbraio 2022).Nel caso in esame, però, la ricorrente è stata condannata ai sensi dell’art.96, comma 3, c.p.c. dal giudice di merito.Il fondamento costituzionale della responsabilità aggravata ex art. 96,comma 3, c.p.c., risiede nell'art. 111 Cost. - il quale, ai commi 1 e 2, sancisce ilprincipio del giusto processo regolato dalla legge e quello, al primoconsustanziale, della sua ragionevole durata - e ha come presupposto la malafede o colpa grave, da intendersi quale espressione di scopi o intendimentiNumero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026abusivi, ossia strumentali o comunque eccedenti la normale funzione delData pubblicazione 11/06/2026processo, i quali non necessariamente devono emergere dal testo degli atti dellaparte soccombente, potendo desumersi anche da elementi extratestualiconcernenti il più ampio contesto nel quale l’iniziativa processuale s’inscrive(Cass., Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023).Il giudice dell’opposizione, richiamando la condanna sopra menzionata, nonsi è limitato a motivare menzionando la pronuncia ex art. 96, comma 3, c.p.c.,ma ha aggiunto un riferimento al contenuto argomentativo della sentenza dicondanna, definendolo noto (e questa affermazione non è stata contestata), eall’istituto della motivazione per relationem, per poi concludere che dalladecisione che aveva definito il giudizio presupposto emergeva “il comportamentodell’attuale ricorrente che, lungi dall’avere compreso l’insegnamento della Corte,insiste con la richiesta di pagamento del PSS [patrocinio a spese dello Stato]indifferente alla censura (pacifica) di avere abusato del processo”.Ne deriva che, nonostante il diverso avviso della ricorrente, la motivazionedel decreto opposto è completa e in tutto conforme alla giurisprudenza dellaS.C., che riconduce comunemente la revoca dell’ammissione al patrocinio aspese dello Stato all’accertamento dell’abuso del processo, nella specie verificatoin concreto dal giudice dell’opposizione sulla base del contenuto dellamenzionata sentenza.Neanche potrebbe sostenersi l’inesistenza o l’apparenza della motivazione,considerato che la motivazione di una sentenza è apparente solo ove sia privadi riferimenti ai fatti dedotti in causa e fondata esclusivamente su unavalutazione astratta dei principi generali della materia e della relativa normativaapplicabile, non consentendo di individuare le ragioni della decisione e il percorsologico-giuridico seguito dal giudice per pervenire alla decisione (Cass., Sez. 1, n.8309 del 3 aprile 2026).Nella specie, invece, il giudice dell’opposizione ha con chiarezza indicato taliragioni e la struttura logica del suo ragionamento.Peraltro, la ricorrente, a prescindere dai motivi articolati, non ha mairealmente contestato, in maniera specifica e completa, la valutazione disussistenza di un abuso del processo, effettuata dal giudice dell’opposizione.Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026Nessun pregio hanno, poi, le censure concernenti la prova dellaData pubblicazione 11/06/2026responsabilità aggravata e la non consapevolezza della ricorrente in ordineall’infondatezza della sua tesi difensiva.Innanzitutto, il decreto opposto si fonda proprio sulla considerazione che laricorrente abbia abusato del processo, come si poteva ricavare dalla sentenzache aveva deciso il giudizio presupposto.Inoltre, la responsabilità aggravata ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c., adifferenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, nonrichiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sulpiano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente,sussistente nell’ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consentedi avvertire facilmente l’infondatezza o l’inammissibilità della propria domanda,non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesiprospettate; peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgerel’esercizio dell’azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsimeritevole di sanzione l’abuso dello strumento processuale in sé, anche aprescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, comenel caso di pretestuosità dell’azione per contrarietà al diritto vivente ed allagiurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o lapalese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (Cass., SU, n.9912 del 20 aprile 2018).Nella specie, il giudice dell’opposizione ha seguito questa giurisprudenza,come si evince dal fatto che ha criticato la ricorrente per non “avere compresol’insegnamento della Corte”.Allo stesso modo, il medesimo giudice ha rispettato i precedenti di questaS.C., non dando peso alla non definitività della sentenza della Corte d’appello diBologna n. 233/2024 che, per la ricorrente, non sarebbe ancora passata ingiudicato. Infatti, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la revocadell’ammissione al beneficio per la temerarietà della lite può essere dispostaindipendentemente dal passaggio in giudicato della decisione di merito che abbiaaccertato la condotta processuale abusiva, atteso che l’autorità della sentenzadi primo grado, qual è desumibile dall’art. 337 c.p.c., giustifica l’adozione di unNumero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026provvedimento che si fondi sull’accertamento dei fatti come operato nella stessa,Data pubblicazione 11/06/2026e considerato che, ove si negasse la possibilità di adottare immediatamente unprovvedimento di revoca a fronte di domande avanzate con mala fede o colpagrave conclamate, sarebbe consentito alla parte di reiterare la condotta abusivain sede di impugnazione, continuando a beneficiare del patrocinio a spesedello Stato, con possibilità pressoché nulle di recupero delle spese anticipate atale titolo (Cass., Sez. 6-2, n. 29144 del 6 dicembre 2017).Per ciò che concerne la lesione del diritto di difesa, del contraddittorio e delprincipio del giusto processo sancito dall’art. 6 della Convenzione EDU e lamancata valutazione delle prove fornite che sono state prospettate dallaricorrente, si evidenzia che costei ha effettuato, sul punto, allegazioniestremamente generiche, non avendo saputo indicare il pregiudizio concreto cheavrebbe patito, le disposizioni di rito violate e le prove pretermesse.Del tutto inammissibile è pure la contestazione dell’applicazione retroattivadell’art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002. Infatti, la giurisprudenza ha ben chiaritoche, in tema di patrocinio a spese dello Stato, nei casi disciplinati dall’art. 136,comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, la revoca del beneficio operaretroattivamente, alla luce dell’ultimo comma della medesima disposizione, chefa salve le conseguenze dell’ammissione solo nel caso di modifiche redditualisopravvenute, con riferimento al periodo ad esse precedente (Cass., Sez. 2, n.5742 del 13 marzo 2026).Quanto, infine, all’affermazione dell’omessa considerazione delle condizionieconomiche della ricorrente, che ad avviso della medesima giustificherebberol’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, se ne evidenzia la radicaleincoerenza con la ratio decidendi del provvedimento contestato, poiché la revocadel beneficio è ricollegata all’abuso del processo imputabile alla stessa ricorrente.In ragione di quanto esposto il ricorso è dichiarato inammissibile nel suocomplesso.Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate indispositivo.Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,Numero registro generale 12282/2024Numero sezionale 1485/2026Numero di raccolta generale 19289/2026dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilData pubblicazione 11/06/2026ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a rifondere al controricorrente le spese di lite, cheliquida in € 2.500,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito;- ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera della ricorrente,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione II della CorteSuprema di Cassazione, il giorno 28 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Grasso
Decreto Cassazione n. 19289/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris